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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 09/12/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, in data 06/05/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a)i e c) perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito pag. 5 sull'assorbimento della circostanza attenuante nella riconosciuta ipotesi di particolare tenuità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il onsigliere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 09/12/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, in data 06/05/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a)i e c) perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito pag. 5 sull'assorbimento della circostanza attenuante nella riconosciuta ipotesi di particolare tenuità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il onsigliere Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris