CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 20110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i -1,0AA9 ORDINANZA sul ricorso 20108/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 362/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA],\Úepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 18/5/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Sassari, con sentenza del 5/7/2012, ha accolto l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto che le aveva ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di C. 11.200,00 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori appaltati a quest'ultima, sul rilievo che, al contrario di quanto dedotto dalla società opposta, la éL /(cA-(121 prova dell'esecuzione dei lavori non era desumibile con ragionevole certezza né dal preventivo né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. 2.1. La corte d'appello, tuttavia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di C. 7.606,64, oltre IVA, revocando il decreto ingiuntivo opposto. 2.2. La corte, in particolare, ha accertato, in fatto, la completa esecuzione di tutte le lavorazioni appaltate, come dichiarato da tutti i testi escussi in giudizio e riscontrato, sia pur indirettamente, dalla diffida inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel maggio del 2008, nella quale la committente, pur deducendo l'esecuzione di taluni lavori non a regola d'arte, nulla aveva eccepito circa la completezza dell'opera eseguita. La mancata ultimazione dei lavori, peraltro, non era stata riferita neppure dal geom. Salinas, progettista dell'opera e collaboratore del direttore dei lavori, né tale circostanza risulta menzionata da quest'ultimo, e cioè l'arch. Avellino, nell'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.3. La corte, quindi, dopo aver accertato la completa esecuzione dei lavori appaltati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha provveduto alla determinazione, ai sensi dell'art. 1657 c.c., del relativo compenso, disponendo, a tal fine, una consulenza tecnica d'ufficio che, sulla base della rappresentazione delle lavorazioni esposta nel preventivo del 24/3/2006 ("contestato dalla Rina limitatamente ai valori ivi indicati") e delle quantità indicate in progetto e nelle tavole grafiche ad esso allegate, ha quantificato in C. 77.526,44 il valore delle opere eseguite dalla società appellante. Ric. 2017 n. 20108, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 2.4. L'appellata, del resto, ha aggiunto la corte, non aveva contestato la congruità dei prezzi applicati ai valori di mercato, avendo, peraltro, provveduto a suo tempo al pagamento delle precedenti fatture senza muovere alcuna contestazione sui prezzi applicati. 2.5. La corte, quindi, detratte le somme (evidentemente) già versate dalla committente (pari ad C. 69.920,00) e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del residuo compenso dovuto, pari ad C. 6.606,64, oltre IVA. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 27/7/2017, ha chiesto la cassazione della sentenza per due motivi. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Intanto, la notifica del ricorso per cassazione, eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio d'appello, pur a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 14/7/2016, è senz'altro corretta. L'impugnazione proposta oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza ma (come nel caso in esame) ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve, infatti, ritenersi proposta nel termine fissato dall'art. 327 c.p.c. e dev'essere, come tale, notificata nei luoghi indicati dal 1° comma dell'art. 330 c.p.c. e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 3° comma della predetta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine (Cass. SU n. 23299 del 2011; Cass. n. 3794 del 2014). Ric. 2017 n. 20108, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 5.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., in comb.disp. dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare i lavori eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il cantiere della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del preventivo del 24/3/2006 senza, tuttavia, considerare che la controversia tra le parti riguardava sia l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite dall'appaltatrice sia la misura del residuo corrispettivo preteso dalla stessa. Il potere di determinazione del compenso dell'appalto previsto dall'art. 1657 c.c., infatti, ha osservato la ricorrente, può essere esercitato dal giudice solo se non vi sia controversia sulle opere eseguite dall'appaltatore laddove, al contrario, nel caso in cui le parti controvertano sull'entità delle opere eseguite e l'ammontare del corrispettivo maturato, trovano applicazione le norme sull'onere della prova senza che il giudice possa disporre una consulenza tecnica per raccogliere elementi di giudizio che le parti avrebbero avuto l'onere di fornire in giudizio. A fronte delle contestazioni della [OSCURATO:PERSONA], pertanto, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che incombeva sulla [OSCURATO:PERSONA] la prova delle prestazioni effettivamente svolte e non liberare la stessa dai relativi oneri probatori disponendo una consulenza tecnica d'ufficio. 5.2. La corte d'appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, non poteva disporre, come invece ha fatto, una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare i lavori eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del preventivo del 24/3/2006 trattandosi di documento predisposto unilateralmente dalla stessa e non sottoscritto da nessuna delle parti e, quindi, privo di valore Ric. 2017 n. 20108, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 probatorio delle prestazioni eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] e del residuo compenso preteso dalla stessa. Il preventivo in questione, infatti, è stato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal verbale di udienza del 26/2/2009 e dalla memoria depositata il 29/4/2009, proprio perché redatto unilateralmente dalla Ichnos, non corrispondendo al vero, dunque, quanto affermato dalla corte d'appello lì dove ha ritenuto che la rappresentazione delle lavorazioni esposte nel preventivo era stato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai valori indicati. 5.3. Il tribunale, del resto, ha concluso la ricorrente, aveva correttamente respinto l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che lo stato dei luoghi risulta nel frattempo '\J completamente modificato, essendo stato ultimato lo stabile oggetto dei lavori. 6.1. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., in comb.disp. dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di €. 7.606,64, oltre IVA, fondando tale decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio che, però, sono generiche, teoriche e non supportate da accertamenti tecnici o motivazioni valide del consulente. 6.2. Il consulente, infatti, ha osservato la ricorrente, non ha potuto accertare il tipo di impianti installati nelle varie unità immobiliari e quale sia stato l'effettivo sviluppo metrico di tali tracciamenti procedendo, quindi, alla relativa determinazione avendo riguardo alle quantità che sono richieste "in normali Ric. 2017 n. 20108, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 impianti tecnologici su unità immobiliari residenziali di media dimensione" ed ai relativi valori medi di mercato. 6.3. La corte d'appello, quindi, ha concluso la ricorrente, avrebbe dovuto disattendere le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, recependo, sul punto, le critiche ad esse rivolte dal consulente tecnico della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva evidenziato l'impossibilità di determinare in maniera precisa e puntuale le quantità effettivamente realizzate dalla Ichnos relativamente alla formazione e alla chiusura delle tracce per l'impianto idrico ed elettrico. 7.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 7.2. La corte d'appello, intanto, ha ritenuto, con statuizione in fatto rimasta del tutto incensurata per omesso esame di fatti decisivi, che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, la società appellante aveva dato completa esecuzione a tutte le lavorazioni che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva appaltato, ed, in forza di tale accertamento, ha, poi, correttamente provveduto, alla luce di quanto previsto dall'art. 1657 c.c., alla determinazione del (residuo) compenso ad essa dovuto. Ed è, in effetti, noto che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com'è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, solo a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per omesso esame di fatti Ric. 2017 n. 20108, Sei. 2, CC del 18 maggio 2022 decisivi risultanti dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 7.3. Né rileva, ai fini della sussistenza della invocata violazione di legge, il fatto che, ai fini previsti dall'art. 1657 c.c., la corte d'appello abbia ritenuto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per determinare, sulla base delle lavorazioni rappresentate nel preventivo del 24/3/2006 ("contestato dalla Rina limitatamente ai valori ivi indicati") e delle quantità indicate in progetto e nelle tavole grafiche ad esso allegate, il valore delle opere eseguite dalla società appellante. In effetti, pur non potendo le parti sottrarsi all'onere probatorio posto a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è, tuttavia, consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati (come la natura e la quantità delle opere realizzate) la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato (e, alla luce dei documenti indicati, dimostrato) in giudizio i corrispondenti fatti (vale a dire il valore delle opere dalla stessa eseguite), ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 13736 del 2020). 7.4. Quanto al resto, la società ricorrente, nella misura in cui lamenta l'utilizzo in sede di consulenza tecnica d'ufficio del preventivo del 24/3/2006 sul rilievo che, ad onta di quanto ritenuto sul punto dalla corte d'appello, la rappresentazione delle lavorazioni ivi esposta era stata contestata dalla stessa non solo per i valori espressi ma anche per l'esecuzione delle Ric. 2017 n. 20108, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 prestazioni indicate, si duole, a ben vedere, dell'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato delle deduzioni svolte in giudizio dalla società opponente: lì dove, in particolare, valutando i relativi scritti difensivi, la corte d'appello ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse, appunto, contestato le lavorazioni indicate nel preventivo solo per i valori che il documento esponeva e non anche per l'effettiva esecuzione delle relative lavorazioni. Ed è, invece, noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: - l'interpretazione del contenuto degli atti processuali costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l'ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, ovvero per vizio di omesso esame di un fatto a tal fine decisivo; - il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come l'atto di citazione, ha, dunque, l'onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto con la dovuta specificità) di invocare il vizio consistito o nell'omesso esame di fatti decisivi, indicandone la loro specifica deduzione in giudizio, ovvero nella violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., indicando altresì, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici, nonché, e prima ancora, il testo dell'atto oggetto dell'interpretazione asseritamente erronea (cfr. Cass. n. 16057del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 11343 del 2003; più di recente, Cass. n. 12574 del 2019). Nel caso di specie, come detto, tale onere non è stato adempiuto: la ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'interpretazione che la corte d'appello ha fornito dei propri atti difensivi e delle Ric. 2017 n. 20108, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 deduzioni ivi contenute, non ha indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell'espletamento di tale accertamento, dalla corte territoriale e in che modo la stessa se ne sarebbe discostata, né i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ma, prima ancora, non ha provveduto a riprodurre in ricorso, in tutti i suoi dati essenziali, il testo degli atti (cfr. il ricorso, p. 8) che la corte d'appello avrebbe malamente interpretato. D'altra parte, la corte d'appello, con statuizione rimasta del tutto incensurata, ha rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, per determinare l'importo dei lavori eseguiti, ha tenuto conto, a fronte (evidentemente) del lamentato mutamento dello stato dei luoghi, delle quantità di lavorazioni indicate nel progetto dell'opera e nelle tavole ad esso allegate, facendo, per il resto, riferimento, come la stessa ricorrente ha evidenziato (v. il ricorso, p. 10), ai parametri (la cui congruità logica non è stata censurata) costituiti dalle quantità richieste "in normali impianti tecnologici su unità immobiliari residenziali di media dimensione" e dai relativi (e parimenti incontestati) valori medi di mercato. 8. Il ricorso è, quindi, infondato e dev'essere, come tale, respinto. 9. Nulla per le spese processuale in difetto di attività difensiva della società intimata. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 20108, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a