CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di cui agli artt. 110,624,625 n. 2 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e basati su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 4, ove la Corte sottolinea che furono entrambi gli imputati, alla luce delle prove testimoniali acquisite e degli esiti della verifica eseguita dai tecnici, a precluderne l'accesso nell'abitazione per avvalorare quanto accertato esternamente; e pag. 5, ove la sentenza impugnata ha ben descritto la natura fraudolenta dell'operazione abusiva di allaccio, con la collocazione di un meccanismo di by pass idoneo ad eludere la misurazione dei consumi di gas); considerato che il terzo motivo di ricorso, che, del tutto genericamente, si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in questa sede ed è anche manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); parimenti, il motivo che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda sempre a pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso' 'I 12 luglio