CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2020
Cassazione n. 07749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32206-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 255/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/02/2020; t udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Senegal (regione Casamance), avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché era stato catturato e picchiato dai ribelli e a seguito delle aggressioni subite era stato trasportato in ospedale e curato. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale. 3. Il ricorrente denuncia, con i motivi primo, terzo e quarto la nullità della sentenza per motivazione apparente in punto giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata, ai fini della protezione sussidiaria, e in punto sussistenza del suo diritto alla protezione umanitaria, per essere apodittica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, nonché denuncia, anche con il secondo motivo, Ric. 2020 n. 32206 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -2- il vizio di violazione di legge (art. 3 d.lgs.n.251/2007), per non avere la Corte di merito, sempre ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e del giudizio di credibilità, fatto applicazione dei criteri legali indicati nel citato art.3 e del principio dell'onere probatorio attenuato, omettendo di esercitare i poteri istruttori ufficiosi in ordine alla vicenda personale narrata, che assume corroborata, circa le violenze subite ad opera dei ribelli, dai documenti prodotti (pag.8 ricorso), e alla situazione di violenza indiscriminata, descritta dai giudici d'appello in base a fonti che assume non essere aggiornate. Denuncia, altresì, con il quarto motivo, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art.5, comma 6 e 19 d.lgs.n.268/1998; art.32 d.lgs.n.251/2007; art. 3 d.lgs.n.251/2007 e 8 d.lgsn.25/2008), in ordine al diniego della protezione umanitaria, per avere la Corte d'appello omesso di effettuare una valutazione comparativa tra la situazione in Italia del ricorrente, che aveva frequentato corsi di apprendimento della lingua italiana e stava compiendo uno sforzo notevole di inserimento sociale e lavorativo, e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, a causa della compromissione dei diritti fondamentali nel suo Paese. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 4.1. Le censure in ordirle al giudizio di non credibilità, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, che, con motivazione idonea, ha ritenuto generico e laconico il racconto del richiedente, anche sulle modalità di cattura e di fuga allegate. Poiché nella sentenza impugnata non è menzionata la certificazione medica che il ricorrente richiama (pag. 8 ricorso) quale riscontro delle Ric. 2020 n. 32206 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- violenze asseritamente subite, la doglianza riferita a detta deduzione difetta di autosufficienza, poiché non risulta, da quanto è trascritto in ricorso sulle risultanze di detta certificazione, che la suddetta documentazione stia a dimostrare che gli esiti di frattura dipendano da violenze, né, peraltro, è specificamente dedotta la decisività dei fatti in tesi desurnibili da quel documento. 4.2. Le censure in ordine alla domanda di protezione sussidiaria ex art.14 lett. c) d.lgs.n.151/2007 non si confrontano con il decisum e difettano di specificità. Nella sentenza impugnata sono indicate le fonti di conoscenza specifiche riguardo a fatti del 2018 e ai conflitti con i ribelli del Casamance, dei quali si dà atto che risultano sopiri. Il ricorrente non indica in base a quali e diverse fonti più aggiornate (cfr. pag. 9 ricorso, in cui si richiama il rapporto [OSCURATO:PERSONA], ma senza indicarne la data) risulti una diversa situazione (Cass.23999/2020). 4.3. Del tutto generiche sono anche le doglianze riferite al diniego della protezione umanitaria. Le deduzioni che il ricorrente assume di aver svolto in appello riguardano solo la frequenza di un corso di lingua italiana, non anche l'attività lavorativa. Inoltre, attraverso il richiamo alle disposizioni che si affermano disattese, il ricorrente in realtà prospetta una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dalla Corte d'appello, in quanto allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. I motivi vertenti sulla protezione umanitaria mancano, altresì, dell'allegazione di una situazione "individualizzante", destinata ad integrare la condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini del Ric. 2020 n. 32206 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -4- riconoscimento della protezione umanitaria, nella irrilevanza della situazione del Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in quanto in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 9304/2019 e Cass.S.U. n.29459/2019). 5. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudi7io, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].Aa., Meloni • P— CANCELLI