CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17623/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 31 gennaio 2023, all'esito di giudizio abbreviato, al Tribunale di Roma disponendo però la revoca della confisca della somma in sequestro. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 aggravato ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen. , gli sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 2.000,00 di multa. Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza di tale circostanza aggravante, ritenendola significativa di spiccata pericolosità e di maggior capacità criminosa e osservando che si tratta di cinque condanne per reati analoghi cui «hanno fatto seguito diversi provvedimenti di cumulo». Ritenuto che tale motivazione non possa essere censurata perché conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell'applicare la recidiva, il giudice deve verificare in concreto «se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 , Calibè, Rv. 247838). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il