CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 23417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva disposta la confisca per equivalente fino a concorrenza della somma di €73.089,77, con sentenza di condanna irrevocabile emessa il 26 febbraio 2019 dalla Corte di appello di Torino. Nell'ambito di quel procedimento era stato disposto il sequestro preventivo di alcuni immobili appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] ricorrente chiedeva la restituzione dei suddetti beni offrendo una somma di denaro di importo pari al valore oggetto della confisca per equivalente, specificando anche che la domanda di restituzione concerneva anche i frutti prodotti dai beni nel periodo in cui erano stati sequestrati ed affidati in gestione ad un amministratore. 2. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza impugnata, disponeva la restituzione a Lantieri degli immobili confiscati, sostituendoli con l'importo in denaro pari al profitto accertato. La richiesta di restituzione dei frutti medio tempore maturati non veniva accolta. 3. Con un unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 322-ter cod. pen. sul presupposto che l'omessa restituzione dei frutti - consistenti nel provento della locazione degli immobili - determinava un'indebita estensione della confisca oltre l'importo indicato in sentenza. Si afferma, infatti, che se nella confisca per equivalente l'effetto ablativo si commisura fino a concorrenza della somma ritenuta pari al profitto del reato, non sarebbe consentito trattenere beni del condannato per un importo superiore rispetto a quello indicato nel provvedimento di confisca. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 dl. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con il ricorso in esame viene sollevata una puntuale questione di diritto, concernente l'individuazione del contenuto della confisca per equivalente e delle modalità per la sua esecuzione. Occorre premettere che la confisca per equivalente è, per sua natura, destinata ad individuare un valore oggetto di ablazione, a prescindere dal fatto che in concreto tale valore potrà essere costituito direttamente da denaro, ovvero da beni di natura diversa che richiedono la preventiva liquidazione per poter consentire l'acquisizione al patrimonio dell'erario. In tale particolare tipologia di confisca, pertanto, l'individuazione di una somma di denaro diviene oggetto e misura dell'ablazione, proprio perché il denaro costituisce l'ordinario parametro di quantificazione del profitto economico tratto dal reato. Quanto detto comporta che l'ablazione può ricadere solo ed esclusivamente sull'importo indicato quale valore corrispondente al profitto, tant'è che nel caso in cui sia stato sequestrato un immobile di valore superiore, la confisca deve eseguirsi mediante vendita del bene e trasferimento all'erario dell'importo indicato nel provvedimento ablativo, mentre la restante parte va restituita all'avente diritto. 2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che essendo stata offerta una somma pari all'importo indicato nella confisca per equivalente, il titolare dell'immobile in sequestro aveva diritto non solo alla restituzione del bene, ma anche dei frutti medio tempore eventualmente percepiti dall'amministratore giudiziario. È di tutta evidenza che, se i frutti non venissero restituiti, il condannato subirebbe un indebito aggravamento del trattamento latu sensu sanzionatorio, vendendosi privato oltre che del profitto indebitamente conseguito dal reato, anche di una somma aggiuntiva che, invero, è stata prodotta in modo del tutto lecita. 2.2. A supporto di tale soluzione vanno richiamate alcune recenti pronunce con le quali, sia pur con riferimento alla diversa ipotesi concernente l'estensione della confisca per equivalente ai frutti della cosa sequestrata, se ne è ritenuta la legittimità solo nel caso in cui la somma del valore di mercato del bene sommato all'ammontare dei frutti non travalichi l'importo fissato nel provvedimento di sequestro (Sez.5, n. 714 del 18/10/2021, dep.2022, Alberti, Rv. 282731; Sez.3, n.46716 del 28/3/2018, Fiusco, Rv.274487). È stato anche affermato che la natura sanzionatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non impedisce al custode, nominato per l'amministrazione dei cespiti sottoposti a vincolo, di percepire i frutti o le altre utilità future (nel caso di specie i canoni percipiendi derivanti dalla locazione dell'immobile in sequestro) (Sez.3, n.37454 del 25/5/2017, Sardagna, Rv. 271166). Tali principi confermano che il valore indicato quale limite della confisca per equivalente costituisce il limite entro il quale il provvedimento ablativo può operare, con la conseguenza che tutti gli importi che eccedano tale valore limite sono destinati ad essere restituiti all'avente diritto. 2.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto dovendosi disporre l'annullamento con rinvio, dovendo la Corte di appello provvedere a verificare l'ammontare dei frutti eventualmente percepiti, decurtandoli delle spese di manutenzione e gestione degli immobili e restituendo all'avente diritto il solo importo residuo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 24 maggio 2022 Il Consigliere estensor