CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, condecorrenza dal 16 agosto 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misuraalternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 94d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concessa in relazione alla pena, in corso di espiazione, di annicinque, mesi quattro e giorni ventinove di reclusione, con fine pena al 28 dicembre 2026.Il Tribunale di sorveglianza, dato atto che in data 22 ottobre 2024 era stata rigettata unaproposta di revoca della misura alternativa a fronte di plurime condotte dell’affidato, ancheintegranti reato, in violazione delle relative prescrizioni, ha fondato la revoca sui contegniassunti dal condannato, in spregio agli obblighi comportamentali accedenti alla misura, lasera del 23 maggio 2025, allorquando danneggiava e metteva a soqquadro l’abitazione diXXXXXXXXXXXXXXXX, ex fidanzato della sorella, rendendosi protagonista di unacolluttazione col [OSCURATO:PERSONA], nonché la notte del 29 maggio seguente, non venendo reperitoin occasione di un controllo eseguito presso il domicilio alle ore 02:00. 2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, avendo ilTribunale di sorveglianza fondato la caducazione retroattiva del beneficio sui fatti del 23maggio 2025, ai quali il condannato ha rivendicato la propria estraneità, nonché su condottepiù risalenti non adeguatamente esplicitate, né documentate, già ritenute inidonee agiustificare la revoca della misura alternativa. Si è doluto che il Tribunale abbia obliterato ilcontegno tenuto dal ricorrente sin dal 21 febbraio 2023, puntualmente rispettoso delprogramma elaborato.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione, avendo il Tribunale disorveglianza disconosciuto la portata confessoria delle dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXXX all’interno di chat Whatsapp intrattenute con Gioia XXXXXX, sorelladel condannato, allegate a una memoria sottoposta all’attenzione dei giudici di merito nelcorso del procedimento di sorveglianza.3. Il 21 gennaio 2025 il ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi, insistendo perl’accoglimento del ricorso e allegando documentazione concernente gli sviluppi delprocedimento penale scaturito dalle denunce-querele sporte dai protagonisti dei fatti occorsiil 23 maggio 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova è revocato qualora ilbeneficiario della misura tenga un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizionidettate, incompatibile con la prosecuzione della prova.Con sentenza additiva n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale ha rimesso allavalutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza la determinazione, dopo la revoca,del periodo della residua pena detentiva da espiare, tenendo conto della durata dellelimitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo durante ilcorso dell’esperimento.La disciplina richiamata trova applicazione anche in caso di revoca dell’affidamentoterapeutico, atteso che l’art. 94, comma 6, T.U. stup. fa rinvio, per quanto in esso nondiversamente disposto, alla disciplina contenuta nella legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ.mod.3. L’ordinanza impugnata è conforme ai dettami normativi e resiste alle censurearticolate nei due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi.Il Tribunale di sorveglianza ha valutato unitariamente le più recenti violazioni allamisura alternativa e i contegni trasgressivi dell’estate precedente, concludendo per ilfallimento del programma risocializzante con effetti dalla prima grave violazione accertata il16 agosto 2024, allorquando XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in palese stato di alterazione,non si fermava a un controllo delle forze dell’ordine e rifiutava di sottoporsi all’alcoltest.La vicenda era sottoposta al vaglio del Tribunale di sorveglianza nel quadro di unaproposta di revoca del beneficio per plurime violazioni e comportamenti inadeguatidell’affidato in danno della fidanzata, che veniva rigettata con l’ordinanza del 22 ottobre2024, richiamata nel provvedimento impugnato e allegata dallo stesso ricorrente all’attod’impugnazione.Pur a fronte di gravi e ripetuti contegni trasgressivi, i Giudici della sorveglianza,prendendo atto della buona adesione al programma terapeutico, ritenevano di soprassederealla revoca della misura, offrendo al condannato una ulteriore possibilità di emenda.Insensibile al procedimento di revoca risoltosi favorevolmente, nella primaveraseguente [OSCURATO:PERSONA] si è reso protagonista di gravi atti didanneggiamento all’interno dell’abitazione di XXXXXXXXXXXXXXXX, manifestandopersistente indifferenza alle prescrizioni del percorso rieducativo intrapreso.Il Tribunale di sorveglianza, con argomentare esente da vizi logici e giuridici, haesaminato e apprezzato criticamente il contegno assunto dall’affidato, reputando dimostratala trasgressione del 23 maggio 2025 sulla scorta delle risultanze dell’intervento effettuatodalle forze dell’ordine a seguito della richiesta formulata da XXXXXXXXXXXXXXXX, padredi [OSCURATO:PERSONA], e delle sommarie informazioni testimoniali di XXXXXXXXXXXXXX, vicino dicasa dei [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricostruito con precisione i fatti occorsi quella sera: intornoalle 21:30 – 21:45 aveva udito un forte rumore proveniente dall’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] euna voce maschile che urlava il nome “XXXX”, cui faceva seguito un frastuono di calci e vetriinfranti; rimasto in casa, temendo per la propria incolumità, il dichiarante era uscito dopoaver avvertito l’esortazione di una voce femminile a smetterla e andare via, sentendo ilmotore di un’automobile che si allontanava; aveva allora visto un'autovetturaXXXXXXXXXXdi colore grigio, del la stessa marca e colore di quel la in uso al XXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXX), che ripartiva a forte velocità; avendo notato dalla soglia di casail portoncino dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] spalancato con i vetri rotti e il corridoio asoqquadro, XXXXXX aveva chiamato all’apparecchio cellulare XXXXXXXXXXXXXXXX peravvisarlo dell’accaduto.All’irruzione era seguita una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX, che il primo aveva raggiunto a bordo della propria autovetturapresso un bar di [OSCURATO:PERSONA] e aggredito, secondo quanto prospettato dal [OSCURATO:PERSONA] nellaquerela sporta. A conferma dell’insofferenza del condannato rispetto alle regole della misuraalternativa, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione l’ulteriore trasgressionecommessa qualche giorno dopo, allorquando non era reperito al domicilio a un controllonotturno, benché gli operanti avessero più volte suonato al campanello e cercato dicontattarlo senza esito sull’utenza telefonica. I Giudici della sorveglianza si sono altresì confrontati con le deduzioni difensive nellamemoria depositata nel corso del procedimento ex art. 678 cod. proc. pen., con le risultanzedella messagistica Whatsapp tra XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, con ladenuncia-querela presentata da XXXXXXXXXXXX il 6 giugno 2025 in relazione a condotteminacciose e aggressive di XXXXXXXXXXXXXXXX nel corso di una lite presso la suaabitazione occorsa il 22 maggio 2025, reputandole inidonee ad infirmare l’espostaricostruzione dei fatti: hanno concluso che gli scambi di messaggi prodotti fossero statiartatamente costruiti al fine di scagionare [OSCURATO:PERSONA], valorizzando lanarrazione del teste XXXXXX, l’inverosimiglianza dell’assunto che fosse statoXXXXXXXXXXXXXXXX a distruggere la propria abitazione, la stretta connessione temporaleed eziologica tra l’irruzione del XXXXXX presso la dimora dei [OSCURATO:PERSONA] e la successivacolluttazione nel bar di [OSCURATO:PERSONA].Anche in relazione all’assenza del condannato al controllo effettuato nella notte del 29maggio 2025 i Giudici della sorveglianza hanno rilevato la “totale inconsistenza” della tesidifensiva secondo cui questi non aveva sentito il campanello e il telefono a cagione deipostumi riportati nella colluttazione avvenuta sei giorni prima, rimarcando che in ogni casofosse suo onere predisporre tutti i necessari accorgimenti per rendersi reperibile. Dinanzi a tali risultanze il ricorrente ripropone doglianze già vagliate dal Tribunale disorveglianza e disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche, sollecitando unanon consentita rilettura delle acquisizioni istruttorie. Quanto alle sopravvenienze documentaliallegate alla memoria del 21 gennaio 2025 ed ivi richiamate, trattasi di emergenzesuccessive al provvedimento impugnato, il cui esame è precluso nella presente sede,implicando valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità.3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.