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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 29849/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il TRIBUNALE di VENEZIA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/11/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di VENEZIA il 15/11/2022 ha rigettato l'istanza di revoca e sostituzione cautelare della misura della custodia cautelare in carcere disposta il 13/8/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere, detenzione e porto di armi, estorsione pluriaggravata, tentata rapina e violazioni della legge in materia di stupefacenti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla totale carenza della stessa in ordine alle condizioni di salute del ricorrente.

3. In data 22 febbraio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione rilevando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la condizione di salute del ricorrente che avevap costituito oggetto dell'istanza di sostituzione e revoca della misura.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto questo si riferiva a una situazione, quella relativa alle condizioni di salute dell'indagato, che era stata oggetto di precedenti istanze sulle quali il giudice per le indagini preliminari si eraprt già pronunciatD così che, in assenza di elementi nuovi, sul punto si era formato il c.d. giudicato cautelare.

Conclusione questa con la quale il ricorrente omette del tutto di confrontarsi.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TRIBUNALE di VENEZIA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/11/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di VENEZIA il 15/11/2022 ha rigettato l'istanza di revoca e sostituzione cautelare della misura della custodia cautelare in carcere disposta il 13/8/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere, detenzione e porto di armi, estorsione pluriaggravata, tentata rapina e violazioni della legge in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla totale carenza della stessa in ordine alle condizioni di salute del ricorrente. 3. In data 22 febbraio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione rilevando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la condizione di salute del ricorrente che avevap costituito oggetto dell'istanza di sostituzione e revoca della misura. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto questo si riferiva a una situazione, quella relativa alle condizioni di salute dell'indagato, che era stata oggetto di precedenti istanze sulle quali il giudice per le indagini preliminari si eraprt già pronunciatD così che, in assenza di elementi nuovi, sul punto si era formato il c.d. giudicato cautelare. Conclusione questa con la quale il ricorrente omette del tutto di confrontarsi. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc