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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 16955/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30962-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N. 30962/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2070/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 5090/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.30962/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione di pagamento all’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI) dei contributi previdenziali a valere sull’importo corrisposto al direttore [OSCURATO:PERSONA] - al la cessazione del rapporto di quest’ultimo con la società editoriale –unitamente al t.f.r.; diversamente dal primo giudicela Corte territoriale ha riten uto che quell’importo - di cui la parte non aveva dimostrato l’autonomia rispetto alle somme corrisposte a titolo di t.f.r. - non rientrasse nelle ipotesi tassative per le quali la legge n. 15 3 del 1969 (art.12) prevede l’esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, e che, pertanto, trattandosi di un mero incremento del t.f.r., anche su detta somma la datrice fossetenuta a pagare i contributi previdenziali ; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” sulla base di un unico motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di ricorso deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma IV, lett b) della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come sostituito dall’art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314”; la ricorrentesostiene che la legge avesse inteso escludere dall’imponibile non solo l’emolumento corrisposto al lavoratore a fini di agevolazione all’esodo, ma qualunque somma che traessecomunque origine dalla cessazione del rapporto; il motivo è infondato; infatti, se è pur vero che l’art. 4 comma 2 bis del d.l. n. 173 del 1988 conv. con modif. in l. n. 291 del 1988, interpretando autenticamente il comma 2, n. 3 del testo sostitutivo di cui all’art. 12 l. n.153 del 1969, ha stabilito che “dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori”, nel caso in esame, la Corte d’appello non ha riscontrato n ell’importo corrisposto una finalità incentivante , ma ha ritenuto che,stante l’assenza di elementi che attestassero uno scollegamento tra la cessazione del rapporto dilavoro e l’erogazione controversa, alla stessa andava riconosciuto la natura di mera integrazione del t.f.r., istitutodovuto per legge; si legge nel provvedimento impugnato che, come ritenuto dal primo giudice e come è pacifico tra le parti, la natura di incentivo all’esodo deve essere esclusa nel caso in esameatteso che: a) il Lanzani, alla data di delibera dell’erogazione della cui natura si controverte, aveva già presentato le proprie dimissioni dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi ritirandole su richiesta del C.d.A.); b) l’erogazione era avvenuta contestualmente alla corresponsione del t.f.r.; da ciò la Corte territoriale ha fatto conseguire che - al d i là della natura di incentivo all’esodo della somma riconosciuta al direttore - detta corresponsione andava ad integrare l’ammontare del t.f.r., e che era corrisposta in via del tutto indipendente ed autonomadalla cessazione del rapporto di lavoro; in conclusione, essendo, tale somma estranea alla previsione di cui all’art. 12, co.2, n. 3 della l. n.153 del 1969, la Corte territoriale ha correttamente rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, condannandola a corrispondere all’INPGI i contributi dovutia valere sulla stessa; tale conclusione è pienamente coincidente con la nozione di imponibile contributivo, che richiede che il datore debba pagare i contributi su tutto quanto il lavoratore abbia percepito in virtù del rapporto di lavoro; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30962-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N. 30962/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2070/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 5090/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.30962/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione di pagamento all’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI) dei contributi previdenziali a valere sull’importo corrisposto al direttore [OSCURATO:PERSONA] - al la cessazione del rapporto di quest’ultimo con la società editoriale –unitamente al t.f.r.; diversamente dal primo giudicela Corte territoriale ha riten uto che quell’importo - di cui la parte non aveva dimostrato l’autonomia rispetto alle somme corrisposte a titolo di t.f.r. - non rientrasse nelle ipotesi tassative per le quali la legge n. 15 3 del 1969 (art.12) prevede l’esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, e che, pertanto, trattandosi di un mero incremento del t.f.r., anche su detta somma la datrice fossetenuta a pagare i contributi previdenziali ; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” sulla base di un unico motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di ricorso deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma IV, lett b) della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come sostituito dall’art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314”; la ricorrentesostiene che la legge avesse inteso escludere dall’imponibile non solo l’emolumento corrisposto al lavoratore a fini di agevolazione all’esodo, ma qualunque somma che traessecomunque origine dalla cessazione del rapporto; il motivo è infondato; infatti, se è pur vero che l’art. 4 comma 2 bis del d.l. n. 173 del 1988 conv. con modif. in l. n. 291 del 1988, interpretando autenticamente il comma 2, n. 3 del testo sostitutivo di cui all’art. 12 l. n.153 del 1969, ha stabilito che “dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori”, nel caso in esame, la Corte d’appello non ha riscontrato n ell’importo corrisposto una finalità incentivante , ma ha ritenuto che,stante l’assenza di elementi che attestassero uno scollegamento tra la cessazione del rapporto dilavoro e l’erogazione controversa, alla stessa andava riconosciuto la natura di mera integrazione del t.f.r., istitutodovuto per legge; si legge nel provvedimento impugnato che, come ritenuto dal primo giudice e come è pacifico tra le parti, la natura di incentivo all’esodo deve essere esclusa nel caso in esameatteso che: a) il Lanzani, alla data di delibera dell’erogazione della cui natura si controverte, aveva già presentato le proprie dimissioni dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi ritirandole su richiesta del C.d.A.); b) l’erogazione era avvenuta contestualmente alla corresponsione del t.f.r.; da ciò la Corte territoriale ha fatto conseguire che - al d i là della natura di incentivo all’esodo della somma riconosciuta al direttore - detta corresponsione andava ad integrare l’ammontare del t.f.r., e che era corrisposta in via del tutto indipendente ed autonomadalla cessazione del rapporto di lavoro; in conclusione, essendo, tale somma estranea alla previsione di cui all’art. 12, co.2, n. 3 della l. n.153 del 1969, la Corte territoriale ha correttamente rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, condannandola a corrispondere all’INPGI i contributi dovutia valere sulla stessa; tale conclusione è pienamente coincidente con la nozione di imponibile contributivo, che richiede che il datore debba pagare i contributi su tutto quanto il lavoratore abbia percepito in virtù del rapporto di lavoro; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del c
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