CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 08319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 3703 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] degli ANGELI soc. coop. agricola a resp. lim. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma dei 25.11.2019/9.7.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma la "Madonna degli Angeli" soc. coop. agricola a resp. lim. si doleva per l'irragionevole durata del giudizio, del pari ex lege n. 89/2001, intrapreso dinanzi alla stessa Corte con ricorso depositato il 5.9.2012 e definito con decreto depositato il 10.7.2018. Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle un equo indennizzo. 2. Con decreto del 26.9.2019 il consigliere designato accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento alla ricorrente della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali; ingiungeva altresì al Ministero il pagamento al difensore anticipatario della ricorrente della somma di euro 300,00 per compensi e di euro 27,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. 3. La "Madonna degli Angeli" proponeva opposizione. Deduceva che i compensi della fase monitoria erano stati liquidati in violazione dei parametri tariffari. Resisteva il Ministero della Giustizia. 4. Con decreto n. 3497/2020 la Corte di Roma rigettava l'opposizione. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "Madonna degli Angeli" soc. coop. agricola a resp. lim.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese. t! 2 6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del ricorso principale; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Con l'unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ., degli artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, dell'art. 24 legge n. 794/1942, dell'art. 3, 2° co., dec. leg. n. 223/2006, dell'art. 4 d.m. n. 55/2014. Deduce che ha errato la corte d'appello a disconoscere natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege "Pinto" e su tale scorta a reputare inapplicabile la tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014. 8. Con i motivi di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. sotto profili diversi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001. 9. Il motivo di ricorso principale è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d'Appello di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 10. Invero, alla fase monitoria innanzi al consigliere designato si applica la tabella 8 allegata al d.m. n. 55/2014 (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512, secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione). Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), l'importo liquidato (euro 300,00) nella specie dal consigliere designato in ogni caso non è inferiore al "minimo" ("minimo" pari ad euro 225,00). Ovviamente, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 9.10.2015, n. 20289). 11. Il ricorso incidentale è inefficace, siccome tardivo. 12. Questa Corte spiega che le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., che in base al combinato disposto di cui agli artt.370 e 371 cod. proc. civ., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. 21.1.2014, n. 1120. Cfr. altresì Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903). Evidentemente l'impugnazione incidentale del Ministero della Giustizia investe un capo del decreto della Corte d'Appello di Roma non investito dalla impugnazione principale della "Madonna degli Angeli". 13. Su tale scorta si rileva quanto segue. Il decreto della Corte d'Appello di Roma è stato depositato il 9.7.2020. Il ricorso incidentale del Ministero è stato avviato per la notifica il 5.3.2021. Indiscutibilmente alla data di notifica del ricorso incidentale il termine "lungo" semestrale, maggiorato della sospensione feriale, era decorso sin dal 9.2.2021. 14. La soccombenza della ricorrente principale ha un rilievo assolutamente preponderante ed assorbente rispetto alla inefficacia del ricorso incidentale. La ricorrente principale va perciò condannata a rimborsare, come da dispositivo, al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio. 15. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace, siccome tardivo, il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale, "Madonna degli Angeli" soc. coop. agricola a resp. lim., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. : Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema