Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 28751/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione: il giudice non avrebbe dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti.

2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in quanto il vizio di motivazione non è compreso tra quelli allegabili con il ricorso ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen.

A ciò si aggiunge che secondo la costante giurisprudenza della Cassazione - che si condivide - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri, introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione: il giudice non avrebbe dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in quanto il vizio di motivazione non è compreso tra quelli allegabili con il ricorso ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen. A ciò si aggiunge che secondo la costante giurisprudenza della Cassazione - che si condivide - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri, introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estensor
Sentenza Cassazione n. 28751/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris