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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24634/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 10, comma 2 D.L. 14/2017 - censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione del daspo urbano, è inammissibile poiché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, avendo la difesa, con l'atto di appello, proposto doglianze unicamente relative alla non ritenuta assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Considerato che anche il secondo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, perché non adeguatamente specifico, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera non illogica, ha evidenziato l'assenza di profili di meritevolezza valorizzabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., non avendo la difesa offerto argomenti inerenti alla personalità del ricorrente e valorizzabili a tal fine; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 10, comma 2 D.L. 14/2017 - censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione del daspo urbano, è inammissibile poiché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, avendo la difesa, con l'atto di appello, proposto doglianze unicamente relative alla non ritenuta assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Considerato che anche il secondo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, perché non adeguatamente specifico, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera non illogica, ha evidenziato l'assenza di profili di meritevolezza valorizzabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., non avendo la difesa offerto argomenti inerenti alla personalità del ricorrente e valorizzabili a tal fine; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 24634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris