CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò quattro intimazioni di pagamento,deducendone la nullità (tra l’altro) per l’omessa notificazione delle cartelledi pagamento presupposte.2. La CTP di Bari accolse il ricorso.3. Avverso la sentenza di primo grado proposero appello principale ilcontribuente, deducendo l’illegittima compensazione delle speseprocessuali, e appello incidentale Equitalia sud [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile l’appello principale, per violazione dell’obbligo didepositarne una copia nella segreteria della CTP che aveva emesso laNumero registro generale 15763/2016Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 19792/2026Data pubblicazione 14/06/2026sentenza impugnata, previsto dal combinato disposto degli artt. 53,comma 2, e 22 d.lgs. n 546/1992. Quanto all’appello incidentale (ritenutodalla CTR ammissibile siccome proposto nel termine di sessanta giorni exart. 51 del d.lgs. n. 546/1992), i giudici di secondo grado lo accolsero, sulpresupposto che Equitalia sud avesse comprovato la regolare notifica delleprodromiche cartelle di pagamento, “a nulla rilevando il disconoscimentoopposto dal contribuente, siccome generico e irrituale”.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi. Resiste con controricorso Equitalia sud [OSCURATO:SOCIETA] le partihanno depositato memorie (ADER anche in vista dell’adunanza cameraledel 10 aprile 2026).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 18,19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per averela CTR accolto il motivo dell’appello incidentale di Equitalia sud, volto alladeclaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quantoproposto contro intimazioni di pagamento (asseritamente) non impugnabiliin via autonoma. Secondo il ricorrente, deve ritenersi pienamentelegittima l’impugnazione che, non censurando in alcun modo il meritodella pretesa tributaria, si limiti a dedurre il vizio proprio dell’intimazione,derivante dalla mancata notifica della cartella presupposta.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 53, comma2, d.lgs. n. 546/1992 (nella formulazione ratione temporis applicabile), inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per aver ritenuto ammissibile l’appelloincidentale (autonomo) di Equitalia, nonostante esso fosse a sua voltacarente del presupposto costituito dal deposito della relativa copia pressola segreteria del giudice di prime cure.3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 22, commi 4 e 5,d.lgs. n. 546/1992 e 2712 e 2719 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.), per avere fondato la propria decisione - in accoglimento, ancheNumero registro generale 15763/2016Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 19792/2026Data pubblicazione 14/06/2026sotto questo profilo, dell’appello incidentale - su documenti oggetto ditempestiva e rituale contestazione ex art. 2719 c.c., senza disporre ildeposito dei relativi originali.4. In via logicamente preliminare occorre esaminare il secondo motivodi ricorso, concernente l’ammissibilità dell’appello incidentale di Equitalia.Il motivo è fondato, dovendo trovare applicazione il principio di dirittoenunciato da Cass., n. 1446/2022, secondo cui, in tema di contenziosotributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancatodeposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissionetributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibileanche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che taleobbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale,pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, vigente ratione temporis, in quanto diretto ad evitare il rischio diun'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado (conforme,Cass., n. 15432/2015). Si veda anche Cass., n. 1253/2017, alla cuistregua, in tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità dell'appelloprincipale, determinata dall’omesso o tardivo deposito dell'attod'impugnazione nella segreteria della commissione tributaria di primogrado, comporta anche quella del gravame incidentale egualmente nondepositato, atteso che tale adempimento deve ritenersi imposto ancheall'appellante incidentale, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992 (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto diretto adevitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato dellasentenza impugnata, mentre, laddove questo rischio non sussista, peressere stato regolarmente depositato l’appello principale, la declaratoria diinammissibilità di quest’ultimo per altre cause (nella specie, per carenza dispecificità dei motivi d’impugnazione) non travolge l’appello incidentaleritualmente proposto.Numero registro generale 15763/2016Numero sezionale 3063/2026Numero di raccolta generale 19792/2026Data pubblicazione 14/06/2026Dunque, anche l’appello incidentale si sarebbe dovuto dichiarareinammissibile, con conseguente impossibilità di esaminarne i motivi.5. Conseguentemente, devono ritenersi assorbiti il primo e il terzomotivo di ricorso per cassazione, che censurano la statuizione diaccoglimento dei suddetti motivi d’appello.6. Dalle statuizioni che precedono consegue la cassazione senza rinviodella sentenza impugnata.7. Quanto alle spese processuali, appare opportuna l’integralecompensazione di quelle di secondo grado, in applicazione della regoladella soccombenza reciproca, tenuto conto dell’accertata inammissibilità dientrambi gli appelli. Seguono la soccombenza, invece, quelle del presentegiudizio di legittimità (che si liquidano in dispositivo). P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa senza rinvio la sentenza impugnata;compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado digiudizio;condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali delpresente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.700,00 percompensi professionali ed € 200,00 per spese, oltre agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]