CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5268/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1170/2020 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] vive in Pietrasanta (LU) e riceve l’acqua potabile dalla società [OSCURATO:SOCIETA] cui è affidato il servizio di somministrazione. 2.-Nel 2014 a seguito di ricerche effettuate dall’Università di Pisa si è scoperto che nell’acqua somministrata nel [OSCURATO:PERSONA], dunque quella potabile, nelle abitazioni private, era presente il tallio, un minerale che proveniva dalle miniere presenti nella zona. 2.1.- A seguito di tale rilevazione, la società Gaia ha dapprima proceduto al lavaggio delle condutture idriche e poi a dismettere dalla rete comunale la sorgente da cui provenivail tallio. 2.2. Per maggiore sicurezza,tuttavia, il sindaco del Comune di Pietrasanta, su parere della ASL di Viareggio, ha emesso ordinanza di non potabilità delle acque nella frazione(Valdicastello) in cui vive la ricorrente. 2.3.- Conseguentemente, il gestore ( G aia) , in seguito ad un accordo con il Comune di Pietrasanta, ha deciso di non addebitare il costo del canone quota acqua per il periodo 30.6.2014 al 31.10.2015. Inoltre, venneprevisto che anche il canone per gli anni precedenti poteva essere rimborsato previa sottoscrizione di una transazione. 3.-La ricorrente, che come altri abitanti della frazione interessata ha rifiutato l’accordo, ha agito in giudizio davanti al Giudice di Pace per farsi restituire il canonecorrisposto tra luglio 2011 e giugno 2014, per un totale di 315,90 euro. 3.1.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lucca ha rigettato la domanda per due ragioni: sia in quanto non essendo il tallio una delle sostanze indicate in tabella, il Gestore non aveva l’obbligo di effettuare regolari e periodici controlli; sia in quanto, in base ad un precedente accertamento tecnico preventivo, ed alle altre prove, era emerso che la quantità di tallio non incideva al punto da rendere l’acqua non potabile. 3.2.- Questa decisione è stata confermata in appello davanti al Tribunale di Lucca, che ha riaffermato entrambe le rationes decidendi, ed in particolare la seconda: quella per cui la quantità di tallio, in base alla istruttoria svolta, non era tale da rendere non potabile l’acquasomministrata. 4.-Ricorre ora la Bertellotti con sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA] si oppone con controricorso. Memorie di entrambe le parti. Considerato che 5.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 1460 c.c. e articolo 4 comma 2 lettera a) del D.lvo 31 del 2001. La tesi della ricorrente è la seguente. Dagli accertamenti svolti, ed in particolare dai risultati forniti dall ’ [OSCURATO:PERSONA] di S anità, l’ acqua somministrata conteneva tallio nella misura superiorea 0,002 mg/l, che doveva ritenersi pericolosa. [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere non sufficiente quel dato , ha confuso tra acqua non potabile ed acqua avvelenata: quella concentrazione di tallio e ra tale da integrare la prima anche se non la seconda situazione.E ciò sarebbe bastato. Vero che il tallio non è indicato tra le sostanze che espressamente possono dirsi come inquinanti, ossia tali da rendere l’acqua non potabile , ma è altresì ’ vero che si tratta di una delle “altre sostanze” che , secondo l’articolo4 l. 31 del 2001 , non devono essere presenti nell’acqua “in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute”. E secondo l’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità la concentrazione di tallio ha superato il limite di pericolosità. Il motivo è inammissibile. E’ pacifico che il tallio non è elemento che,di per sé ,rende l’acqua non potabile, non essendo elencato tra quelli aventi tale efficacia. Esso rientra dunque trale “altre sostanze” che, secondo la legge citata (31 del 2001) , non deve essere presente nell’acqua potabile, non dunque in qualsiasi quantità e concentrazione, ma solo quando, per quantità e concentrazione, può diventare “un potenziale pericolo per la salute umana “ (art. 4 l. 31 del 2011). Conseguentemente, l’accertamento sulla potabilitàdell’acqua che contiene tallio è un accertamento sul pericolo concreto di inquinamento, non astratto: non è un pericolo legato al tipo di sostanza, ma alla concreta incidenza di essa ed al concreto pericolo che determina. Il Tribunale ha correttamente inteso la norma nel senso che essa prevede un pericolo concreto e non astratto, rientrando il tallio nelle “altre sostanze” ossia non tra quelle specificamente indicate come inquinanti, e dovendosi accertare nel caso concreto se è pericoloso. Dunque,il rimprovero di errata interpretazione della legge è infondato. Ciò detto, l’accertamento del pericolo in concreto è un accertamento in fatto che qui non è censurabile. Del resto, il Tribunale lo ha basato sia su una ATP fatta in precedenza,che sullo stesso parere dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità. Si legge, ed è circostanza rilevante, nella motivazione della sentenza qui impugnata,che l’analisi peritale ha concluso che “l’esposizione alla acqua ad uso potabile distribuitanell’abitato di Valdicastello di Pietrasanta non ha determinato, o può comunque nel futuro determinare, secondo le regole della migliore scienza medica, eventi dannosi o potenzialmente nocivi per l’integrità psicofisica dei ricorrenti”. A fronte di tale accertamento, la ricorrente propone una lettura diversa del pareredell’[OSCURATO:PERSONA], che ha di mira non già la conclusione assunta da quell’organo, come da ogni altra autorità scientifica che si è espressa sul caso, e delle cui conclusioni ha preso atto il Tribunale, ma tende a valorizzare, in contrasto con quelle conclusioni, aspetti degli accertamenti in quei pareri contenuti. In sostanza, al di là della ammissibilità di una tale censura, trattandosi della valutazione di una prova o di un elemento di prova rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; al di là di ciò il motivo mira a mettere in luce dati contenuti negli accertamenti tecnici, ed a valorizzarli in modo opposto a quanto hanno fatto gli autori di quegli accertamenti, che , come si è visto , hanno concluso per l’assenza di pericolosità in concreto. 6.-I motivi secondo e terzo denunciano omesso esame di un fatto decisivo . 6.1.-Nel caso del secondo motivo il fatto decisivo consisteva nella circostanza che dalle analisi dell’IstitutoSuperiore di S anità risultava una concentrazione di tallio superiore a 0,002 mg/l, che era la soglia di pericolosità e di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto. 6.2.-Nel caso del terzo motivo, questo stesso fatto è ritenuto emergere anche dalle analisidegli istituti di ricerca universitari e dalla stessa Gaia e, si assume che, ove tenutoin considerazione, avrebbe dimostrato il superamento dei limiti soglia. 6.3.-Si tratta di motivi inammissibili per due ragioni. Intanto per violazione dell’articolo348 c.p.c., trattandosi di doppia conforme. Non è vero, comesostiene la ricorrente, che il giudice di appello ha accertato un fatto diverso o ha basatola decisione su un fatto diverso da quell o assunto dal giudice del primo grado. Piuttosto anche in primo grado (lo riporta la stessa ricorrente a pagina 6) il [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la pericolosità in concreto della presenza del tallio: “neppure è stato dimostrato che nel periodoin esame sia stata effettivamente fornita, ai sensi di legge, acqua da considerare non potabile, vista anche la documentazione prodotta e la richiamata ATP espletata davanti al Tribunale di Lucca”. Il che significa che, sia in primo che in secondo grado,la decisione è stata basata su un fatto identico: la potabilità dell’acqua nonostante la presenza del tallio, o comunque la non pericolosità di quella sostanza. Con la conseguenza che la censura di omesso esame è inammissibile. Inoltre, il fatto controverso non è decisivo, posto che non è tale da infirmare la conclusione assunta dalla ATP e dall’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità: entrambi hanno tenuto conto di quella concentrazione di tallio, come ricorda la stessa ricorrente, ma poi hanno concluso nel senso che essa non comporta concreto pericolo per la salute, con la conseguenza che, per gli stessi periti, il fatto omesso non era decisivo. 7.-Questo ultimo rilievo può servire a dichiarare altresì inammissibile il quarto motivo, che denuncia violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e dunque cattivo uso delle presunzioni. Sostiene la ricorrente che, ove non si ritenesse provato il superamentodei limiti, in altri terminiil fatto della cui omissione ci si è lamentati con i motivi secondo e terzo, occorrerà ammetterlo per presunzioni: ve ne erano di precise e concordanti ad ammettere che il limite era stato superato. Vale osservarequanto già detto in precedenza. Quando anche fosse ammesso che la concentrazione di tallio era quella indicata dalla ricorrente, resta il fatto che, come accertato dai giudici di merito (ed il punto relativo della motivazioneè stato sopra riportato) quella concentrazione, pur tenuta in conto dalla ATP e dall’IstitutoSuperiore e da quant’altri, è stata ritenuta insufficientea costituire pericolo concreto per la salute, che era ciò che andava accertato: si ripete non si trattava di un pericolo astratto , insito in u n determinatotipo di agente, ma di una valutazione in concreto circa la pericolosità di quella sostanza, che èstata esclusa in base alle prove richiamate in sentenza. 8.- Stessa conclusione per il quinto motivo , che prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c., nei termini di errore percettivo: il limite di 500 mg/l viene attribuito dal Tribunale alla presenza della sostanza nell’acqua travisando invece l’accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo ha ravvisato nelle urine. Vale ciò che si è detto prima: che tale concentrazione fosse nelle urine o nell’acqua ciò non ha impedito all’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità di escludere pericolo concreto per la salute, e ciò senza trascurare il fatto che l’Istituto, e così gli altri organi tecnici, non hanno accertato il superamento di 500 mg/l nelle urine, ma hanno piuttosto descritto cosa accade quando la concentrazione è inferiore e quando è superiore. 9.- Infine il sesto motivo denuncia anche esso omesso esame: il giudice di appello non avrebbe tenuto conto, nell’escludere l’obbligatorietà del controllo, che invece tale obbligo derivava dalla circostanza che in zona era stato rinvenuto il tallio e che dunque era ragionevole prevedere che ci sarebbe stato anche nell’acqua. Anche in tal caso la censura, oltre che per effetto della doppia conforme, è inammissibileperché il fatto omesso, come per gli altri casi, è irrilevante, e non decisivo: un controllo se pure fosse da ritenersidoveroso , anche prima che il tallio venisse scoperto nell’acqua sarebbe stato irrilevante, nel sen s o che comunque la quantità di tallio, la sua presenza nell’acqua somministrata, per come accertato dai giudici di merito, non ha costituito pericolo concretoper la salute . Il ricorso va dichiaratoinammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 400,00 euro, oltre 200,00 euro di esborsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis