CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.0319/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura 202/ generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti "pro tempore", tutte rappresentate e difese già dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, rinunciatari al mandato giusta atto datato 23 giugno 2016, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32 - controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio a Milano, Via della Moscova, n. 18 - interveniente senza assumere conclusioni - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 7035/34/14, depositata il 19 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla stregua di quanto riportato nel ricorso, nel controricorso e nella sentenza impugnata, i fatti di causa possono essere sinteticamente riassunti come segue. Con avvisi di accertamento notificati nel 2010, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano I dell'Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni presentate ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni d'imposta (nel complesso) dal 2004 al 2008 dalle controricorrenti, attive nel commercio all'ingrosso di polimeri, in quanto, da indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bergamo (attraverso l'esame dei libri contabili, richieste di informazioni alle Autorità fiscali estere ed alle società interessate, interpelli alle persone fisiche coinvolte ed intercettazioni telefoniche di cui le Autorità penali aveva autorizzato l'uso in sede tributaria), indagini i cui i risultati erano compendiati in processi verbali di contestazione loro notificati nel 2009, era risultato che le stesse, denominate dagli operanti nei suddetti pp.vv.cc. "destinatarie finali", sotto la regia di un unico gruppo di persone (tali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Esposito), avevano acquistato merci da società "filtro" di diritto inglese e svizzero, le quali, medesimamente costituite o abilitate ad operare in Italia dal suddetto gruppo, a loro volta si erano approvvigionate da fornitori esteri operanti nel commercio internazionale, ma contemporaneamente avevano registrato e dichiarato fatture, di importo pari al valore degli acquisti, emesse nei loro confronti con IVA detraibile, non dai suddetti fornitori esteri, bensì da società qualificate come "cartiere" o "bare fiscali", ossia società formalmente costituite nelle [OSCURATO:PERSONA] (BVI), che, non identificate in Italia ai fini IVA, fraudolentemente utilizzavano in fattura numeri di partita IVA di soggetti IVA nazionali (imprese individuali di soggetti ignari o compiacenti o società italiane costituite dai medesimi titolari delle "cartiere"). Ad avviso della G.d.F. e di poi dell'Amministrazione, l'addebito IVA operato dalle filtro nelle fatture di vendita alle controricorrenti (destinatarie finali) aveva come unico scopo quello di consentire loro di detrarre l'IVA, riducendo il debito IVA che si formava a carico delle stesse per effetto delle vendite a terzi in applicazione del ricarico sul prezzo pagato per l'acquisto delle merci dalle filtro; le merci, nondimeno, risultavano spedite direttamente dai fornitori esteri agli acquirenti dalle destinatarie finali. 2. Le controricorrenti avevano impugnato le rettifiche, sostenendo di essere mere società di "trading", sicché non v'era nulla di anomalo nella loro interposizione tra i fornitori esteri e gli acquirenti. Anche le filtro erano normali intermediari, mentre le cartiere sarebbero state estranee al ciclo commerciale attivato dalle controricorrenti, avendo intrattenuto rapporti esclusivamente con le filtro. 3. Con identiche sentenze del 27 giugno 2013 e del 23 gennaio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva accolto parzialmente le impugnazioni delle controricorrenti, - confermando gli avvisi di accertamento loro rispettivamente notificati quanto al recupero ai fini IVA, ritenuta l'esistenza della frode e la partecipazione delle controricorrenti alla medesima; - annullandoli, tuttavia, quanto al recupero ai fini IRES ed IRAP; - rideterminando, infine, l'importo delle sanzioni in applicazione del cumulo giuridico. 4. Sui ricorsi in appello delle controricorrenti e dell'Agenzia delle entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, riunite le cause, in parziale riforma delle sentenze impugnate, - respingeva gli appelli riuniti dell'Agenzia delle entrate in materia di IRES ed IRAP; - accoglieva gli appelli riuniti delle controricorrenti in materia di IVA; - per l'effetto annullava tutti gli avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA. 4.1. Per quanto di interesse nella presente sede, la CTR osservava che: - l'Ufficio "ha fatto un quadro a 'fosche tinte' in quanto ha descritto l'interposizione di varie società, alcune delle quali anche estere, nell'acquisto di materie plastiche", al fine di precostituire in capo alle controricorrenti, allora appellanti/appellate, "un credito IVA da utilizzare indebitamente in detrazione"; - la ricostruzione dei fatti desunta dai pp.vv.cc. e fatta propria dall'Ufficio "è viziata da un evidente errore di prospettiva, in quanto è stat[a] fotografat[a] una situazione diversa dal ciclo commerciale effettivamente posto in essere dai soggetti partecipanti allo scambio. Alcune società erano di "trading" ed altre erano tipicamente commerciali", dovendosi considerare che "per le società di 'trading' non è richiesta la necessità di strutture complesse" e che le allora appellanti/appellate "hanno documentato che tutti i passaggi commerciali sono consistenti in transazioni oggettive realmente avvenute", come "provato da una serie di fattori": "le società coinvolte erano oggettivamente e soggettivamente esistenti; le transazioni commerciali sono state realmente eseguite e regolate finanziariamente [...]; non sono state evidenziate anomalie sostanziali circa la congruità dei prezzi e rispetto ai valori di mercato [...]; la spedizione delle merci in triangolazione comunitaria, dai fornitori europei fino in Italia avveniva anche per il tramite di società di trasporto terze, non interessate dai fatti indicati nei p.v.c., il che è coerente con gli 'standard' di mercato di tali transazioni commerciali"; - "i soggetti (dai fornitori ai clienti finali, incluse le società di trasporto) e l'oggetto (prezzi di mercato, spedizione e regolamento delle transazioni) descritti provano che si era in presenza di un ciclo commerciale effettivamente esistente e coerente con le regole e gli indici di mercato"; - "i p.v.c. non contengono un'analisi quantitativa della non congruità delle transazioni ai valori di mercato, tenuto conto che generalmente è questo l'indice sul quale si basano i controllori"; - "le intercettazioni telefoniche ed ambientali allegate ai p.v.c. non sono vere e proprie prove ma solo indizi"; - "la pronuncia di primo grado, in materia di IVA, non può essere condivisa neppure nella parte in cui fa discendere dai presupposti di fatto prima delineati l'indetraibilità dell'IVA versata dalle società appellanti ai propri fornitori", in quanto "il soggetto passivo, nella determinazione dell'imposta dovuta, 'ha diritto di detrarre l'ammontare dell'imposta' relativa alle operazioni effettuate" ed "il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo dell'IVA e garantisce il principio di neutralità". 5. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. 6. Le controricorrenti resistono con articolato atto di controdeduzioni. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 1.1. Premette l'Agenzia ricorrente avere la CTR ritenuto, in buona sostanza, che le società coinvolte nel meccanismo descritto nei pp.vv.cc. fossero tutte, "ivi" comprese le cartiere e le filtro presso cui le controricorrenti si approvvigionavano, regolari società di "trading" internazionale di polimeri. È da questa affermazione di fondo che discendono le conclusioni raggiunte dalla CTR: se, infatti, si era in presenza di un regolare "trading" internazionale, non era anomalo che le società non disponessero di strutture materiali e si limitassero all'intermediazione, la realtà del loro intervento nel passaggio delle merci venendo confermata dai trasporti delle stesse, effettivamente avvenuti, con il sistema della triangolazione estero su Italia (ossia direttamente dai fornitori esteri agli acquirenti ultimi italiani). 1.1.1. Nondimeno - ad avviso dell'Agenzia ricorrente - nell'attribuire alle cartiere ed alle filtro la qualità di imprese effettivamente operanti nel "trading" internazionale di polimeri, anziché di meri soggetti fittiziamente interposti allo scopo di far maturare alle controricorrenti indebiti crediti IVA su acquisti che dovevano considerarsi soggettivamente inesistenti, la CTR ha violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., facendo proprie e riproducendo anche testualmente espressioni utilizzate dalle controricorrenti nei propri atti. La CTR, in particolare, non ha considerato una serie di fatti pacifici, siccome non contestati, consistenti in ciò: che tutte le società, comprese le filtro e le cartiere, risultavano collegate tra loro, per la partecipazione ad esse, o come soci o come amministratori di fatto o come promotori, dei medesimi soggetti, altresì titolari delle controricorrenti, e si avvalevano dell'assistenza dei medesimi professionisti; che le filtro trattenevano rapporti con le cartiere non altrimenti spiegati, nel senso che non avevano risposto alle richieste di chiarimenti inviate dall'Amministrazione durante la verifica ed anzi erano risultate del tutto irreperibili; che le filtro non applicavano ricarichi sostanziali nel rivendere la merce alle controricorrenti, così riuscendo ad annullare il proprio debito IVA grazie alle detrazioni di pari importo derivanti dalle fatture con IVA emesse nei loro confronti dalle cartiere; che le controricorrenti, per effetto del complessivo meccanismo, erano in grado di ricavare ingentissimi crediti IVA. La CTR, se avesse posto a base della propria decisione i superiori fatti non contestati (art. 115 cod. proc. civ.) e li avesse valutati con prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), non avrebbe potuto concludere che ci si trovava di fronte ad una normale pratica di commercio internazionale su materie prime. 1.2. Il motivo - come correttamente rilevato delle controricorrenti - è inammissibile, e comunque infondato, poiché volto a dedurre, in realtà, attraverso la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., l'effettuazione dell'apprezzamento" compiuto dalla CTR sulla selezione del materiale probatorio ritenuto rilevante in termini "non prudenti" e perciò conducenti ad un risultato erroneo. In tal guisa, tuttavia, detta denuncia si palesa solo strumentale, essendo rivolta ad ottenere da questa Suprema Corte sia una diversa selezione dei dati di fatto rilevanti ai fini della decisione sia una "più prudente" rivalutazione in sé degli stessi e più in generale dell'intero compendio probatorio, totalmente al di fuori, tuttavia, dei canoni propri del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legittimità degli atti impugnati (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-01). 1.2.1. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di recentemente affermare, alla stregua di principi cui il Collegio intende dare continuità, - da un lato, che "il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì [eventualmente] un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c." (Sez. 6-2, n. 27847 del 12/10/2021, Rv. 662803-01); - dall'altro lato, che "il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo [in detto articolo] del pronome 'suo' è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che 'la legge disponga altrimenti' (Sez. 3, n. 34786 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 663118-01). Donde, in definitiva, "in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106-02). 1.2.2. Non essendo paventata dal motivo in disamina, e comunque non apprezzandosi dalla lettura delle ragioni in fatto ed in diritto che lo sorreggono, alcuna di siffatte evenienze, il motivo, come anticipato, è votato al rigetto.2. Con il secondo ed il terzo motivo - che possono essere illustrati ed esaminati congiuntamente in ragione della comunanza delle censure - si denuncia, rispettivamente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 2697 e 2909 cod. civ. e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di punti di fatto decisivi controversi tra le parti. 2.1. In premessa ad entrami i motivi, l'Agenzia ricorrente richiama la ricostruzione del meccanismo d'evasione dell'IVA descritto in seno allo sviluppo del primo motivo. 2.2. Indi, - con specifico riguardo al secondo motivo, osserva che la CTR ha violato le disposizioni indicate nella rubrica dello stesso allorché ha ritenuto non provata l'esistenza di una frode carosello e la consapevolezza di essa da parte delle controricorrenti, ritenendo invece sussistente un normale "ciclo commerciale" di "trading". La CTR ha valorizzato circostanze, come l'effettiva consegna delle merci e l'effettiva esecuzione dei pagamenti, che, per pacifica giurisprudenza, sono inidonee ad escludere l'esistenza della frode: pertanto ha violato l'art. 2697 cod. civ., perché ha ritenuto che le controricorrenti avessero fornito una valida controprova, mentre gli elementi invocati - consegne e pagamenti - non potevano servire allo scopo. Né essa ha tenuto conto del complesso dei fatti richiamati nel primo motivo, con particolare riguardo all'afferenza di tutte le società - cartiere, filtro e controricorrenti - al medesimo gruppo di persone fisiche; all'avvenuta costituzione o attivazione in Italia delle filtro lo stesso giorno o in periodi comunque ravvicinati, con l'intervento dei medesimi professionisti; alla mancata applicazione, da parte delle filtro, di significativi ricarichi nei confronti delle controricorrenti; all'assenza di una valida ragione economica dell'interposizione delle filtro tra i fornitori esteri e le controricorrenti; all'irreperibilità delle filtro nelle sedi estere da loro dichiarate al fisco italiano. La CTR ha altresì violato l'art. 2909 cod. civ., atteso che, quanto al fatto che le filtro e le controricorrenti facessero parte di un medesimo gruppo, oltre alla mancanza di contestazioni ad opera delle controricorrenti medesime fin dal primo grado di giudizio, in appello si era formata una preclusione "pro iudicato", avendo la CTP - senza che la relativa affermazione sia stata impugnata in appello - sostenuto che il contenuto delle memorie dei "computer" e le intercettazioni telefoniche ed ambientali "pongono in evidenza la circostanza che sia le società a monte sia quelle a valle del canale commerciale erano gestite [...] dagli stessi amministratori di fatto che, con l'ausilio di professionisti, sempre gli stessi, gestivano un nutrito gruppo di prestanome che operavano in qualità di amministratori di diritto"; - con specifico riguardo al terzo motivo, osserva che il fatto decisivo da provare era l'esistenza della frode carosello e la consapevolezza di essa in capo alle controricorrenti. Ciò rendeva imprescindibile l'esame di tutti i fatti secondari atti a costituire la presunzione dimostrativa del fatto principale. La CTR, nel ritenere la sussistenza di un normale "ciclo commerciale" di "trading" internazionale, ha dato rilievo a fatti solo estrinseci e formali, quali le consegne, i pagamenti e l'oggetto sociale delle società, ma non ha esaminato l'architettura complessiva delle operazioni in esame, in ragione della quale, alla luce dellmid quod plerumque accidit", avrebbe dovuto concludere per la dimostrazione induttiva sia dell'esistenza della frode che della consapevolezza di essa in capo alle controricorrenti. 3. Entrambi i motivi sono fondati, alla stregua di quel che ci si accinge ad illustrare. 3.1. In un coerente quadro d'insieme, la giurisprudenza unionale e quella interna hanno fatto chiarezza sul riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente in caso di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.3.1.1. L'insegnamento della prima - a termini della quale, dinanzi ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione dell'IVA, ma non anche la partecipazione all'evasione stessa (cfr. [OSCURATO:PERSONA], C-277/14; Corte Giust. Bonik, C-285/11) - è invero recepito dalla seconda, in seno alla quale trovasi costantemente ripetuto il principio secondo cui, "in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" (Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020, Rv. 658429-01, cui "adde", da ultimo, in ipotesi di "reverse charge", Sez. 5, n. 4250 del 10/02/2022, Rv. 663882-01). 3.1.2. Rispetto a tale consolidato stato della giurisprudenza, sia unionale che interna, deve soltanto precisarsi - al precipuo fine di render ragione dell'insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sollecitato al punto 4 del controricorso in relazione al "significato" degli "elementi oggettivi", per escludere la detrazione dell'IVA, da cui evincere che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, dell'evasione e dunque al contenuto della prova che l'Ufficio deve fornire al riguardo (p. 29) - che la prova gravante sull'Amministrazione ben può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei ad integrare finanche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per VIVA, espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., da un lato, Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C- 142/11 e Corte Giust. Kittel, C-439/04; dall'altro, "ex multis", Sez. 6-5, n. 14237 del 07/06/2017, Rv. 644435-01). 3.2. La CTR, nella sentenza impugnata, ha fatto evidente mal governo dei superiori principi. In modo sostanzialmente apodittico, essa ha affermato che il meccanismo descritto nei pp.vv.cc. e negli atti impositivi costituiva l'estrinsecazione "normale" di un ciclo commerciale di importazione di polimeri da parte delle controricorrenti, aventi titolo, per l'effetto, alla detraibilità dell'IVA versata, in nome del principio di neutralità. Nondimeno, al fine di giungere a siffatta conclusione, essa, - per un verso, ha letteralmente escluso dal fuoco della propria analisi le società dall'Agenzia appellate come cartiere, aventi, secondo la prospettazione della medesima, la sola funzione di precostituire le fatture da immettere in circolo per il tramite delle filtro; - per altro verso, ha considerato, in particolare, le filtro mere società di "trading", non necessitanti dunque di un vero e proprio apparato organizzativo per operare; - per altro verso ancora, ha ritenuto l'assenza di alcuna deviazione dalla prassi commerciale in ragione dell'effettivo trasferimento della merce, della regolarità dei pagamenti, del meccanismo della triangolazione estero su Italia, mediante il quale la merce veniva fatta recapitare agli acquirenti in Italia, e dell'impeccabile tenuta (come peraltro riconosciuto dalla stessa Guardia di Finanza) delle scritture contabili da parte delle contro ricorrenti.Così procedendo, tuttavia, essa ha del tutto ingiustificatamente "parcellizzato" il materiale probatorio, che invece era tenuta ad esaminare per intero, compreso segnatamente il ruolo dì bare fiscali attribuito - nella prospettazione agenziale - alle cartiere. L'esclusione "a priori" delle cartiere dall'ambito di rilevanza della "filiera" dell'importazione dei polimeri - esclusione a supporto della quale non consta addotta, nella sentenza impugnata, la benché minima motivazione - ha impedito, finanche in radice, alla CTR di adottare alcun approccio di concreta verifica della tesi dell'Agenzia imperniata sull'utilizzo, a valle, da parte delle controricorrenti, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, siccome, "a monte", mettenti capo alle cartiere medesime: società, queste ultime, formalmente costituite nelle BVI e non identificate in Italia ai fini IVA, che, onde poter emettere le fatture stesse, si avvalevano di numeri di partita IVA di soggetti o ignari o persino compiacenti. 3.3. Siffatta omissione - sicuramente rilevante agli effetti delle violazioni denunciate in entrambi i motivi che ne occupano - pare essere tanto più grave in quanto si accompagna ad un'ulteriore omissione, riguardante il parallelo "filone" relativo agli acquisti della merce. È ben vero, infatti, come osserva la CTR, che le filtro acquistavano la merce, ma lo facevano - secondo la tesi prospettata dall'Agenzia e non adeguatamente vagliata dalla CTR - non già dalle cartiere, bensì dagli "effettivi" (ossia "reali") fornitori esteri. In tale prospettiva, l'avere la CTR valorizzato l'effettività" in sé e per sé degli "acquisti" - in guisa oltretutto da ritenere assolto, da parte delle controricorrenti, l'onere di controprova a fronte dell'allegazione e dell'offerta di prova, da parte dell'Agenzia, dell'oggettiva fittizietà, e dunque sostanziale inesistenza, delle cartiere quali apparenti fornitori delle filtro e per il tramite di queste delle controricorrenti - contravviene al principio, ormai invalso in giurisprudenza, per cui "è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione [dell'IVA] nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante [che] i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti" (Sez. 5, n. 20060 del 07/10/2015, Rv. 636663-01; cfr. anche Sez. 5, n. 15044 del 02/07/2014, Rv. 631542-01). 3.4. Ulteriormente la CTR, nella misura in cui ha considerato - o, meglio, parrebbe aver considerato, in un discorso del tutto generico ed astratto - le filtro (inglesi e svizzere) effettive intermediarie non bisognevoli di particolari strutture in quanto attive solo sul piano dell'intermediazione commerciale, ha omesso di valutare come le stesse, non solo non applicassero sulla merce sostanziali margini di ricarico, ma si siano infine altresì rivelate irreperibili finanche negli stessi luoghi comunicati alle Autorità italiane. Siffatta ulteriore omissione in cui la CTR è incorsa si palesa idonea ad intaccare "ah imis" gli snodi argomentativi della sentenza impugnata, poiché le filtro, a differenza delle cartiere, intrattenevano rapporti commerciali "diretti" con le controricorrenti, ragion per cui, finanche alla stregua del non condivisibile argomentare "parcellizzato" dalla CTR nella sentenza impugnata, avrebbero dovuto esser fatte segno di fondamentale considerazione, onde valutare "a cascata" l'obiettiva operatività delle controricorrenti. 3.5. Da ultimo, in uno sguardo d'insieme, consta oltretutto completamente obliterata dalla CTR l'analisi del dato portante della tesi dell'Agenzia, concernente l'essere tutta la "filiera" delle società interessate nel fenomeno descritto nei pp.vv.cc. e negli avvisi - dalle cartiere, alle filtro, alle controricorrenti - avvinte in uno schema operativo unitario, rispondente alle direttive di un manipolo di soggetti che - nelle qualità sia di soci ed amministratori di diritto e di fatto di tali società sia per vero anche di professionisti impegnati al loro servizio - perseguivano l'obiettivo di far maturare alle controricorrenti, "a valle" della "filiera stessa", ingenti crediti IVA. Il profilo in disamina - solo parzialmente affrontato dalla sentenza di primo grado quanto alla comune appartenenza delle filtro e delle controricorrenti al medesimo gruppo (giusta un'affermazione nondimeno non coperta dal giudicato, come invece preteso dall'Agenzia, in quanto espressamene contestata in appello: cfr. il passaggio riportato a p. 20 del controricorso) e, comunque, nella sua dimensione più ampia, comprendente cioè anche le cartiere, sicuramente meritevole di specifico approfondimento attraverso la verifica incrociata delle risultanze documentali e dei portati istruttori provenienti dai procedimenti penali (che entrano "a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972": così, espressamente, Sez. 5, n. 2916 del 07/02/2013, Rv. 625254-01) - acquisisce rilievo su un duplice essenziale piano: - non solo quello della ricostruzione in sé del meccanismo finalizzato, secondo l'Agenzia, all'evasione dell'imposta; - ma altresì quello della verifica della consapevolezza, alla luce del criterio della normale diligenza, in capo alle controricorrenti, della propria partecipazione al meccanismo stesso. 4. In definitiva, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame, pronunciandosi, all'esito, anche sull