Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15256/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSorti Giovanni, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 531/2020depositata il 29.5.2020.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.5.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento dei restanti, cassando la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte d'Appello di Brescia indiversa composizione.Uditi per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti l'avv.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietario di un fabbricato sito inTreviolo, via Vespucci n. 20, domandava al Tribunale di Bergamo dicondannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari delconfinante manufatto di via Vespucci n. 16, alla demolizione di quanto daessi edificato, nell’ambito di lavori di ampliamento e sopraelevazionedell’esistente sottotetto, in violazione della distanza di metri 10,00 trafabbricati ex art. 9 D.M. n. 1444/1968, oltre che al risarcimento dei dannisubiti.Costituitisi, i convenuti deducevano la legittimità dei lavori di recupero delsottotetto a fini abitativi, eseguiti previa parziale demolizione dell'esistentecon l’assenso del Comune, in forza degli articoli 63-64 della L.R.Lombardia n.12/2005 e dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001.Con la sentenza n. 3111/2016, il Tribunale di Bergamo, previoespletamento di CTU, che evidenziava l'innalzamento di circa due metri inaltezza con rispetto della pregressa linea perimetrale del fabbricato,accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando i convenutiall’arretramento, di metri 7,00, della porzione di fabbricato in controversiarivolta verso la proprietà attorea, demolendo parte del volume delsottotetto (comprendente tre vani, un bagno ed un disimpegno ad usoabitativo oltre ad un terrazzo) e sostituendolo con un lastrico solareNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026secondo le modalità operative indicate dal CTU.

Le spese processualivenivano dichiarate compensate per il 30%, con condanna dei convenutiin solido al pagamento del residuo 70% in favore dell'attore.Avverso la predetta sentenza interponevano appello i Teli-Carlessi.L’appellato resisteva al gravame, proponendo a sua volta impugnazioneincidentale per il mancato accoglimento della sua richiesta di coazioneindiretta dei convenuti alla demolizione e di risarcimento danni.Con la sentenza n. 531/2020 del 4.3/29.5.2020, la Corte d'Appello diBrescia respingeva il gravame principale, confermando la pronunciaimpugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l’interventoedilizio in controversia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 9 del D.M.n. 1444/1968, tanto nella parte in cui le opere erano state qualificatecome nuova costruzione e non come ristrutturazione, quanto nella parte incui tali opere erano state ritenute soggette alle distanze legali vigentiall'epoca della demolizione/ricostruzione del sottotetto avvenuta nel 2007,e non alle distanze legali prescritte all'epoca dell'originaria costruzione delfabbricato degli originari convenuti.In accoglimento dell’appello incidentale e, segnatamente, della domandadi condanna degli appellanti ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.,tempestivamente articolata dall’originario attore nell’atto di citazione, ilGiudice di seconde cure autorizzava l’appellato ad eseguire le demolizionipreviste dal CTU a spese dei convenuti originari, in difetto di spontaneoadempimento di parte appellante entro tre mesi dalla pronuncia, con unrisarcimento danni di € 50,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo oltretale termine; infine, condannava gli appellanti al risarcimento dei dannigià provocati all'attore per la perdita di luminosità e di fruizione delpanorama e per deprezzamento del valore economico del suo immobile,quantificandoli equitativamente in € 7.000,00, nonché al pagamento dellespese di entrambi i gradi di giudizio, stante la loro integrale soccombenza.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso a questa Corte, affidandosi a dieci doglianze, e AntonioSorti ha resistito con controricorso.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ricorso, con assorbimento dei restanti.Nell’imminenza della pubblica udienza, i ricorrenti, nonché gli eredi delresistente, deceduto nelle more del giudizio, ossia la vedova AnnunziataAgostino, ed i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicheleMarcello Sorti, hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3)c.p.c., i ricorrenti denunziano la decisiva rilevanza e applicabilità nellafattispecie del nuovo art. 3, comma 1°, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001introdotto con l’art. 10, comma 1°, lett. b) del D.L. n. 76/2020,convertito, con modificazioni, nella L. n. 120/2020, nonché lasopravvenuta ridefinizione normativa della nozione di “ristrutturazioneedilizia” e conseguente conforme riqualificazione dell’intervento effettuatonella fattispecie.

I ricorrenti deducono che, alla luce del combinatodisposto degli articoli 63-64 L.R.

Lombardia n. 12/2005 con il nuovo art.3, comma 1°, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, introdotto in seguito allapubblicazione della sentenza in questa sede gravata, l’intervento direcupero del sottotetto per cui è causa deve qualificarsi come meraristrutturazione edilizia, con conseguente inapplicabilità della disciplinasulle distanze di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/1968, prevista per le nuovecostruzioni.2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., sideducono la decisiva rilevanza e applicabilità nella fattispecie del nuovoart. 2-bis, comma 1-ter D.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla L. n. 98/2013e modificato dalla L. n. 120/2020, nonché la caducazione di ogniNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026eventuale precedente vincolo normativo alla piena applicabilità nellafattispecie degli articoli 63-64 L.R.

Lombardia n. 12/2005 anche in derogaalle distanze di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/68.

I ricorrenti sostengono lalegittimità dell’intervento edilizio in controversia anche alla luce del nuovoart. 2-bis, comma 1-ter D.P.R. n. 380/2001, quale norma sopravvenutameno restrittiva in materia di distanze legali nelle costruzioni.3) Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 9 D.M. n. 1444/68 e degli articoli 63 e64 L.R.

Lombardia n. 12/2005.

La Corte territoriale avrebbe richiamatopronunce giurisprudenziali inconferenti rispetto al contesto lombardo edomesso di precisare le ragioni per cui i lavori oggetto della D.I.A.n.2007/2006 del 17.1.2007, ricompresi nello strumento urbanistico dellapredetta legge regionale, funzionale ad un assetto complessivo unitariodel territorio, non potessero rientrare nelle fattispecie derogatorie alladisciplina sulle distanze ai sensi dell’art. 2-bis del D.P.R. n.380/2001.4) Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2-bis del D.P.R. n.380/2001 come modificato dalla L. n. 55/2019, dell’art. 9D.M. n. 1444/68 e degli articoli 63 e 64 L.R.

Lombardia n. 12/2005.

LaCorte distrettuale non avrebbe considerato le ulteriori modifiche apportateall’art. 2-bis D.P.R. n.380/2001 dal D.L. n. 32/2019, convertito conL.n.55/2019, che ha esteso la facoltà di deroga alle distanze anche agliambiti urbani consolidati del territorio.5) Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 9D.M. n. 1444/68, trattandosi, secondo la giurisprudenza di legittimità, dinorma non immediatamente operante nei rapporti tra privati, in mancanzadi tempestiva allegazione e prova, da parte dell’originario attore,Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’inserimento di tale disposizione negli strumenti urbanistici vigenti altempo dei lavori edilizi per cui è giudizio.I primi cinque motivi, tra loro interconnessi, perché tutti attinentiall'individuazione ed interpretazione della normativa statale e regionaleche la Corte distrettuale ha valutato per addivenire alla confermadell'ordine di demolizione dell'immobile (composto da tre vani, un bagnoed un disimpegno ad uso abitativo con apertura di una finestra e conterrazzo), realizzato dagli originari convenuti in zona B 2 sulla base dellaD.I.A. n. 2007/2006 del 17.1.2007 presentata al Comune di Treviolo per ilrecupero ad uso abitativo in forza degli articoli 63 e 64 della L.R.Lombardia n. 12/2005 (sul recupero volumetrico a solo scopo residenzialedei piani sottotetto), previa demolizione e ricostruzione, del preesistentevano sottotetto, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati neitermini che seguono.In punto di fatto il fabbricato oggetto dell'intervento edilizio é risultatoconnotato, secondo l'espletata CTU, fatta propria dalla sentenzaimpugnata, da aumento di volumetria e di altezza di circa due metri, macon rispetto della distanza preesistente dal confine e dal fabbricato diAntonio Sorti quanto ai piani sottostanti rimasti ed al loro sviluppoverticale.La sentenza impugnata ha preso le mosse dalla sentenza n. 27638 del30.10.2018 di questa Corte e dalle sentenze della Corte Costituzionalen.231 del 3.11.2016 e n. 50 del 10.3.2017, pronunciatesi sulla legittimitàcostituzionale di leggi della Regione Liguria dopo l'introduzione nel 2013da parte della L. n. 98 dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 e dallasentenza n. 173/2011 della Consulta, che aveva escluso la possibilità perla normativa regionale di derogare alle prescrizioni degli strumenti dipianificazione comunale.Tali sentenze erano però state pronunciate prima degli interventi dellalegislazione statale di modifica dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 daNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026parte della L. n. 55 del 14.6.2019 (sopravvenuta nelle more del giudizio diappello), della modifica della L. n. 120/2020 relativa all'art. 3 commaprimo lettere b) e d) del D.P.R. n.380/2001 sulle nozioni di manutenzionestraordinaria e di ristrutturazione (sopravvenuta dopo il deposito dellasentenza impugnata) e dell'introduzione all'art. 2 bis del D.P.R. n.380/2001 del comma 1 quater da parte della L. n. 105/2024 (cosiddetta"[OSCURATO:PERSONA]") (sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità),interventi in seguito esaminati nella loro portata innovativa.Sulla base delle citate sentenze, e della sentenza del Consiglio di Stato del5.3.2014 n. 1054, il punto di equilibrio tra la competenza statale inmateria di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà ed alleconnesse norme del codice civile e disposizioni integrative (tra le qualianche le distanze minime tra costruzioni e la distanza di dieci metri trapareti finestrate e pareti antistanti di fabbricati dell'art. 9 comma 1° delD.M. n. 1444/1968), e la potestà legislativa concorrente delle Regioni edelle Province autonome di Trento e Bolzano in materia urbanistica e digoverno del territorio, era stata individuata nell'ultimo comma delsuddetto articolo.

Da ciò era derivato che la deroga alla citata distanza didieci metri, contemplata dalla legislazione regionale, era stata ritenutacostituzionalmente legittima a condizione che trovasse riscontro a livellolocale in piani particolareggiati, o convenzioni di lottizzazione, conprevisioni planovolumetriche che evidenziassero una capacità progettualetale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle variecostruzioni considerate come fossero un edificio unitario, e che fosserofinalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, enon invece quando lo strumento urbanistico regionale, ed eventualmentela stessa legge regionale autoapplicativa, facessero riferimento ad edificiisolati, o solo a tipologie astratte di interventi edilizi, o comunque nonfossero riferibili all'assetto di zone specifiche distinte dall'intero territorioregionale.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026La sentenza impugnata ha poi rilevato che l'art. 27 comma 1 lettera d)della L.R.

Lombardia n. 12/2005, come interpretato dall'art. 22 della L.R.n. 7/2010, che aveva svincolato gli interventi di ristrutturazione edilizia(tra i quali anche gli interventi di recupero del sottotetto secondo l'art. 64comma 2 della L.R.

Lombardia n. 2/2005) dal rispetto della sagomadell'edificio preesistente, era stato dichiarato incostituzionale dallasentenza n. 309 del 23.11.2011 della Consulta, incidente sulle situazionigiuridiche non ancora definite, traendone conferma della qualificazionedell'intervento edilizio compiuto dagli originari convenuti come nuovacostruzione e non come ristrutturazione edilizia (nello stesso senso si èrichiamata anche Cass. n. 2848/2016).La Corte distrettuale ha quindi qualificato l'intervento edilizio compiuto daiconvenuti originari come nuova costruzione, ravvisando, in base alla CTUespletata, un aumento di volumetria per l'elevazione di due metri inaltezza del fabbricato anche se con mantenimento delle pareti perimetralie della pregressa distanza dal confine e dal fabbricato dell'originarioall'ultimo piano un'abitazione e non più un sottotetto e per il pagamentodegli oneri di recupero del sottotetto.Sulla base di detta qualificazione, il giudice di secondo grado ha ritenutoapplicabile, e non validamente derogata dagli articoli 63 e 64 della L.R.Lombardia n. 12/005, la distanza legale di dieci metri tra pareti finestrateed antistanti prescritta dall'art. 9 comma primo del D.M. n. 1444/1968anche per la zona B2, indicandola come richiamata dall'art. 14 del P.R.G.del Comune di Treviolo, e richiamando le sentenze n. 15732 del 15.6.2018e n. 27476 del 28.10.2019 di questa Corte, che hanno qualificato comenuove costruzioni, soggette alle distanze legali vigenti al momento dellasopraelevazione, gli aumenti delle volumetrie e delle superfici diingombro.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Da ultimo la Corte distrettuale, per respingere il secondo motivo di appellodegli attuali ricorrenti circa la mancata prova ad opera dell'originariocomma 1° del D.M. n. 1444/1968, in quanto norma volta a regolare ilpotere di pianificazione territoriale degli enti locali e non direttamente irapporti tra privati, - ritenuta quindi applicabile ad essi solo quando l'entelocale abbia effettivamente esercitato quel potere in senso menorestrittivo (escludendo la distanza legale o prevedendo una distanzainferiore)-, ha argomentato che l'attore aveva in realtà lamentato laviolazione delle distanze previste dal regolamento locale e gli appellantistessi avevano prodotto tale normativa (l'art. 14 del PRG del Comune diTreviolo e l'art. 16 delle NTA), e che comunque, valendo il principio iuranovit curia, la CTU aveva confermato che sia all'epoca dellasopraelevazione, che successivamente, le norme del PRG e le NTAimponevano la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate.Partendo da tale ultimo profilo, che sul piano logico ha caratterepreliminare perché investe la questione dell'applicabilità, o meno delladistanza di dieci metri tra pareti finestrate ed antistanti dell'art. 9 commaprimo del D.M. n. 1444/1968, e quindi dall'esame del quinto motivo diricorso, occorre rammentare che le sezioni unite di questa Corte, con lasentenza n.14953/2011, affermarono il principio, poi più volte ribadito(Cass. n.12824/2025; Cass. n. 236/2024; Cass. n. 8987/2023; Cass.n.624/2021; Cass. n. 27558/2014; Cass. n. 19337/2014) che in tema didistanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del D.M. 2 aprile 1968,n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies dellalegge 17 agosto 1942, n.1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art.17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato,sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza edistanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni deiNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzioneautomatica.È stato poi precisato che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 si inserisceautomaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, invirtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 c.c.(Cass. n.12824/2025; Cass. n. 13346/2018; Cass. n. 1616/2018) in casodi previsione, negli strumenti urbanistici locali, adottati o modificatisuccessivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale, di distanzeinferiori a quelle prescritte dall'art 9, che devono considerarsi illegittime evanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di dettanormativa statuale.Per poter quindi invocare la violazione della distanza legale di dieci metritra pareti finestrate e pareti antistanti dell'art. 9 comma primo del D.M.n.1444/1968, che al contrario di quanto assumono i ricorrenti non é statainteressata dall'interpretazione autentica dell'art. 5 comma primo letteraB) bis introdotto dalla L. n. 55/2019, relativa solo al secondo ed al terzocomma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, l'originario attore dovevadimostrare che all'epoca della sopraelevazione contestata (2007) il PRG, ole norme tecniche di attuazione del PRG vigenti del Comune di Trevioloprevedessero una distanza tra fabbricati inferiore a quella dell'art. 9 citato,che lo facesse operare come norma sostitutiva/integrativa, o cherinviassero alla distanza da esso stabilita facendola propria.La verifica dell'assolvimento di tale onere probatorio dell'originario attore,e comunque l'utilizzo da parte della Corte distrettuale del principio iuranovit curia, finalizzato ad individuare anche d'ufficio la normativa sulledistanze legali effettivamente applicabile, non sono stati peròcorrettamente motivati.La Corte distrettuale, infatti, ha rilevato che l'originario attore aveva fattoriferimento alla violazione della distanza legale in questione basandosi sulrichiamo all'art. 9 primo comma del D.M. n. 1444/1968, che sarebbe statoNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026compiuto dalla normativa locale sulle distanze vigente nel Comune diTreviolo all'epoca della contestata sopraelevazione (2007), ma perl'individuazione di essa si è riferita al fatto che gli stessi originari convenutiavrebbero prodotto (doc. 2) l'art. 14 del PRG e l'art. 16 delle NTA,contenenti quel rinvio.In realtà, a prescindere dal rilievo che il controllo sulla normativaapplicabile va eseguito d'ufficio e non basandosi sulle allegazioni eproduzioni delle parti, quello che è stato indicato come art. 14 del PRG delComune di Treviolo vigente all'epoca della sopraelevazione (2007), che èstato prodotto dagli originari convenuti come documento 2 e che stabilivauna distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti, era ineffetti l'art. 14 del Piano del Governo del Territorio del Comune di Treviolodallo stesso approvato nel 2009 (quando perciò la sopraelevazione del2007 era già stata ultimata), e non risulta che l'art. 16 delle normetecniche di attuazione menzionato fosse riferibile al precedente PRG delComune di Treviolo.Peraltro gli articoli 51 e 53 del regolamento edilizio comunale di Treviolo,che prescrivono attualmente rispettivamente la distanza pari all'altezzadella parete più alta autorizzata e comunque di quella prescritta dall'art. 9comma primo del D.M. n. 1444/1968, e la distanza di cinque metri dalconfine, sono contenuti in un regolamento che é stato approvato il27.4.2011, e quindi sempre dopo la sopraelevazione del 2007.Quanto all'affermazione della sentenza impugnata (pagina 10 terzocapoverso) secondo la quale la CTU avrebbe confermato che sia al tempodella realizzazione della sopraelevazione, che successivamente, le normedel PRG e le NTA avrebbero previsto la distanza di dieci metri tra paretifinestrate, risulta priva di qualsiasi riscontro nella CTU dell'arch.

FilippoCarnevali prodotta.Essa, a pagina 7, ha riconosciuto rispettata la distanza di tre metri tracostruzioni prevista dall'art. 873 c.c., ma per quanto concerne laNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026controversa applicabilità della distanza di dieci metri tra pareti finestrateed antistanti dell'art. 9 comma primo del D.M. n. 1444/1968, ha rimessola valutazione al giudice, limitandosi a specificare che nel caso in cuiquella distanza fosse stata ritenuta applicabile, sarebbe stato necessariodisporre l'arretramento del fabbricato realizzato con la sopraelevazione delsottotetto demolito e ricostruito per sette metri e ad indicare gli interventiedilizi all'uopo necessari.Ne deriva che il quinto motivo di ricorso va accolto, e che il giudice dirinvio dovrà preliminarmente accertare, anche d'ufficio, con l'assunzionedi informazioni ex art. 213 c.p.c., e se del caso con l'ausilio del CTU per ledifficoltà di autonomo accesso ai relativi atti, quale fosse la normativalocale sulle distanze tra costruzioni applicabile nella zona B2 del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della sopraelevazione (2007) sulla base di disposizionidel PRG e di norme tecniche attuative, o regolamenti comunali già vigenti,per stabilire se essa contenesse la previsione di distanze meno gravoserispetto all'art. 9 comma primo del D.M. n. 1444/1968, giustificanti unasua applicazione sostitutiva, o se contenesse disposizioni di rinvio a quelladistanza, dovendo nel contempo accertare quale fosse invece la normativalocale sulle distanze applicabile all'epoca della costruzione dell'originariofabbricato degli attuali ricorrenti all'epoca della sua edificazione, poiinteressata dalla parziale demolizione/ricostruzione del 2007, perverificare la legittimità della distanza legale preesistente e per valutare,ove occorrente, anche la fondatezza della domanda risarcitoria accolta insecondo grado, connessa alla domanda principale di arretramento dellasopraelevazione.Occorre a questo punto esaminare i primi quattro motivi del ricorso inesame, in base al principio iura novit curia, alla luce dello iussuperveniens, intervenuto in corso di giudizio e pertinente rispetto allequestioni in esso prospettate (Cass. 10.3.2026 n. 5376; Cass. 22.7.2025Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026n.20646; Cass. 29.4.2025 n. 11262; Cass. 1.3.2025 n. 5465; Cass.11.5.2023 n. 12751; Cass. n. 19617/2018; Cass. n. 10547/2006).Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale in materia didistanze nelle costruzioni, infatti, qualora subentri una disposizionederogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di uneventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione, nella specie nonancora intervenuto - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alladistanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, (tra letante Cass. 22.7.2025 n. 20646; Cass. 29.4.2025 n. 11262; Cass.1.3.2025 n. 5465; Cass. 11.5.2023 n.12751; Cass. 17.8.2022 n. 24844;Cass. 4.2.2021 n. 2640; Cass. 23.3.2016 n.12987; Cass. 26.7.2013n.18119); il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittivacomporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione invigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, nonpossa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non puòpretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensionipreviste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.Ai fini della decisione della controversia, è quindi indispensabile esaminarelo stato della normativa e della giurisprudenza in materia.Innanzitutto, la nozione di ricostruzione di un edificio, in passato, eraindividuata in un intervento che fosse contenuto nei limiti preesistenti dialtezza, volumetria, sagoma e area di sedime dell'edificio.

Le eventualieccedenze invece andavano considerate come nuova costruzione.

Da ciòdiscendeva, in tema di distanze, che le nuove costruzioni dovevano esseresoggette alle distanze legali, mentre per le ricostruzioni le distanze eranoquelle previste per l'edificio originario (in tal senso Cass. 10.3.2026n.5376; Cass. 11.5.2023 n. 12751; Cass. n. 473/2019).Tale distinzione si basava su una serie di disposizioni, a partire dallaL.n.457 del 1987, art. 31, comma 1, lett. d), per passare poi all'art. 3comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, il quale, nella suaNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026formulazione originaria, prevedeva che "nell'ambito degli interventi diristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nellademolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico,quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, aquello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie perl'adeguamento alla normativa antisismica".

Basandosi su tale norma, lagiurisprudenza di questa Corte aveva quindi ripetutamente ribadito che siaveva ricostruzione, che seguiva le sorti dell'edificio preesistente, quandoci si conteneva nei limiti di sagoma, volumi, area di sedime diquest'ultimo, mentre si aveva nuova costruzione per ciò che eccedeva (exmultis Cass. n. 15041/2018).Il D. L. n. 69 del 2013 ha però novellato l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,comprendendo, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, gli interventiconsistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria diquello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie perl'adeguamento alla normativa antisismica.

Nella nuova formulazione, peraversi una ricostruzione bastava dunque rispettare la volumetriaoriginaria, senza necessità di rispettare la sagoma.È poi intervenuto, sul tema delle distanze per le costruzioni, il D.L. n. 32del 2019, convertito nella L. n. 55/2019, al fine di semplificare evelocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizidi rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane.

Tale legge haoperato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M.n.1444/1968, che prevedeva limiti inderogabili "di distanza tra ifabbricati", tali da vincolare i comuni nell'adozione degli strumentiurbanistici e tali da poter essere invocati, previa disapplicazione dellostrumento urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie traprivati.I cambiamenti al D.M. n. 1444/1968 sono in concreto intervenutimediante le modifiche apportate dal D.L. n. 32 del 2019 all'art. 2 delNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026D.P.R. n. 380/2001, con riferimento a quelle disposizioni che consentivanoa Regioni e Province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulledistanze legali.II D.L. n. 32 del 2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis:"1-bis.

Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuninella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza deifabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.1-ter.

In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione,quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanzelegittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando lacoincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito conquello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo."Discende da quanto sopra delineato, che con le modifiche apportate dalD.L. n. 32 del 2019, art. 5, all'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, lademolizione e ricostruzione di un fabbricato era consentita nel rispettodelle distanze legittimamente preesistenti, purché fosse effettuataassicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificioricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima diquest'ultimo assentita nel titolo edilizio.

In caso diverso, le eventualidisposizioni derogatorie sulle distanze dovevano comunque esserepreviste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici.Dette previsioni non consentivano quindi l'aumento di volumetria, e leleggi regionali in contrasto con la legge statale sono state dichiarateillegittime dalla Corte Costituzionale in tutte le occasioni in cui è stataadita.Così la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 2020, pronunciandosisulla legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8 bis della LeggeRegionale Veneto n. 14 del 2009, che consentiva deroghe alle altezze deifabbricati, ha ribadito l'inderogabilità delle norme sulle distanze previstedall'art. 9 del D.M. n.1444/1968.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026La sentenza n. 70 del 2020 della Consulta, a sua volta, ha dichiaratocostituzionalmente illegittime le previsioni della [OSCURATO:PERSONA].5 del 2019 ([OSCURATO:PERSONA]) che consentiva, in caso di demolizione ericostruzione un aumento volumetrico.

Con tale decisione, confermando ilsuo consolidato orientamento (tra le tante Corte Cost. n. 86/2019; CorteCost. n. 125/2017), il giudice delle leggi ha ribadito, sulla base del D.L.n.32 del 2019, art. 2 bis, l'inderogabilità delle norme statali, in quantonecessarie a offrire una protezione unitaria su tutto il territorio nazionalein relazione alle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e disicurezza, correlata alla riserva di legge statale dell'art. 117 lettera l) dellaCostituzione.Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nelle prime applicazionidelle modifiche apportate dal D.L. n. 32 del 2019, art. 5, all'art. 2 bis delD.P.R. n.380/2001, aveva affermato che la demolizione e ricostruzione diun fabbricato era consentita nel rispetto delle distanze legittimamentepreesistenti purché fosse effettuata assicurando la coincidenza dell'area disedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limitidell'altezza massima di quest'ultimo; in caso diverso, le eventualidisposizioni derogatorie sulle distanze dovevano comunque esserepreviste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici (Cons.

Stato16.10.2020 n. 6282 in fattispecie antecedente alla sopravvenienzadel D.L. n. 76/2020, convertito nella L.n.120/2020, che ha ulteriormentemodificato l'art. 2 bis del D.P.R. n.380/2001).Al fine di allargare l'ambito degli interventi di ristrutturazione eriqualificazione urbana, senza incorrere nel rilievo di incostituzionalità, illegislatore è nuovamente intervenuto sul [OSCURATO:PERSONA] dell'Edilizia.L'art. 10 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 76, convertito con modificazioni dallaL.11.9.2020 n. 120, ha inciso profondamente sulla struttura del TestoUnico dell'Edilizia attraverso una serie di interventi puntuali, aventi comefinalità l'esigenza di "semplificare e accelerare le procedure edilizie, diNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e losviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione,efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento delconsumo del suolo".Le singole previsioni del decreto sono intervenute su specifici profili delladisciplina edilizia, con l'obiettivo pratico di fornire strumenti normativifavorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani e di ridurre il consumo delsuolo.Secondo autorevole dottrina, con il decreto semplificazioni, il legislatorestatale ha compiuto una "manutenzione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia", proseguendo nel percorso intrapreso con il "decretosbloccacantieri" del 2019, che, pur avendo indicato una serie di obiettiviritenuti prioritari nella rigenerazione urbana, era intervenuto soprattutto inmateria di distanza tra costruzioni con previsioni che non avevanosuperato il vaglio di costituzionalità.Proprio in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. n.120del 2020 è la rivisitazione del concetto di "ristrutturazione edilizia" (art. 3comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001) ) ed il suo conseguentecoordinamento con la definizione di "manutenzione straordinaria" (art. 3comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001).

In tal senso sono orientate lenorme in tema di demolizione - ricostruzione, che costituiscono il fulcrodella normativa inserita con la L. n. 120 del 2020.Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001,costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti atrasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opereche possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diversodal precedente.

La norma prosegue affermando che, nell'ambito degliinterventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì gli interventidi demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con leNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, perl'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impiantitecnologici e per l'efficientamento energetico.

Inoltre, al solo fine dipromuovere interventi di rigenerazione urbana, sono stati ammessiincrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dallalegislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

Con lemodifiche apportate all'art. 3 lettera d) del D.P.R. n.380/2001, gliinterventi di ristrutturazione potevano, quindi, consistere per le specifichefinalità indicate anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispettoall'edificio originario mutassero la sagoma, i prospetti, il sedime e lecaratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

In tali casi, l'interventodoveva mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, conpossibilità di formazione di un manufatto tipologicamente ancheradicalmente diverso dal preesistente.Quando, invece, "la legislazione vigente o gli strumenti comunali loconsentano", sono stati ammessi incrementi di volumetria "anche perinterventi di rigenerazione urbana”.Questa flessibilità derogatoria non era ammessa per gli edifici tutelati, perle zone A (o come diversamente definite dalle leggi regionali) così comenei "centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolarepregio storico e architettonico", fatte salve le previsioni legislative e deglistrumenti urbanistici.

In tali ipotesi, la ricostruzione ed il ripristino degliedifici crollati o demoliti doveva mantenersi fedele all'esistente, ossiadoveva rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e lecaratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senzapossibilità di incrementi volumetrici.È stato osservato in dottrina, che gli interventi di ristrutturazione ediliziasarebbero stati fortemente penalizzati, qualora si fossero dovuterispettare, anche per i nuovi edifici, le distanze tra costruzioni previstedall'art. 9 del D.M. n.1444/1968 nell'ambito di interventi di rigenerazioneNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026urbana, che avessero come fine un nuovo modello di città "urbana" e losviluppo del territorio.Le criticità emerse con il cosiddetto "Decreto del Fare" (D.

L. n. 69 del2013) e con il "Decreto Sbloccacantieri" (L. n. 55 del 2019) sono state,quindi, superate con il nuovo testo dell'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R.n. 380/2001, che ha consentito di sfruttare gli incentivi volumetricieventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con ilsuperamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limitidelle distanze legittimamente preesistenti.L'art. 2 bis, comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, a seguito della riformadella L. n. 120 del 2020 così recita: "in ogni caso di intervento chepreveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora ledimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area disedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini,la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanzelegittimamente preesistenti.

Gli incentivi volumetrici eventualmentericonosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche conampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massimadell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamentepreesistenti".La norma ha introdotto il principio secondo cui ogni intervento didemolizione - ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario,indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuovacostruzione ("in ogni caso di intervento che preveda la demolizione ericostruzione di edifici"), può essere realizzato sulla linea di confine delfabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti "legittimamente" postoad una distanza da fabbricati e da confini inferiore a quelle attualmentepreviste.

La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali"incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento" possanoNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagomae con superamento dell'altezza del manufatto demolito.Da ultimo la L. n. 105/2024 (cosiddetta "[OSCURATO:PERSONA]"), alla quale iricorrenti hanno fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c., haintrodotto all'art. 2 bis del D,P.R. n. 380/2001 il comma 1 quater, secondoil quale "Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitandoil consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sonocomunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla leggeregionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispettodelle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che sianorispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazionedell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nellasuperficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali,e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo chene ha previsto la costruzione.

Resta fermo quanto previsto dalle leggiregionali più favorevoli".Dalla ricostruzione effettuata della vorticosa variazione nel tempo delladisciplina normativa statale relativa alla demolizione/ricostruzione, allenozioni di nuova costruzione/ristrutturazione ed agli interventi di recuperoad uso abitativo dei sottotetti, discende che l'impugnata sentenza haanzitutto errato nell'interpretazione dell'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R.n. 380/2001 nel testo all'epoca già introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 32 del2019, che per gli interventi di demolizione e ricostruzione richiedeva ilrispetto delle distanze legittimamente preesistenti (e quindi nella specie diquelle vigenti all'epoca della costruzione del fabbricato degli originariconvenuti, non indagate, e non all’epoca della sopraelevazione eseguitaprevia demolizione e ricostruzione del sottotetto nel 2007) purché fosseassicurata la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificioricostruito con quello demolito, e fosse rispettata l'altezza massima diNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026quest'ultimo prevista dal titolo edilizio (come riconosciuto nella CTUespletata).Inoltre, nell'interpretare l'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001 ela possibilità degli articoli 63 e 64 della L.R.

Lombardia n. 12/2005 diderogare all'art. 9 comma primo del D.M. n.1444/1968 in assenza di unapianificazione comunale di zona derogatoria dello stesso, e nel valutare ilvenir meno per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo della distinzionetra nuove costruzioni e ristrutturazioni, la Corte distrettuale non ha potutotener conto delle modifiche sopravvenute con la L. n. 120/2020 e con laL. n. 105/2024.Dette leggi, infatti, da un lato hanno imposto in caso di demolizione ericostruzione di fare riferimento alla legittimità delle distanze preesistentiall'intervento edilizio di demolizione-ricostruzione anche in caso diampliamenti e di superamento dell'altezza originaria degli immobili, edall'altro, per gli interventi di recupero ad uso abitativo dei vani sottotetto,hanno consentito alle leggi regionali (e quindi anche agli articoli 63 e 64della L.R.

Lombardia n.12/2005) anche di derogare alle disposizioni statalie comunali sulle distanze tra costruzioni e dal confine senza che talideroghe siano necessariamente contenute in piani particolareggiati, oconvenzioni di lottizzazione nell'ambito di pianificazioni riferite a gruppi diedifici ex art. 9 ultimo comma del D.M. n.1444/1968, o riferite adindividuate zone particolari del territorio regionale.In questo modo sono state superate le perplessità manifestate daautorevole dottrina sul fatto che la potestà legislativa concorrente delleRegioni in materia di governo del territorio, costituzionalmente garantita,fosse stata limitata sulla base di una norma statale di rango nonlegislativo, quale l'art. 9 del D.M. n.1444/1968, ed in molti casi vanificatain ragione della mancanza di strumenti urbanistici attuativi a livello locale(piani particolareggiati, o convenzioni di lottizzazione), che consentisserola deroga alla normativa statale.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vanno quindi accolti anche i primi quattro motivi del ricorso, affinché ilgiudice di rinvio si attenga, nel valutare la domanda di arretramento perviolazione della distanza legale dell'art. 9 comma primo del D.M.n.1444/1968, ove la stessa dovesse ritenersi applicabile al momento dellasopraelevazione del 2007 in base alla normativa locale vigente, e laconseguente domanda risarcitoria, ai seguenti principi di diritto:“In base all'art. 3 comma 1 lettera d) ed all'art. 2 bis comma 1 ter delD.P.R. n. 380/2001, come modificati dalla L. n. 120/2020, gli interventi didemolizione anche parziale e ricostruzione di edifici esistenti anche condiversità di sagoma, di prospetti, di sedime, di caratteristicheplanovolumetriche e tipologiche, che mantengano il precedente volume, eche siano effettuati per adeguamento alla normativa antisismica, o perl'applicazione della normativa sull'accessibilità, o per l'installazione diimpianti tecnologici e per efficientamento energetico, rientrano nellacategoria delle ristrutturazioni edilizie e non delle nuove costruzioni, ed inquanto tali sono tenuti a rispettare le distanze legali tra costruzioni e dalconfine legittimamente preesistenti, individuate in riferimento all'epocadell'originaria costruzione dell'edificio poi demolito e ricostruito, e nonall'epoca della demolizione-ricostruzione, fatta salva la possibilesopravvenienza ed applicazione di una normativa più favorevole che portiad escludere la demolizione dell'immobile ricostruito prima che lasituazione controversa sia giudizialmente definita”.“Per le zone A (o diversamente definite dalle leggi regionali), per i centri enuclei storici consolidati e per ulteriori ambiti di particolare pregio storico earchitettonico, però, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati, odemoliti, deve rispettare non solo il volume dell'edificio preesistente, maanche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planovolumetriche etipologiche dell'edificio demolito”.“Gli interventi di rigenerazione urbana volti al recupero del suolo a finiabitativi, effettuabili anche mediante demolizione eventualmente parzialeNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026e ricostruzione, secondo la L. n. 120/2020 possono portare anche adincrementi di volumetria con interventi fuori sagoma e con superamentodell'altezza massima consentita, ove ciò sia previsto alternativamentedalla legislazione vigente, o dagli strumenti urbanistici locali”.“Con l'entrata in vigore della L. n. 105/2024, per i soli interventi edilizi direcupero dei sottotetti, ricompresi nell'ambito degli interventi dirigenerazione urbana, per i quali perde rilievo la distinzione tra nuovecostruzioni e ristrutturazioni, la normativa regionale può validamentederogare alle distanze dal confine e tra costruzioni previste dalle normestatali e comunali vigenti all'epoca dell'intervento di recupero, purché nonsiano modificate la forma e la superficie dell'area sottotetto e sianorispettate le distanze vigenti all'epoca dell'originaria costruzionedell'edificio in cui si trovava il sottotetto oggetto dell'intervento direcupero, sempre che siano rispettate la preesistente linea delle paretiperimetrali e l'altezza massima consentita dal titolo edilizio, fermarestando la derogabilità anche di tali limiti se prevista dalla leggeregionale”.6) Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.3) e/o 4) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazionedegli articoli 118, 132 e 614-bis c.p.c. e la contraddittorietà dellamotivazione, per avere il Giudice di seconde cure affermato l’irrilevanza, aifini della condanna ex art. 614-bis c.p.c., dell’infungibilità della domandadi riduzione in pristino, trattandosi, per converso, di un obbligo di naturafungibile, da cui discende l’inapplicabilità dell’anzidetta norma.7) Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., iricorrenti denunziano la violazione dell’art. 614-bis, comma 1° c.p.c.,stante la sua inapplicabilità agli obblighi fungibili, nonché l’ingiustificatoarricchimento dell’appellante incidentale, per avere il secondo Giudicedisposto in favore di quest’ultimo, oltre al risarcimento del danno, tanto lasurroga ex art. 612 c.p.c. in assenza di spontaneo adempimento di parteNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026appellante, quanto le misure coercitive indirette di cui all’art. 614-bisc.p.c..8) Con l’ottavo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., si lamentano la violazione degli articoli 614-bis, comma 1°c.p.c., 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere laCorte d'Appello autorizzato l'originario attore a procedere alla demolizionedel sottotetto nel caso in cui non fosse eseguita dai convenuti entro tremesi pur in presenza di plurimi profili di manifesta iniquitàdell’applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. al caso di specie, (sottotettotrasformato in abitazione per il figlio dei convenuti, con moglie e figlio;affidamento nella legittimità dell'intervento edilizio, pienamenteautorizzato dal Comune di Treviolo e conforme alla normativa regionale;eccessiva brevità del termine fissato per la demolizione) omettendo diargomentare sul punto.9) Con il nono motivo, i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, comma1°, nn. 3)/4) c.p.c., della violazione degli articoli 614-bis, comma 2°c.p.c., 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’omessaconsiderazione e motivazione circa i criteri di cui all’art. 614-bis, comma2° c.p.c., nonché della manifesta sproporzione tra danno quantificato edimporto dell’astreinte, per avere il Giudice di secondo grado liquidato unimporto in contrasto con il canone di ragionevolezza, oltre che con quellodi non manifesta iniquità.Il sesto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso, afferenti alle misure dicoazione indiretta all'esecuzione del disposto ordine di arretramento disette metri del fabbricato realizzato dagli originari convenuti previademolizione e ricostruzione a scopo abitativo del preesistente sottotetto,sotto diversi profili, ed al risarcimento danni conseguenteall'inadempimento dell'ordine di arretramento, vanno esaminaticongiuntamente.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Essi devono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento dei primicinque motivi di ricorso, essendo evidente che qualsivoglia decisione inordine alle astreintes ed al risarcimento danni richiesti dall'originariorinvio, una volta uniformatosi ai principi di diritto enunciati, circa ladomanda principale di arretramento della sopraelevazione realizzata ascopo abitativo al posto del preesistente e demolito vano sottotetto.10) Con il decimo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., error in procedendo, violazione e falsaapplicazione degli articoli 112 c.p.c. e 91 c.p.c. ed ultrapetizione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il giudicato interno formatosi sulla pronunciadi prime cure in relazione alla liquidazione delle spese processuali, attesoche l’appellante incidentale aveva articolato specifico motivo di gravame inrelazione alla sola parziale compensazione delle spese nella misura del30%, ma non aveva impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunaleaveva liquidato il residuo 70% a carico degli originari convenuti.Anche l'ultimo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, per effettodell'accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso, in quanto la sortedelle spese processuali del giudizio di primo grado dipenderà dall'esitofinale della lite nel giudizio di rinvio.Quanto alle spese processuali del giudizio di legittimità, anche su di essedovrà provvedere, in base all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, chesi individua nella Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, dichiara assorbiti irestanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederàanche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSorti Giovanni, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 531/2020depositata il 29.5.2020.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.5.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento dei restanti, cassando la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte d'Appello di Brescia indiversa composizione.Uditi per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti l'avv.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietario di un fabbricato sito inTreviolo, via Vespucci n. 20, domandava al Tribunale di Bergamo dicondannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari delconfinante manufatto di via Vespucci n. 16, alla demolizione di quanto daessi edificato, nell’ambito di lavori di ampliamento e sopraelevazionedell’esistente sottotetto, in violazione della distanza di metri 10,00 trafabbricati ex art. 9 D.M. n. 1444/1968, oltre che al risarcimento dei dannisubiti.Costituitisi, i convenuti deducevano la legittimità dei lavori di recupero delsottotetto a fini abitativi, eseguiti previa parziale demolizione dell'esistentecon l’assenso del Comune, in forza degli articoli 63-64 della L.R.Lombardia n.12/2005 e dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001.Con la sentenza n. 3111/2016, il Tribunale di Bergamo, previoespletamento di CTU, che evidenziava l'innalzamento di circa due metri inaltezza con rispetto della pregressa linea perimetrale del fabbricato,accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando i convenutiall’arretramento, di metri 7,00, della porzione di fabbricato in controversiarivolta verso la proprietà attorea, demolendo parte del volume delsottotetto (comprendente tre vani, un bagno ed un disimpegno ad usoabitativo oltre ad un terrazzo) e sostituendolo con un lastrico solareNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026secondo le modalità operative indicate dal CTU. Le spese processualivenivano dichiarate compensate per il 30%, con condanna dei convenutiin solido al pagamento del residuo 70% in favore dell'attore.Avverso la predetta sentenza interponevano appello i Teli-Carlessi.L’appellato resisteva al gravame, proponendo a sua volta impugnazioneincidentale per il mancato accoglimento della sua richiesta di coazioneindiretta dei convenuti alla demolizione e di risarcimento danni.Con la sentenza n. 531/2020 del 4.3/29.5.2020, la Corte d'Appello diBrescia respingeva il gravame principale, confermando la pronunciaimpugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l’interventoedilizio in controversia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 9 del D.M.n. 1444/1968, tanto nella parte in cui le opere erano state qualificatecome nuova costruzione e non come ristrutturazione, quanto nella parte incui tali opere erano state ritenute soggette alle distanze legali vigentiall'epoca della demolizione/ricostruzione del sottotetto avvenuta nel 2007,e non alle distanze legali prescritte all'epoca dell'originaria costruzione delfabbricato degli originari convenuti.In accoglimento dell’appello incidentale e, segnatamente, della domandadi condanna degli appellanti ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.,tempestivamente articolata dall’originario attore nell’atto di citazione, ilGiudice di seconde cure autorizzava l’appellato ad eseguire le demolizionipreviste dal CTU a spese dei convenuti originari, in difetto di spontaneoadempimento di parte appellante entro tre mesi dalla pronuncia, con unrisarcimento danni di € 50,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo oltretale termine; infine, condannava gli appellanti al risarcimento dei dannigià provocati all'attore per la perdita di luminosità e di fruizione delpanorama e per deprezzamento del valore economico del suo immobile,quantificandoli equitativamente in € 7.000,00, nonché al pagamento dellespese di entrambi i gradi di giudizio, stante la loro integrale soccombenza.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso a questa Corte, affidandosi a dieci doglianze, e AntonioSorti ha resistito con controricorso.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ricorso, con assorbimento dei restanti.Nell’imminenza della pubblica udienza, i ricorrenti, nonché gli eredi delresistente, deceduto nelle more del giudizio, ossia la vedova AnnunziataAgostino, ed i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicheleMarcello Sorti, hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3)c.p.c., i ricorrenti denunziano la decisiva rilevanza e applicabilità nellafattispecie del nuovo art. 3, comma 1°, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001introdotto con l’art. 10, comma 1°, lett. b) del D.L. n. 76/2020,convertito, con modificazioni, nella L. n. 120/2020, nonché lasopravvenuta ridefinizione normativa della nozione di “ristrutturazioneedilizia” e conseguente conforme riqualificazione dell’intervento effettuatonella fattispecie. I ricorrenti deducono che, alla luce del combinatodisposto degli articoli 63-64 L.R. Lombardia n. 12/2005 con il nuovo art.3, comma 1°, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, introdotto in seguito allapubblicazione della sentenza in questa sede gravata, l’intervento direcupero del sottotetto per cui è causa deve qualificarsi come meraristrutturazione edilizia, con conseguente inapplicabilità della disciplinasulle distanze di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/1968, prevista per le nuovecostruzioni.2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., sideducono la decisiva rilevanza e applicabilità nella fattispecie del nuovoart. 2-bis, comma 1-ter D.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla L. n. 98/2013e modificato dalla L. n. 120/2020, nonché la caducazione di ogniNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026eventuale precedente vincolo normativo alla piena applicabilità nellafattispecie degli articoli 63-64 L.R. Lombardia n. 12/2005 anche in derogaalle distanze di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/68. I ricorrenti sostengono lalegittimità dell’intervento edilizio in controversia anche alla luce del nuovoart. 2-bis, comma 1-ter D.P.R. n. 380/2001, quale norma sopravvenutameno restrittiva in materia di distanze legali nelle costruzioni.3) Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 9 D.M. n. 1444/68 e degli articoli 63 e64 L.R. Lombardia n. 12/2005. La Corte territoriale avrebbe richiamatopronunce giurisprudenziali inconferenti rispetto al contesto lombardo edomesso di precisare le ragioni per cui i lavori oggetto della D.I.A.n.2007/2006 del 17.1.2007, ricompresi nello strumento urbanistico dellapredetta legge regionale, funzionale ad un assetto complessivo unitariodel territorio, non potessero rientrare nelle fattispecie derogatorie alladisciplina sulle distanze ai sensi dell’art. 2-bis del D.P.R. n.380/2001.4) Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o omessa applicazione dell’art. 2-bis del D.P.R. n.380/2001 come modificato dalla L. n. 55/2019, dell’art. 9D.M. n. 1444/68 e degli articoli 63 e 64 L.R. Lombardia n. 12/2005. LaCorte distrettuale non avrebbe considerato le ulteriori modifiche apportateall’art. 2-bis D.P.R. n.380/2001 dal D.L. n. 32/2019, convertito conL.n.55/2019, che ha esteso la facoltà di deroga alle distanze anche agliambiti urbani consolidati del territorio.5) Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 9D.M. n. 1444/68, trattandosi, secondo la giurisprudenza di legittimità, dinorma non immediatamente operante nei rapporti tra privati, in mancanzadi tempestiva allegazione e prova, da parte dell’originario attore,Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’inserimento di tale disposizione negli strumenti urbanistici vigenti altempo dei lavori edilizi per cui è giudizio.I primi cinque motivi, tra loro interconnessi, perché tutti attinentiall'individuazione ed interpretazione della normativa statale e regionaleche la Corte distrettuale ha valutato per addivenire alla confermadell'ordine di demolizione dell'immobile (composto da tre vani, un bagnoed un disimpegno ad uso abitativo con apertura di una finestra e conterrazzo), realizzato dagli originari convenuti in zona B 2 sulla base dellaD.I.A. n. 2007/2006 del 17.1.2007 presentata al Comune di Treviolo per ilrecupero ad uso abitativo in forza degli articoli 63 e 64 della L.R.Lombardia n. 12/2005 (sul recupero volumetrico a solo scopo residenzialedei piani sottotetto), previa demolizione e ricostruzione, del preesistentevano sottotetto, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati neitermini che seguono.In punto di fatto il fabbricato oggetto dell'intervento edilizio é risultatoconnotato, secondo l'espletata CTU, fatta propria dalla sentenzaimpugnata, da aumento di volumetria e di altezza di circa due metri, macon rispetto della distanza preesistente dal confine e dal fabbricato diAntonio Sorti quanto ai piani sottostanti rimasti ed al loro sviluppoverticale.La sentenza impugnata ha preso le mosse dalla sentenza n. 27638 del30.10.2018 di questa Corte e dalle sentenze della Corte Costituzionalen.231 del 3.11.2016 e n. 50 del 10.3.2017, pronunciatesi sulla legittimitàcostituzionale di leggi della Regione Liguria dopo l'introduzione nel 2013da parte della L. n. 98 dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 e dallasentenza n. 173/2011 della Consulta, che aveva escluso la possibilità perla normativa regionale di derogare alle prescrizioni degli strumenti dipianificazione comunale.Tali sentenze erano però state pronunciate prima degli interventi dellalegislazione statale di modifica dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 daNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026parte della L. n. 55 del 14.6.2019 (sopravvenuta nelle more del giudizio diappello), della modifica della L. n. 120/2020 relativa all'art. 3 commaprimo lettere b) e d) del D.P.R. n.380/2001 sulle nozioni di manutenzionestraordinaria e di ristrutturazione (sopravvenuta dopo il deposito dellasentenza impugnata) e dell'introduzione all'art. 2 bis del D.P.R. n.380/2001 del comma 1 quater da parte della L. n. 105/2024 (cosiddetta"[OSCURATO:PERSONA]") (sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità),interventi in seguito esaminati nella loro portata innovativa.Sulla base delle citate sentenze, e della sentenza del Consiglio di Stato del5.3.2014 n. 1054, il punto di equilibrio tra la competenza statale inmateria di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà ed alleconnesse norme del codice civile e disposizioni integrative (tra le qualianche le distanze minime tra costruzioni e la distanza di dieci metri trapareti finestrate e pareti antistanti di fabbricati dell'art. 9 comma 1° delD.M. n. 1444/1968), e la potestà legislativa concorrente delle Regioni edelle Province autonome di Trento e Bolzano in materia urbanistica e digoverno del territorio, era stata individuata nell'ultimo comma delsuddetto articolo. Da ciò era derivato che la deroga alla citata distanza didieci metri, contemplata dalla legislazione regionale, era stata ritenutacostituzionalmente legittima a condizione che trovasse riscontro a livellolocale in piani particolareggiati, o convenzioni di lottizzazione, conprevisioni planovolumetriche che evidenziassero una capacità progettualetale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle variecostruzioni considerate come fossero un edificio unitario, e che fosserofinalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, enon invece quando lo strumento urbanistico regionale, ed eventualmentela stessa legge regionale autoapplicativa, facessero riferimento ad edificiisolati, o solo a tipologie astratte di interventi edilizi, o comunque nonfossero riferibili all'assetto di zone specifiche distinte dall'intero territorioregionale.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026La sentenza impugnata ha poi rilevato che l'art. 27 comma 1 lettera d)della L.R. Lombardia n. 12/2005, come interpretato dall'art. 22 della L.R.n. 7/2010, che aveva svincolato gli interventi di ristrutturazione edilizia(tra i quali anche gli interventi di recupero del sottotetto secondo l'art. 64comma 2 della L.R. Lombardia n. 2/2005) dal rispetto della sagomadell'edificio preesistente, era stato dichiarato incostituzionale dallasentenza n. 309 del 23.11.2011 della Consulta, incidente sulle situazionigiuridiche non ancora definite, traendone conferma della qualificazionedell'intervento edilizio compiuto dagli originari convenuti come nuovacostruzione e non come ristrutturazione edilizia (nello stesso senso si èrichiamata anche Cass. n. 2848/2016).La Corte distrettuale ha quindi qualificato l'intervento edilizio compiuto daiconvenuti originari come nuova costruzione, ravvisando, in base alla CTUespletata, un aumento di volumetria per l'elevazione di due metri inaltezza del fabbricato anche se con mantenimento delle pareti perimetralie della pregressa distanza dal confine e dal fabbricato dell'originarioall'ultimo piano un'abitazione e non più un sottotetto e per il pagamentodegli oneri di recupero del sottotetto.Sulla base di detta qualificazione, il giudice di secondo grado ha ritenutoapplicabile, e non validamente derogata dagli articoli 63 e 64 della L.R.Lombardia n. 12/005, la distanza legale di dieci metri tra pareti finestrateed antistanti prescritta dall'art. 9 comma primo del D.M. n. 1444/1968anche per la zona B2, indicandola come richiamata dall'art. 14 del P.R.G.del Comune di Treviolo, e richiamando le sentenze n. 15732 del 15.6.2018e n. 27476 del 28.10.2019 di questa Corte, che hanno qualificato comenuove costruzioni, soggette alle distanze legali vigenti al momento dellasopraelevazione, gli aumenti delle volumetrie e delle superfici diingombro.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Da ultimo la Corte distrettuale, per respingere il secondo motivo di appellodegli attuali ricorrenti circa la mancata prova ad opera dell'originariocomma 1° del D.M. n. 1444/1968, in quanto norma volta a regolare ilpotere di pianificazione territoriale degli enti locali e non direttamente irapporti tra privati, - ritenuta quindi applicabile ad essi solo quando l'entelocale abbia effettivamente esercitato quel potere in senso menorestrittivo (escludendo la distanza legale o prevedendo una distanzainferiore)-, ha argomentato che l'attore aveva in realtà lamentato laviolazione delle distanze previste dal regolamento locale e gli appellantistessi avevano prodotto tale normativa (l'art. 14 del PRG del Comune diTreviolo e l'art. 16 delle NTA), e che comunque, valendo il principio iuranovit curia, la CTU aveva confermato che sia all'epoca dellasopraelevazione, che successivamente, le norme del PRG e le NTAimponevano la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate.Partendo da tale ultimo profilo, che sul piano logico ha caratterepreliminare perché investe la questione dell'applicabilità, o meno delladistanza di dieci metri tra pareti finestrate ed antistanti dell'art. 9 commaprimo del D.M. n. 1444/1968, e quindi dall'esame del quinto motivo diricorso, occorre rammentare che le sezioni unite di questa Corte, con lasentenza n.14953/2011, affermarono il principio, poi più volte ribadito(Cass. n.12824/2025; Cass. n. 236/2024; Cass. n. 8987/2023; Cass.n.624/2021; Cass. n. 27558/2014; Cass. n. 19337/2014) che in tema didistanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del D.M. 2 aprile 1968,n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies dellalegge 17 agosto 1942, n.1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art.17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato,sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza edistanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni deiNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzioneautomatica.È stato poi precisato che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 si inserisceautomaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, invirtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 c.c.(Cass. n.12824/2025; Cass. n. 13346/2018; Cass. n. 1616/2018) in casodi previsione, negli strumenti urbanistici locali, adottati o modificatisuccessivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale, di distanzeinferiori a quelle prescritte dall'art 9, che devono considerarsi illegittime evanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di dettanormativa statuale.Per poter quindi invocare la violazione della distanza legale di dieci metritra pareti finestrate e pareti antistanti dell'art. 9 comma primo del D.M.n.1444/1968, che al contrario di quanto assumono i ricorrenti non é statainteressata dall'interpretazione autentica dell'art. 5 comma primo letteraB) bis introdotto dalla L. n. 55/2019, relativa solo al secondo ed al terzocomma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, l'originario attore dovevadimostrare che all'epoca della sopraelevazione contestata (2007) il PRG, ole norme tecniche di attuazione del PRG vigenti del Comune di Trevioloprevedessero una distanza tra fabbricati inferiore a quella dell'art. 9 citato,che lo facesse operare come norma sostitutiva/integrativa, o cherinviassero alla distanza da esso stabilita facendola propria.La verifica dell'assolvimento di tale onere probatorio dell'originario attore,e comunque l'utilizzo da parte della Corte distrettuale del principio iuranovit curia, finalizzato ad individuare anche d'ufficio la normativa sulledistanze legali effettivamente applicabile, non sono stati peròcorrettamente motivati.La Corte distrettuale, infatti, ha rilevato che l'originario attore aveva fattoriferimento alla violazione della distanza legale in questione basandosi sulrichiamo all'art. 9 primo comma del D.M. n. 1444/1968, che sarebbe statoNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026compiuto dalla normativa locale sulle distanze vigente nel Comune diTreviolo all'epoca della contestata sopraelevazione (2007), ma perl'individuazione di essa si è riferita al fatto che gli stessi originari convenutiavrebbero prodotto (doc. 2) l'art. 14 del PRG e l'art. 16 delle NTA,contenenti quel rinvio.In realtà, a prescindere dal rilievo che il controllo sulla normativaapplicabile va eseguito d'ufficio e non basandosi sulle allegazioni eproduzioni delle parti, quello che è stato indicato come art. 14 del PRG delComune di Treviolo vigente all'epoca della sopraelevazione (2007), che èstato prodotto dagli originari convenuti come documento 2 e che stabilivauna distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistanti, era ineffetti l'art. 14 del Piano del Governo del Territorio del Comune di Treviolodallo stesso approvato nel 2009 (quando perciò la sopraelevazione del2007 era già stata ultimata), e non risulta che l'art. 16 delle normetecniche di attuazione menzionato fosse riferibile al precedente PRG delComune di Treviolo.Peraltro gli articoli 51 e 53 del regolamento edilizio comunale di Treviolo,che prescrivono attualmente rispettivamente la distanza pari all'altezzadella parete più alta autorizzata e comunque di quella prescritta dall'art. 9comma primo del D.M. n. 1444/1968, e la distanza di cinque metri dalconfine, sono contenuti in un regolamento che é stato approvato il27.4.2011, e quindi sempre dopo la sopraelevazione del 2007.Quanto all'affermazione della sentenza impugnata (pagina 10 terzocapoverso) secondo la quale la CTU avrebbe confermato che sia al tempodella realizzazione della sopraelevazione, che successivamente, le normedel PRG e le NTA avrebbero previsto la distanza di dieci metri tra paretifinestrate, risulta priva di qualsiasi riscontro nella CTU dell'arch. FilippoCarnevali prodotta.Essa, a pagina 7, ha riconosciuto rispettata la distanza di tre metri tracostruzioni prevista dall'art. 873 c.c., ma per quanto concerne laNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026controversa applicabilità della distanza di dieci metri tra pareti finestrateed antistanti dell'art. 9 comma primo del D.M. n. 1444/1968, ha rimessola valutazione al giudice, limitandosi a specificare che nel caso in cuiquella distanza fosse stata ritenuta applicabile, sarebbe stato necessariodisporre l'arretramento del fabbricato realizzato con la sopraelevazione delsottotetto demolito e ricostruito per sette metri e ad indicare gli interventiedilizi all'uopo necessari.Ne deriva che il quinto motivo di ricorso va accolto, e che il giudice dirinvio dovrà preliminarmente accertare, anche d'ufficio, con l'assunzionedi informazioni ex art. 213 c.p.c., e se del caso con l'ausilio del CTU per ledifficoltà di autonomo accesso ai relativi atti, quale fosse la normativalocale sulle distanze tra costruzioni applicabile nella zona B2 del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della sopraelevazione (2007) sulla base di disposizionidel PRG e di norme tecniche attuative, o regolamenti comunali già vigenti,per stabilire se essa contenesse la previsione di distanze meno gravoserispetto all'art. 9 comma primo del D.M. n. 1444/1968, giustificanti unasua applicazione sostitutiva, o se contenesse disposizioni di rinvio a quelladistanza, dovendo nel contempo accertare quale fosse invece la normativalocale sulle distanze applicabile all'epoca della costruzione dell'originariofabbricato degli attuali ricorrenti all'epoca della sua edificazione, poiinteressata dalla parziale demolizione/ricostruzione del 2007, perverificare la legittimità della distanza legale preesistente e per valutare,ove occorrente, anche la fondatezza della domanda risarcitoria accolta insecondo grado, connessa alla domanda principale di arretramento dellasopraelevazione.Occorre a questo punto esaminare i primi quattro motivi del ricorso inesame, in base al principio iura novit curia, alla luce dello iussuperveniens, intervenuto in corso di giudizio e pertinente rispetto allequestioni in esso prospettate (Cass. 10.3.2026 n. 5376; Cass. 22.7.2025Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026n.20646; Cass. 29.4.2025 n. 11262; Cass. 1.3.2025 n. 5465; Cass.11.5.2023 n. 12751; Cass. n. 19617/2018; Cass. n. 10547/2006).Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale in materia didistanze nelle costruzioni, infatti, qualora subentri una disposizionederogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di uneventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione, nella specie nonancora intervenuto - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alladistanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, (tra letante Cass. 22.7.2025 n. 20646; Cass. 29.4.2025 n. 11262; Cass.1.3.2025 n. 5465; Cass. 11.5.2023 n.12751; Cass. 17.8.2022 n. 24844;Cass. 4.2.2021 n. 2640; Cass. 23.3.2016 n.12987; Cass. 26.7.2013n.18119); il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittivacomporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione invigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, nonpossa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non puòpretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensionipreviste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.Ai fini della decisione della controversia, è quindi indispensabile esaminarelo stato della normativa e della giurisprudenza in materia.Innanzitutto, la nozione di ricostruzione di un edificio, in passato, eraindividuata in un intervento che fosse contenuto nei limiti preesistenti dialtezza, volumetria, sagoma e area di sedime dell'edificio. Le eventualieccedenze invece andavano considerate come nuova costruzione. Da ciòdiscendeva, in tema di distanze, che le nuove costruzioni dovevano esseresoggette alle distanze legali, mentre per le ricostruzioni le distanze eranoquelle previste per l'edificio originario (in tal senso Cass. 10.3.2026n.5376; Cass. 11.5.2023 n. 12751; Cass. n. 473/2019).Tale distinzione si basava su una serie di disposizioni, a partire dallaL.n.457 del 1987, art. 31, comma 1, lett. d), per passare poi all'art. 3comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, il quale, nella suaNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026formulazione originaria, prevedeva che "nell'ambito degli interventi diristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nellademolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico,quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, aquello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie perl'adeguamento alla normativa antisismica". Basandosi su tale norma, lagiurisprudenza di questa Corte aveva quindi ripetutamente ribadito che siaveva ricostruzione, che seguiva le sorti dell'edificio preesistente, quandoci si conteneva nei limiti di sagoma, volumi, area di sedime diquest'ultimo, mentre si aveva nuova costruzione per ciò che eccedeva (exmultis Cass. n. 15041/2018).Il D. L. n. 69 del 2013 ha però novellato l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,comprendendo, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, gli interventiconsistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria diquello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie perl'adeguamento alla normativa antisismica. Nella nuova formulazione, peraversi una ricostruzione bastava dunque rispettare la volumetriaoriginaria, senza necessità di rispettare la sagoma.È poi intervenuto, sul tema delle distanze per le costruzioni, il D.L. n. 32del 2019, convertito nella L. n. 55/2019, al fine di semplificare evelocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizidi rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane. Tale legge haoperato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M.n.1444/1968, che prevedeva limiti inderogabili "di distanza tra ifabbricati", tali da vincolare i comuni nell'adozione degli strumentiurbanistici e tali da poter essere invocati, previa disapplicazione dellostrumento urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie traprivati.I cambiamenti al D.M. n. 1444/1968 sono in concreto intervenutimediante le modifiche apportate dal D.L. n. 32 del 2019 all'art. 2 delNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026D.P.R. n. 380/2001, con riferimento a quelle disposizioni che consentivanoa Regioni e Province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulledistanze legali.II D.L. n. 32 del 2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis:"1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuninella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza deifabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione,quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanzelegittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando lacoincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito conquello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo."Discende da quanto sopra delineato, che con le modifiche apportate dalD.L. n. 32 del 2019, art. 5, all'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, lademolizione e ricostruzione di un fabbricato era consentita nel rispettodelle distanze legittimamente preesistenti, purché fosse effettuataassicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificioricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima diquest'ultimo assentita nel titolo edilizio. In caso diverso, le eventualidisposizioni derogatorie sulle distanze dovevano comunque esserepreviste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici.Dette previsioni non consentivano quindi l'aumento di volumetria, e leleggi regionali in contrasto con la legge statale sono state dichiarateillegittime dalla Corte Costituzionale in tutte le occasioni in cui è stataadita.Così la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 2020, pronunciandosisulla legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8 bis della LeggeRegionale Veneto n. 14 del 2009, che consentiva deroghe alle altezze deifabbricati, ha ribadito l'inderogabilità delle norme sulle distanze previstedall'art. 9 del D.M. n.1444/1968.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026La sentenza n. 70 del 2020 della Consulta, a sua volta, ha dichiaratocostituzionalmente illegittime le previsioni della [OSCURATO:PERSONA].5 del 2019 ([OSCURATO:PERSONA]) che consentiva, in caso di demolizione ericostruzione un aumento volumetrico. Con tale decisione, confermando ilsuo consolidato orientamento (tra le tante Corte Cost. n. 86/2019; CorteCost. n. 125/2017), il giudice delle leggi ha ribadito, sulla base del D.L.n.32 del 2019, art. 2 bis, l'inderogabilità delle norme statali, in quantonecessarie a offrire una protezione unitaria su tutto il territorio nazionalein relazione alle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e disicurezza, correlata alla riserva di legge statale dell'art. 117 lettera l) dellaCostituzione.Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nelle prime applicazionidelle modifiche apportate dal D.L. n. 32 del 2019, art. 5, all'art. 2 bis delD.P.R. n.380/2001, aveva affermato che la demolizione e ricostruzione diun fabbricato era consentita nel rispetto delle distanze legittimamentepreesistenti purché fosse effettuata assicurando la coincidenza dell'area disedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limitidell'altezza massima di quest'ultimo; in caso diverso, le eventualidisposizioni derogatorie sulle distanze dovevano comunque esserepreviste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici (Cons. Stato16.10.2020 n. 6282 in fattispecie antecedente alla sopravvenienzadel D.L. n. 76/2020, convertito nella L.n.120/2020, che ha ulteriormentemodificato l'art. 2 bis del D.P.R. n.380/2001).Al fine di allargare l'ambito degli interventi di ristrutturazione eriqualificazione urbana, senza incorrere nel rilievo di incostituzionalità, illegislatore è nuovamente intervenuto sul [OSCURATO:PERSONA] dell'Edilizia.L'art. 10 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 76, convertito con modificazioni dallaL.11.9.2020 n. 120, ha inciso profondamente sulla struttura del TestoUnico dell'Edilizia attraverso una serie di interventi puntuali, aventi comefinalità l'esigenza di "semplificare e accelerare le procedure edilizie, diNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e losviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione,efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento delconsumo del suolo".Le singole previsioni del decreto sono intervenute su specifici profili delladisciplina edilizia, con l'obiettivo pratico di fornire strumenti normativifavorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani e di ridurre il consumo delsuolo.Secondo autorevole dottrina, con il decreto semplificazioni, il legislatorestatale ha compiuto una "manutenzione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia", proseguendo nel percorso intrapreso con il "decretosbloccacantieri" del 2019, che, pur avendo indicato una serie di obiettiviritenuti prioritari nella rigenerazione urbana, era intervenuto soprattutto inmateria di distanza tra costruzioni con previsioni che non avevanosuperato il vaglio di costituzionalità.Proprio in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. n.120del 2020 è la rivisitazione del concetto di "ristrutturazione edilizia" (art. 3comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001) ) ed il suo conseguentecoordinamento con la definizione di "manutenzione straordinaria" (art. 3comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001). In tal senso sono orientate lenorme in tema di demolizione - ricostruzione, che costituiscono il fulcrodella normativa inserita con la L. n. 120 del 2020.Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001,costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti atrasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opereche possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diversodal precedente. La norma prosegue affermando che, nell'ambito degliinterventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì gli interventidi demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con leNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, perl'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impiantitecnologici e per l'efficientamento energetico. Inoltre, al solo fine dipromuovere interventi di rigenerazione urbana, sono stati ammessiincrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dallalegislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. Con lemodifiche apportate all'art. 3 lettera d) del D.P.R. n.380/2001, gliinterventi di ristrutturazione potevano, quindi, consistere per le specifichefinalità indicate anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispettoall'edificio originario mutassero la sagoma, i prospetti, il sedime e lecaratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi, l'interventodoveva mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, conpossibilità di formazione di un manufatto tipologicamente ancheradicalmente diverso dal preesistente.Quando, invece, "la legislazione vigente o gli strumenti comunali loconsentano", sono stati ammessi incrementi di volumetria "anche perinterventi di rigenerazione urbana”.Questa flessibilità derogatoria non era ammessa per gli edifici tutelati, perle zone A (o come diversamente definite dalle leggi regionali) così comenei "centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolarepregio storico e architettonico", fatte salve le previsioni legislative e deglistrumenti urbanistici. In tali ipotesi, la ricostruzione ed il ripristino degliedifici crollati o demoliti doveva mantenersi fedele all'esistente, ossiadoveva rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e lecaratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senzapossibilità di incrementi volumetrici.È stato osservato in dottrina, che gli interventi di ristrutturazione ediliziasarebbero stati fortemente penalizzati, qualora si fossero dovuterispettare, anche per i nuovi edifici, le distanze tra costruzioni previstedall'art. 9 del D.M. n.1444/1968 nell'ambito di interventi di rigenerazioneNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026urbana, che avessero come fine un nuovo modello di città "urbana" e losviluppo del territorio.Le criticità emerse con il cosiddetto "Decreto del Fare" (D. L. n. 69 del2013) e con il "Decreto Sbloccacantieri" (L. n. 55 del 2019) sono state,quindi, superate con il nuovo testo dell'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R.n. 380/2001, che ha consentito di sfruttare gli incentivi volumetricieventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con ilsuperamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limitidelle distanze legittimamente preesistenti.L'art. 2 bis, comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, a seguito della riformadella L. n. 120 del 2020 così recita: "in ogni caso di intervento chepreveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora ledimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area disedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini,la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanzelegittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmentericonosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche conampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massimadell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamentepreesistenti".La norma ha introdotto il principio secondo cui ogni intervento didemolizione - ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario,indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuovacostruzione ("in ogni caso di intervento che preveda la demolizione ericostruzione di edifici"), può essere realizzato sulla linea di confine delfabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti "legittimamente" postoad una distanza da fabbricati e da confini inferiore a quelle attualmentepreviste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali"incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento" possanoNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagomae con superamento dell'altezza del manufatto demolito.Da ultimo la L. n. 105/2024 (cosiddetta "[OSCURATO:PERSONA]"), alla quale iricorrenti hanno fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c., haintrodotto all'art. 2 bis del D,P.R. n. 380/2001 il comma 1 quater, secondoil quale "Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitandoil consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sonocomunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla leggeregionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispettodelle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che sianorispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazionedell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nellasuperficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali,e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo chene ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggiregionali più favorevoli".Dalla ricostruzione effettuata della vorticosa variazione nel tempo delladisciplina normativa statale relativa alla demolizione/ricostruzione, allenozioni di nuova costruzione/ristrutturazione ed agli interventi di recuperoad uso abitativo dei sottotetti, discende che l'impugnata sentenza haanzitutto errato nell'interpretazione dell'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R.n. 380/2001 nel testo all'epoca già introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 32 del2019, che per gli interventi di demolizione e ricostruzione richiedeva ilrispetto delle distanze legittimamente preesistenti (e quindi nella specie diquelle vigenti all'epoca della costruzione del fabbricato degli originariconvenuti, non indagate, e non all’epoca della sopraelevazione eseguitaprevia demolizione e ricostruzione del sottotetto nel 2007) purché fosseassicurata la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificioricostruito con quello demolito, e fosse rispettata l'altezza massima diNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026quest'ultimo prevista dal titolo edilizio (come riconosciuto nella CTUespletata).Inoltre, nell'interpretare l'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001 ela possibilità degli articoli 63 e 64 della L.R. Lombardia n. 12/2005 diderogare all'art. 9 comma primo del D.M. n.1444/1968 in assenza di unapianificazione comunale di zona derogatoria dello stesso, e nel valutare ilvenir meno per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo della distinzionetra nuove costruzioni e ristrutturazioni, la Corte distrettuale non ha potutotener conto delle modifiche sopravvenute con la L. n. 120/2020 e con laL. n. 105/2024.Dette leggi, infatti, da un lato hanno imposto in caso di demolizione ericostruzione di fare riferimento alla legittimità delle distanze preesistentiall'intervento edilizio di demolizione-ricostruzione anche in caso diampliamenti e di superamento dell'altezza originaria degli immobili, edall'altro, per gli interventi di recupero ad uso abitativo dei vani sottotetto,hanno consentito alle leggi regionali (e quindi anche agli articoli 63 e 64della L.R. Lombardia n.12/2005) anche di derogare alle disposizioni statalie comunali sulle distanze tra costruzioni e dal confine senza che talideroghe siano necessariamente contenute in piani particolareggiati, oconvenzioni di lottizzazione nell'ambito di pianificazioni riferite a gruppi diedifici ex art. 9 ultimo comma del D.M. n.1444/1968, o riferite adindividuate zone particolari del territorio regionale.In questo modo sono state superate le perplessità manifestate daautorevole dottrina sul fatto che la potestà legislativa concorrente delleRegioni in materia di governo del territorio, costituzionalmente garantita,fosse stata limitata sulla base di una norma statale di rango nonlegislativo, quale l'art. 9 del D.M. n.1444/1968, ed in molti casi vanificatain ragione della mancanza di strumenti urbanistici attuativi a livello locale(piani particolareggiati, o convenzioni di lottizzazione), che consentisserola deroga alla normativa statale.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vanno quindi accolti anche i primi quattro motivi del ricorso, affinché ilgiudice di rinvio si attenga, nel valutare la domanda di arretramento perviolazione della distanza legale dell'art. 9 comma primo del D.M.n.1444/1968, ove la stessa dovesse ritenersi applicabile al momento dellasopraelevazione del 2007 in base alla normativa locale vigente, e laconseguente domanda risarcitoria, ai seguenti principi di diritto:“In base all'art. 3 comma 1 lettera d) ed all'art. 2 bis comma 1 ter delD.P.R. n. 380/2001, come modificati dalla L. n. 120/2020, gli interventi didemolizione anche parziale e ricostruzione di edifici esistenti anche condiversità di sagoma, di prospetti, di sedime, di caratteristicheplanovolumetriche e tipologiche, che mantengano il precedente volume, eche siano effettuati per adeguamento alla normativa antisismica, o perl'applicazione della normativa sull'accessibilità, o per l'installazione diimpianti tecnologici e per efficientamento energetico, rientrano nellacategoria delle ristrutturazioni edilizie e non delle nuove costruzioni, ed inquanto tali sono tenuti a rispettare le distanze legali tra costruzioni e dalconfine legittimamente preesistenti, individuate in riferimento all'epocadell'originaria costruzione dell'edificio poi demolito e ricostruito, e nonall'epoca della demolizione-ricostruzione, fatta salva la possibilesopravvenienza ed applicazione di una normativa più favorevole che portiad escludere la demolizione dell'immobile ricostruito prima che lasituazione controversa sia giudizialmente definita”.“Per le zone A (o diversamente definite dalle leggi regionali), per i centri enuclei storici consolidati e per ulteriori ambiti di particolare pregio storico earchitettonico, però, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati, odemoliti, deve rispettare non solo il volume dell'edificio preesistente, maanche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planovolumetriche etipologiche dell'edificio demolito”.“Gli interventi di rigenerazione urbana volti al recupero del suolo a finiabitativi, effettuabili anche mediante demolizione eventualmente parzialeNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026e ricostruzione, secondo la L. n. 120/2020 possono portare anche adincrementi di volumetria con interventi fuori sagoma e con superamentodell'altezza massima consentita, ove ciò sia previsto alternativamentedalla legislazione vigente, o dagli strumenti urbanistici locali”.“Con l'entrata in vigore della L. n. 105/2024, per i soli interventi edilizi direcupero dei sottotetti, ricompresi nell'ambito degli interventi dirigenerazione urbana, per i quali perde rilievo la distinzione tra nuovecostruzioni e ristrutturazioni, la normativa regionale può validamentederogare alle distanze dal confine e tra costruzioni previste dalle normestatali e comunali vigenti all'epoca dell'intervento di recupero, purché nonsiano modificate la forma e la superficie dell'area sottotetto e sianorispettate le distanze vigenti all'epoca dell'originaria costruzionedell'edificio in cui si trovava il sottotetto oggetto dell'intervento direcupero, sempre che siano rispettate la preesistente linea delle paretiperimetrali e l'altezza massima consentita dal titolo edilizio, fermarestando la derogabilità anche di tali limiti se prevista dalla leggeregionale”.6) Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.3) e/o 4) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazionedegli articoli 118, 132 e 614-bis c.p.c. e la contraddittorietà dellamotivazione, per avere il Giudice di seconde cure affermato l’irrilevanza, aifini della condanna ex art. 614-bis c.p.c., dell’infungibilità della domandadi riduzione in pristino, trattandosi, per converso, di un obbligo di naturafungibile, da cui discende l’inapplicabilità dell’anzidetta norma.7) Con il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., iricorrenti denunziano la violazione dell’art. 614-bis, comma 1° c.p.c.,stante la sua inapplicabilità agli obblighi fungibili, nonché l’ingiustificatoarricchimento dell’appellante incidentale, per avere il secondo Giudicedisposto in favore di quest’ultimo, oltre al risarcimento del danno, tanto lasurroga ex art. 612 c.p.c. in assenza di spontaneo adempimento di parteNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026appellante, quanto le misure coercitive indirette di cui all’art. 614-bisc.p.c..8) Con l’ottavo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., si lamentano la violazione degli articoli 614-bis, comma 1°c.p.c., 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere laCorte d'Appello autorizzato l'originario attore a procedere alla demolizionedel sottotetto nel caso in cui non fosse eseguita dai convenuti entro tremesi pur in presenza di plurimi profili di manifesta iniquitàdell’applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. al caso di specie, (sottotettotrasformato in abitazione per il figlio dei convenuti, con moglie e figlio;affidamento nella legittimità dell'intervento edilizio, pienamenteautorizzato dal Comune di Treviolo e conforme alla normativa regionale;eccessiva brevità del termine fissato per la demolizione) omettendo diargomentare sul punto.9) Con il nono motivo, i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, comma1°, nn. 3)/4) c.p.c., della violazione degli articoli 614-bis, comma 2°c.p.c., 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’omessaconsiderazione e motivazione circa i criteri di cui all’art. 614-bis, comma2° c.p.c., nonché della manifesta sproporzione tra danno quantificato edimporto dell’astreinte, per avere il Giudice di secondo grado liquidato unimporto in contrasto con il canone di ragionevolezza, oltre che con quellodi non manifesta iniquità.Il sesto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso, afferenti alle misure dicoazione indiretta all'esecuzione del disposto ordine di arretramento disette metri del fabbricato realizzato dagli originari convenuti previademolizione e ricostruzione a scopo abitativo del preesistente sottotetto,sotto diversi profili, ed al risarcimento danni conseguenteall'inadempimento dell'ordine di arretramento, vanno esaminaticongiuntamente.Numero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Essi devono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento dei primicinque motivi di ricorso, essendo evidente che qualsivoglia decisione inordine alle astreintes ed al risarcimento danni richiesti dall'originariorinvio, una volta uniformatosi ai principi di diritto enunciati, circa ladomanda principale di arretramento della sopraelevazione realizzata ascopo abitativo al posto del preesistente e demolito vano sottotetto.10) Con il decimo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., error in procedendo, violazione e falsaapplicazione degli articoli 112 c.p.c. e 91 c.p.c. ed ultrapetizione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il giudicato interno formatosi sulla pronunciadi prime cure in relazione alla liquidazione delle spese processuali, attesoche l’appellante incidentale aveva articolato specifico motivo di gravame inrelazione alla sola parziale compensazione delle spese nella misura del30%, ma non aveva impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunaleaveva liquidato il residuo 70% a carico degli originari convenuti.Anche l'ultimo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, per effettodell'accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso, in quanto la sortedelle spese processuali del giudizio di primo grado dipenderà dall'esitofinale della lite nel giudizio di rinvio.Quanto alle spese processuali del giudizio di legittimità, anche su di essedovrà provvedere, in base all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, chesi individua nella Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, dichiara assorbiti irestanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederàanche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 31834/2020Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 15256/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15256/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris