CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 aprile 1988
Cassazione n. 44880/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1988 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, con ordinanza in data 18/11/2020, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Novara in data 17/9/2020 che disponeva l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge perché per la pena espianda poteva essere concesso il separatamente richiesto affidamento ex art. 47 ord. pen. e perché la disposta espulsione impedisce al condannato di partecipare ad un giudizio penale a suo carico. Il ricorso è inammissibile. Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale "L'espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come mod. dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario" (Sez. 1, Sentenza n. 20949 del 07/05/2008, Mani, Rv. 240130 - 01), sicché nessun rilievo assume l'astratta possibilità che per la pena in relazione alla quale è stata disposta l'espulsione rientri nei limiti di ammissibilità delle misure alternative. Del resto, la pendenza di altro procedimento penale non costituisce ostacolo, neppure sotto l'angolo visuale del diritto di partecipare al giudizio, poiché l'imputato può ottenere un permesso provvisorio specificamente destinato allo scopo, alla disposta espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione. E' già stata giudicata manifestamente infondata una analoga questione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo-bis, D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui, prevedendo l'espulsione dell'imputato straniero sottoposto a procedimento penale, ne comprometterebbe il diritto di difesa e le ulteriori garanzie accordate dall'art. 111 Cost., in quanto il riconoscimento a tale imputato della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa è sufficiente a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata (Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/2008, Seck, Rv. 240457 - 01; si veda Corte cost., 7 aprile 2006 n. 142). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Co_nsigliere Estenso e [OSCURATO:PERSONA] CANd59.ERIA -3 iIC2