CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 42389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CORRADO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Catania del 29 giugno 2022, che ha confermato la sentenza del locale tribunale, a sua volta dichiarativa della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 29 ottobre 2015. 1.11 ricorso per cassazione ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, a causa dell'assunta, omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. 1.2. Il secondo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile del delitto contestato in assenza della prova del dolo specifico, necessaria in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione od omessa tenuta delle scritture contabili. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.11 primo motivo, che assorbe il secondo, coglie nel segno. Allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Cass. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Ebbene, mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta notificato "in proprio" al difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], non è stata rinvenuta traccia della notificazione dell'atto all'imputato, che - dichiarato assente all'udienza del 29 giugno 2022 celebrata dinanzi al giudice di secondo grado - aveva precedentemente dichiarato domicilio, per le notificazioni, in [OSCURATO:PERSONA], via San J.Escrivà n. 1. Ne consegue, pertanto, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 179 primo comma cod. proc. pen., per l'omessa citazione dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il consigliere est