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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04444/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 2 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli, si traduce in una non consentita lettura alternativa di elementi probatori, già valorizzati con doppia conforme dai giudici di merito (vedi pagina 2 della motivazione, ove si è evidenziato che l'imputato si trovava all'interno della società SIELTE in possesso degli strumenti idonei all'apertura e forzatura di serrature e che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione sulla presenza degli stessi nel punto in cui era stato fermato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendone la Corte d'appello congruamente negato il riconoscimento con adeguate argomentazioni di fatto, riferite alla utilizzazione dei predetti strumenti al fine di commettere il tentato furto di cui al capo a), a dimostrazione della pervicace capacità a delinquere dell'imputato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato perché i giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della assenza di elementi positivamente valutabili (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 2 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli, si traduce in una non consentita lettura alternativa di elementi probatori, già valorizzati con doppia conforme dai giudici di merito (vedi pagina 2 della motivazione, ove si è evidenziato che l'imputato si trovava all'interno della società SIELTE in possesso degli strumenti idonei all'apertura e forzatura di serrature e che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione sulla presenza degli stessi nel punto in cui era stato fermato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendone la Corte d'appello congruamente negato il riconoscimento con adeguate argomentazioni di fatto, riferite alla utilizzazione dei predetti strumenti al fine di commettere il tentato furto di cui al capo a), a dimostrazione della pervicace capacità a delinquere dell'imputato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato perché i giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della assenza di elementi positivamente valutabili (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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