CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 13211/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31427-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 238, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 31427/2020 Numero sezionale 11671/2021 Numero di raccolta generale 13211/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 avverso la sentenza n. 244/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata l’illegittimità della sanzione disciplinare conservativa di due giorni di sospensione comminata dalla [OSCURATO:SOCIETA] al dipendente [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte territoriale, in sintesi, esaminato il materiale istruttorio, ha condiviso l’assunto del primo giudice, ritenendo che “la sanzione disciplinare risulta irrogata per la mancata esecuzione di un’operazione in ordine alla quale non vi era prova certa della riconducibilità al ciclo di lavorazione della postazione cui era addetto lo Spoltore”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 2 motivi; ha resistito con controricorso lo Spoltore; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.) sulla individuazione delle operazioni di competenza del [OSCURATO:PERSONA] – errata valutazione dei mezzi istruttori”; il motivo è inammissibile; infatti, viene denunciato il vizio a mente del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, Ric. 2020 n. 31427 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 31427/2020 Numero sezionale 11671/2021 Numero di raccolta generale 13211/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), senza che il ricorrente per cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo – abbia, nel corpo del motivo, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019); ancora nella memoria conclusiva la società, invece, insiste nel dedurre che la sentenza gravata avrebbe “erroneamente valutato le risultanze istruttorie”, invocando un sindacato del tutto estraneo al giudizio di legittimità; 2. con il secondo motivo si lamenta: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 1218 c.c. e art. 30 e 33 del CCSL di primo livello (art. 360 n. 3 c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata per non avere ritenuto l’inadempimento contrattuale dello Spoltore che, invece, aveva eseguito “negligentemente il lavoro affidatogli”; la censura è inammissibile in quanto non individua un errore di diritto ma contesta chiaramente un accertamento di fatto qual è il ritenere o meno che, nel concreto della vicenda storica, lo Spoltore abbia posto in essere l’inadempimento addebitato; come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del Ric. 2020 n. 31427 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 31427/2020 Numero sezionale 11671/2021 Numero di raccolta generale 13211/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 3. in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 31427 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 31427/2020 Numero sezionale 11671/2021 Numero di raccolta generale 13211/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31427 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T