CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.12.2017 il Tribunale di Noia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, ricondotto il fatto di cui al capo B) nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., ritenuta altresì la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena a mesi 4 di reclusione ed Euro 350 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Persichino eccependo la nullità della sentenza per vizio di motivazione in quanto a suo avviso confezionata mediante il ricorso a clausole di mero stile. 4. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato con riguardo ai motivi di gravame che erano stati articolati dalla difesa in ordine ai presupposti della affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente; il ricorso, dal canto suo, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici napoletani per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere nsore Il P