CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato ha trasmesso memoria difensiva, con il compiego di atti del processo penale in corso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, che - in esito alla camera di consiglio, a seguito di plurime opposizioni alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, a suo beneficio, in relazione all'incolpazione di cui all'art. 640 cod. pen. - ha ordinato all'organo dell'accusa di formalizzare a suo carico l'imputazione di cui agli artt. 110 cod. pen., 166 D. Lgs. n. 58 del 1998 - reato di abusivismo finanziario - ritenendo che il fatto originariamente contestato fosse più esattamente qualificabile nei termini suddetti. 2.L'atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato 2 motivi, di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. Att. Cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto la nullità del provvedimento per l'assunta violazione di regole processuali ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Non sarebbe stata avanzata alcuna opposizione ex art. 408 cod. proc. pen., da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; altra parte lesa, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe insorto per la diversa posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], non in odio a [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, la sua iniziativa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per mancata specificazione delle indagini suppletive; [OSCURATO:PERSONA] sarebbe indagato solo per il "capo d'imputazione n.6)" e l'unico titolato a dolersi della richiesta di archiviazione nei suoi confronti sarebbe stato il citato Pennella; in definitiva, il giudice per le indagini preliminari, quanto alla posizione dell'offeso Licari, avrebbe violato l'art. 410 cod. proc. pen., che prevede l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione priva dei relativi requisiti. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata l'abnormità del provvedimento del giudice, perché il pubblico ministero aveva contestato il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e in relazione ad esso aveva chiesto l'archiviazione; il giudice non avrebbe potuto ordinare l'imputazione per un reato nuovo e diverso, quello di cui all'art. 166 D. Lgs. n. 58 del 1998; quest'ultima norma penale punirebbe un comportamento del tutto differente dal primo, ovvero nella sostanza lo svolgimento abusivo di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio. In tal modo, l'organo giudicante avrebbe invaso la sfera di attribuzione del pubblico ministero, unico titolare dell'azione penale, ordinando la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta e sul quale nessuna indagine sarebbe stata svolta. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso si duole di una presunta violazione di norme stabilite a pena di inammissibilità, nella quale sarebbe incorso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, di reiezione della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, a cagione della mancata opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], interlocutore del ricorrente nel corso della vicenda di interesse, che neppure sarebbe comparso o si sarebbe fatto rappresentare all'udienza in camera di consiglio, fissata dal decidente ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen.. Il motivo è generico, fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che, per un verso, un eventuale vizio di "inammissibilità" potrebbe afferire all'istituto dell'opposizione presentata dalla persona offesa in spregio ai crismi di legge (art. 410 cod. proc. pen.), che, sia pur non rientrante nel "genus" delle impugnazioni, vi è tuttavia assimilabile nen' espressione di dissenso alla prospettazione del pubblico ministero, ma non certo alla decisione del giudice, alla quale potrebbe attagliarsi, semmai, la patologia della nullità, che tuttavia il ricorrente non evoca e sulla quale nessuna argomentazione, anche in ordine a natura ed effetti, è stata sviluppata; per altro verso, è nozione comune che rientri nei poteri del giudice il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione anche indipendentemente da un'opposizione dell'ipotetica persona offesa, come testualmente si trae dal disposto del primo e del secondo comma dell'art. 409 cod. proc. pen.. 2.11 secondo motivo non merita pregio. 2.1. Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini lo stallo del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Si è affermato, in sintesi, che, ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali e, in positivo, che l'atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). 2.2. Il potere di qualificare giuridicamente il fatto costituisce una prerogativa del giudice (non solo quello per le indagini preliminari) prevista stabilmente dall'ordinamento processuale (es. artt. 521, 423 comma 1 bis, 611 comma 1 sexies cod. proc. pen.), e la giurisprudenza di questa Corte si è infatti orientata nel senso che "non è abnorme, nè in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice investito della richiesta di archiviazione, nel rigettarla, imponga al pubblico ministero di formulare l'imputazione - nei confronti del soggetto che già risulti iscritto nel registro delle notizie di reato - per il medesimo fatto, ma in relazione ad altro titolo di reato"(Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015 Rv. 264509; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016 Rv. 268138). 2.3. Orbene, il giudice per le indagini preliminari, nel disattendere la richiesta di archiviazione, ha valutato le "condotte descritte, anche grazie agli approfondimenti investigativi [...] compiuti e al rilevante compendio documentale già versato in atti" e le ha sussunte nel paradigma della norma incriminatrice di cui all' art. 166 del D. Lgs. 58/1998. Ha espressamente operato, dunque, una riqualificazione giuridica dei "fatti accertati" in base alle indagini svolte nel corso delle indagini preliminari, noti agli indagati e ai loro difensori. 2.4. A proposito delle guarentigie difensive, mette conto puntualizzare che la sentenza delle Sezioni Unite Gianforte (sez. U n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581) si è occupata della questione "se sia ricorribile per cassazione, dalla persona sottoposta ad indagine, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., al pubblico ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta stessa". Tale pronunzia, nella parte motiva, si è soffermata sul "chiaro distinguo tra le ragioni dell'abnormità dell'atto (attinenti al rapporto pubblico ministero/giudice) e gli effetti pregiudizievoli dell'atto medesimo, concernenti non soltanto l'alterazione del riparto di attribuzioni tra l'organo deputato in via esclusiva all'esercizio dell'azione penale ed il suo "controllore", ma anche il diritto di difesa della persona, imputata per effetto del provvedimento, senza mai avere potuto interloquire, da indagata, sul fatto contestatole". Si è dunque precisato che costituisce interesse dell'indagato insorgere contro un provvedimento di tale natura, quando quest'ultimo gli arrechi concreto pregiudizio. Ha osservato, il più elevato organo della Corte regolatrice con il richiamo della giurisprudenza costituzionale (ord. 286 del 2012; ord. 460 del 2002; ord. 491 del 2002; ord. 441 del 2004) , che <quando ricorre una ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento», sicché, tra l'altro, «nessuna lesione al diritto di difesa può prospettarsi in tale situazione, in quanto tale diritto è, nella specie, congruamente assicurato nella sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione»>, purchè la discovery assicurata in occasione dell'udienza ex art. 409 cod. proc. pen. sia della stessa portata e completezza di quella a cui è tenuto il pubblico ministero con la formulazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.. Nulla il ricorso ha concretamente allegato e convenientemente dettagliato a sostegno della pur lamentata lesione delle garanzie difensive, se si considera che l'attività ripercorsa e vagliata dalla circostanziata richiesta di archiviazione del pubblico ministero, lungi dall'esserne distonica, riguarda il massiccio esercizio di operazioni di intermediazione finanziaria caratterizzate da condotte decettive, per inferenza logica riconducibili ad un più ampio fenomeno connotato dall'assenza delle necessarie autorizzazioni ed abilitazioni, pianamente enucleabile dalle risultanze delle indagini preliminari ostese al confronto tra le parti, come colto e correttamente ritenuto dal giudice all'esito del contraddittorio introdotto con l'udienza in camera di consiglio. 2.5.Deve essere dunque esclusa la sussistenza di un profilo di abnormità strutturale dell'ordinanza del giudice, il cui intervento non può essere giudicato avulso dal ventaglio dei poteri conferitigli dalla legge; l'ordine di imputazione coatta ha riguardato individui già iscritti nel registro degli indagati e nei cui confronti il pubblico ministero aveva svolto le indagini; l'ordine di imputazione coatta ha avuto ad oggetto le medesime emergenze fattuali illustrative dell'intrapresa criminosa degli indagati, conosciute dalle parti. Ma, nel caso di specie, deve essere escluso anche il profilo di abnormità funzionale del provvedimento, poiché la stessa difesa, con la memoria depositata il 2 aprile 2025, ha documentato che il pubblico ministero, prestata acquiescenza all'ordinanza del g.i.p., ha esercitato l'azione penale nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ricorrente, formulando, a suo carico, l'addebito di cui all'art. 166 d. Lgs. n. 58 del 1998. Con il consolidamento della situazione processuale instaurata a seguito dell'imposizione dell'imputazione, è dunque venuto meno qualsiasi pericolo di "stasi" foriera di causare la paralisi del procedimento penale. 3. Ne consegue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e c