CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 18465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/05/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 56 e 614, comma 3 cod. pen. e 4 I. 110/1975; rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il [OSCURATO:PERSONA] denunzia carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-4) ha valutato e confutato congruamente le doglianze difensive, ricostruendo il quadro probatorio posto a fondamento della decisione di condanna e motivando adeguatamente sul concorso nel reato da parte del ricorrente; rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità penale - è inammissibile poiché si risolve nella mera, pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in secondo grado e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale, in particolare, ha motivato adeguatamente in ordine alla volontà di fare ingresso nell'abitazione; rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena irrogata a titolo di aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. - è manifestamente infondato poiché i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); rilevato infatti che l'obbligo deve intendersi rispettato quando il grado di impegno motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all'entità degli stessi e consenta di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il consigliere estensore Il presid [OSCURATO:PERSONA]• IN Cf. 2 G 2026