CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di MARSALA Ip7saro avviso alle partrà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Marsala, in data 1.7.2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, ed euro 150 di multa, per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato. 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo violazione di legge per essere stata erroneamente calcolata la pena pecuniaria abbinata a quella detentiva: la riduzione di un terzo, infatti, calcolata sulla pena base di anni due di reclusione ed euro 200 di multa, avrebbe dovuto determinare l'applicazione della sanzione di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché 130 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. 2. Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, questa Corte ha già affermato, con principio condiviso dal Collegio, che il trattamento sanzionatorio applicato può essere ragione di ricorso soltanto in caso di illegalità della pena, neppure potendo essere censurati meri errori di calcolo che non incidano sulla legalità della sua misura finale (vedi Sez. U, n. 5838 del 28.11.2013, Citarella, Rv. 257824, in motivazione; Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509; cfr. anche Sez. 2, n. 28306 del 25/6/2021, Perrella, Rv. 281804). Sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. anche Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718. Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 nel senso di prevedere che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito quanto alla misura della pena concordata, 4 rientri solo la sua illegalità (vedi anche, sotto parallelo profilo, Sez. 6, ord. n. 21891 del 8/7/2020, D., Rv. 279559). Nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura finale della pena inflitta, che corrisponde alla richiesta congiunta delle parti di applicazione pena, pur essendo frutto di un errore di calcolo, per essere stata diminuita in misura inferiore ad un terzo. Deve essere ribadito, pertanto, che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (così la citata sentenza Rosettani del 2019). Pertanto, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata mediante riduzione in misura inferiore ad un terzo, giacché in tal caso ricorre un'ipotesi, non di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] alla