Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 26649/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R.309/1990- ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; considerato che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e che la Corte territoriale ha provveduto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a rideterminare la pena nella misura richiesta dalle parti, stabilita in anni due e mesi dieci di reclusione e in euro 36.000 di multa, esprimendo un giudizio di congruità sulla richiesta; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

E', infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

1. E POSITAT',

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R.309/1990- ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; considerato che il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e che la Corte territoriale ha provveduto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a rideterminare la pena nella misura richiesta dalle parti, stabilita in anni due e mesi dieci di reclusione e in euro 36.000 di multa, esprimendo un giudizio di congruità sulla richiesta; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. E', infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente 1. E POSITAT',
Sentenza Cassazione n. 26649/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris