CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29400/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE)APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che il 10/1/2024 h confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città in ordine ai delitto di rapina aggravata di un portafogli e di lesioni personali ai danni sia della persona offesa della rapina, [OSCURATO:PERSONA], che di un'amica di questa che l'accompagnava, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo sono state dedotte la violazione di legge, con riferimento agli artt. 20bis cod. pen., 545b1s co. 1 cod. proc. pen. e 53, 56 e 59 I. 689/81 e vizio di motivazione per essersi esclusa la concedibilità di misure alternative del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare in ragione dell'entità della pena inflitta, pur in presenza di una condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, mentre l'art. 20 bis cit. consente la detenzione domiciliare quando la condanna non sia superiore a quattro anni di reclusione o di arresto. Viene dedotta anche la violazione dell'art. 545bis cod. proc. pen. per non aver proceduto la Corte a dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva, dopo la lettura del dispositivo. 1.2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen., in presenza di concordato in appello proposto dai coimputati, pur nel difetto di certezza in ordine all'effettivo impiego di pistola, mai rinvenuta dalle forze dell'ordine, e pur dovendosi ritenere illogico che una persona munita di arma da fuoco al fine di intimidire e rapinare la vittima, la usi solo dopo un'aggressione fisica, quando l'immediato uso dell'arma avrebbe facilitato l'apprensione del portafoglio. 2. La sentenza impugnata va annullata, limitatamente al diniego della conversione della pena irrogata, dovendosi riconoscere la fondatezza del primo motivo di ricorso, mentre è inammissibile il secondo motivo, inerente alla responsabilità del ricorrente. 2.1. Partendo dall'esame di tale secondo motivo di ricorso, appare evidente che il ricorrente, nel contestare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen. sul rilievo che la pistola di cui al capo di imputazione non risulta rinvenuta dalla P.G. sopraggiunta sul posto e nell'assumere che la presenza di una pistola avrebbe reso più logico evitare il ricorso alle percosse e lesioni, prospetta, nella sostanza, un'inammissibile una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/11997, n. 6402, riv. 207944). In tema di motivi di ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie, contrariamente all'assunto del ricorrente, la sentenza impugnata ha valorizzato la rinuncia ai motivi di appello, da parte dei coimputati che hanno optato per un concordato ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., unicamente in favore delle posizioni di questi, quale segno di resipiscenza, e non già, come sembra assumere il ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'aggravante in parola anche nei confronti di quest'ultimo, atteso che, invece, senza incorrere in vizio logico alcuno, l'uso dell'arma è stato ritenuto provato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], vittima dell'aggressione, che ha riferito che proprio il [OSCURATO:PERSONA] le bloccava puntandole una pistola alla gola, mentre la coimputata [OSCURATO:PERSONA], che per prima aveva estratto l'arma passandola al predetto, la percuoteva e cercava di sottrarle il portafogli. La Corte territoriale ha dato anche adeguatamente conto dei motivi che hanno portato a riconoscere l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, pertanto tali da poter essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non applicandosi le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. alle dichiarazioni della persona offesa, una volta effettuata la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01). Soprattutto, nel valorizzare unicamente il dato secondo cui non risulta il rinvenimento dell'arma da parte della P.G., il ricorso pecca anche di aspecificità, non confrontandosi con i riscontri esterni, pur non necessari, che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto da quelle dell'altra persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che accompagnava la prima e che è rimasta anch'essa vittima dell'aggressione, e da quelle, per quanto de relato, della madre della [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito quanto da questa raccontatole, dichiarazioni tutte convergenti in ordine all'uso dell'arma come sora riferito. 2.2. E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata, dopo aver argomentato sulle ragioni che inducevano a ritenere congrua la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione, ha ritenuto che "l'entità della pena esclude la concedibilità della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare di cui all'art. 20 bis cod. pen.". Si tratta di valutazione erronea, in quanto, se è vero che il terzo comma dell'art. cit. consente di beneficiare della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo solo nel caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni, la pena inflitta non era ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto il secondo comma dello stesso articolo consente, invece, l'applicazione di questa "in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni", sicché, a fronte dell'esplicita richiesta avanzata dal ricorrente con i motivi di appello, non ostandovi la misura della pena inflitta, la Corte territoriale • avrebbe dovuto valutare se, in concreto, vi erano i presupposti per l'applicazione della predetta pena sostitutiva. 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio inerente la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel