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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38157/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 09/07/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione (condizionalmente sospesa) in ordine al delitto di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La difesa rileva in particolare che, nonostante avesse formulato una esplicita richiesta in tal senso e la stessa pubblica accusa si fosse associata, la Corte di appello l'aveva rigettata bollando laconicamente il motivo di appello come generico e senza motivare in relazione alla specifica posizione dell'imputata.

La Corte aveva infatti operato una valutazione cumulativa della posizione di quasi tutti gli imputati, omettendo di considerare la specifica condizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva agito in stato di necessità, e valorizzando indebitamente i danni asseritamente arrecati all'immobile occupato e non considerando che alcuni degli interventi effettuati erano consistiti a ben vedere in migliorie.

Deduce inoltre il difensore la carenza di motivazione della sentenza di appello in ordine al motivo di doglianza relativo alle statuizioni civili.

Il giudice di appello, a detta della difesa, avrebbe confermato la sentenza di primo grado (che aveva apoditticamente quantificato in € 25.536 il risarcimento del danno), senza specificare le singole voci di danno, senza indicare il periodo di occupazione e senza considerare che alcuni dei danni asseritamente arrecati all'immobile occupato erano in realtà della migliorie.

Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. In primo luogo, va rilevato che come più volte condivisibilmente affermato da questa Suprema Corte è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per inammissibilità o per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 44201del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01, secondo la quale “il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione).

Si è altresì affermato che “è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione” (Sez. 2, Sentenza n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01).

In sostanza l'originaria inammissibilità del motivo di appello (anche per difetto di specificità ex art. 581, comma 1bis, cod. proc. pen.), non consente di proporre, con il ricorso in cassazione, questioni relative al difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a tale motivo, anche se la Corte di appello abbia eventualmente omesso di rilevare tale inammissibilità – ciò tanto più ove si consideri che in caso di annullamento il giudice del rinvio non potrebbe fare altro che dichiarare l'inammissibilità in precedenza non dichiarata –.

Ciò detto, va rilevato che nel caso in esame già il motivo di appello era del tutto generico e aspecifico.

L'appellante aveva infatti articolato un motivo di gravame (motivo B) che in realtà aveva ad oggetto il trattamento sanzionatorio – e dunque, a rigore, non l'applicazione della causa di non punibilità –.

Nella parte espositiva di tale motivo la difesa si era limitata laconicamente ad affermare: “Al contrario sostiene questa difesa che l'odierna appellante possa quanto meno essere ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. considerata la modalità della condotta e il comportamento non abituale”.

Motivo che era, con tutta evidenza, non specifico, non solo in quanto meramente assertivo, ma anche perché non si confrontava minimamente con la motivazione sul punto specifico del giudice di primo grado.

Quest'ultimo, infatti, con motivazione logica e adeguata, aveva escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione del fatto che l'occupazione dell'immobile pubblico si era protratta per anni (circa 2) e che l'indagata aveva arrecato all'immobile danni ingenti - modifica della disposizione dei vani interni, chiusura del balcone con infissi alluminio, mancanza dei flutti e dei cavi dell'impianto elettrico nonché della caldaia, e delle porte interne – che, secondo i funzionari che avevano effettuato il sopralluogo, integravano danni per oltre 25.000 euro (vedi pp. 8 e 15 della motivazione della sentenza appellata).

Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che anche la Corte di appello ha motivato, seppur sinteticamente, sulla richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., escludendola “in considerazione del consistente periodo di tempo per il quale si è protratta l'occupazione e degli ingenti danni cagionati agli immobili occupati” (p. 5 della sentenza impugnata).

La motivazione della sentenza di appello sul punto, non solo esiste, ma non può in alcun modo ritenersi contraddittoria o manifestamente illogica.

1.2. Anche per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla quantificazione del danno risulta inammissibile in quanto già il motivo di appello sul punto era generico e aspecifico.

L'appellante si era infatti limitato ad affermare che la richiesta della parte civile non era accoglibile in quanto il danno non era provato neppure nel suo ammontare, ciò a fronte di una statuizione del giudice di primo grado che aveva invece quantificato il danno facendo riferimento alla relazione redatta dai tecnici dell'ente proprietario che avevano ispezionato l'alloggio dopo il rilascio.

A ciò si aggiunga che, come più volte affermato da questa Corte, “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento” (Sez. 3, Sentenza n. 24322 del 17/04/2025, B., Rv. 288231 - 01).

2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 P.Q.M Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 09/07/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; rilevato che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di reclusione (condizionalmente sospesa) in ordine al delitto di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La difesa rileva in particolare che, nonostante avesse formulato una esplicita richiesta in tal senso e la stessa pubblica accusa si fosse associata, la Corte di appello l'aveva rigettata bollando laconicamente il motivo di appello come generico e senza motivare in relazione alla specifica posizione dell'imputata. La Corte aveva infatti operato una valutazione cumulativa della posizione di quasi tutti gli imputati, omettendo di considerare la specifica condizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva agito in stato di necessità, e valorizzando indebitamente i danni asseritamente arrecati all'immobile occupato e non considerando che alcuni degli interventi effettuati erano consistiti a ben vedere in migliorie. Deduce inoltre il difensore la carenza di motivazione della sentenza di appello in ordine al motivo di doglianza relativo alle statuizioni civili. Il giudice di appello, a detta della difesa, avrebbe confermato la sentenza di primo grado (che aveva apoditticamente quantificato in € 25.536 il risarcimento del danno), senza specificare le singole voci di danno, senza indicare il periodo di occupazione e senza considerare che alcuni dei danni asseritamente arrecati all'immobile occupato erano in realtà della migliorie. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In primo luogo, va rilevato che come più volte condivisibilmente affermato da questa Suprema Corte è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per inammissibilità o per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 44201del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01, secondo la quale “il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione). Si è altresì affermato che “è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione” (Sez. 2, Sentenza n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01). In sostanza l'originaria inammissibilità del motivo di appello (anche per difetto di specificità ex art. 581, comma 1bis, cod. proc. pen.), non consente di proporre, con il ricorso in cassazione, questioni relative al difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a tale motivo, anche se la Corte di appello abbia eventualmente omesso di rilevare tale inammissibilità – ciò tanto più ove si consideri che in caso di annullamento il giudice del rinvio non potrebbe fare altro che dichiarare l'inammissibilità in precedenza non dichiarata –. Ciò detto, va rilevato che nel caso in esame già il motivo di appello era del tutto generico e aspecifico. L'appellante aveva infatti articolato un motivo di gravame (motivo B) che in realtà aveva ad oggetto il trattamento sanzionatorio – e dunque, a rigore, non l'applicazione della causa di non punibilità –. Nella parte espositiva di tale motivo la difesa si era limitata laconicamente ad affermare: “Al contrario sostiene questa difesa che l'odierna appellante possa quanto meno essere ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. considerata la modalità della condotta e il comportamento non abituale”. Motivo che era, con tutta evidenza, non specifico, non solo in quanto meramente assertivo, ma anche perché non si confrontava minimamente con la motivazione sul punto specifico del giudice di primo grado. Quest'ultimo, infatti, con motivazione logica e adeguata, aveva escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione del fatto che l'occupazione dell'immobile pubblico si era protratta per anni (circa 2) e che l'indagata aveva arrecato all'immobile danni ingenti - modifica della disposizione dei vani interni, chiusura del balcone con infissi alluminio, mancanza dei flutti e dei cavi dell'impianto elettrico nonché della caldaia, e delle porte interne – che, secondo i funzionari che avevano effettuato il sopralluogo, integravano danni per oltre 25.000 euro (vedi pp. 8 e 15 della motivazione della sentenza appellata). Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che anche la Corte di appello ha motivato, seppur sinteticamente, sulla richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., escludendola “in considerazione del consistente periodo di tempo per il quale si è protratta l'occupazione e degli ingenti danni cagionati agli immobili occupati” (p. 5 della sentenza impugnata). La motivazione della sentenza di appello sul punto, non solo esiste, ma non può in alcun modo ritenersi contraddittoria o manifestamente illogica. 1.2. Anche per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla quantificazione del danno risulta inammissibile in quanto già il motivo di appello sul punto era generico e aspecifico. L'appellante si era infatti limitato ad affermare che la richiesta della parte civile non era accoglibile in quanto il danno non era provato neppure nel suo ammontare, ciò a fronte di una statuizione del giudice di primo grado che aveva invece quantificato il danno facendo riferimento alla relazione redatta dai tecnici dell'ente proprietario che avevano ispezionato l'alloggio dopo il rilascio. A ciò si aggiunga che, come più volte affermato da questa Corte, “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento” (Sez. 3, Sentenza n. 24322 del 17/04/2025, B., Rv. 288231 - 01). 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 P.Q.M Dichiara inammissibile il ric