Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 117/1991
ECLI:IT:COST:1991:117
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, con ordinanza emessa il 19 settembre
1990 (R.O. n. 681 del 1990), nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 25, primo comma,
d.P.R. n. 915 del 1982 per avere effettuato, quale gestore della
ditta "[OSCURATO:PERSONA]", lo smaltimento (raccolta e pressa)
di rifiuti speciali (nella specie autoveicoli e parti di essi) senza
le debite autorizzazioni, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale del
Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 28 agosto 1989, il quale stabilisce
che "coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano l'attività di cui all'art. 5, comma primo" - id est,
quella di cui al primo comma dell'art. 15 d.P.R. n. 915 del 1982 -
"possono proseguire l'esercizio di detta attività, sempre che
presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data
medesima".
Il giudice a quo ha anzitutto ritenuto che l'attività del
prevenuto era compresa in quella prevista dall'art. 15 del d.P.R. n.
915 del 1982, (gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore
e simili); ha, poi, rilevato che, secondo l'orientamento della Corte
di Cassazione, l'attività dei c.d. rottamatori necessita sia
dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del citato d.P.R.
n. 915 del 1982, sia della licenza comunale di cui all'art. 15,
quarto comma, dello stesso decreto, essendo ormai cessata la
disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R. fin dal
marzo 1983. Ha osservato, inoltre, che la norma impugnata ha
l'effetto di rendere lecita, sia pure in via transitoria, e
subordinatamente alla presentazione di istanza di autorizzazione nei
sei mesi successivi alla data del 28 agosto 1989, un'attività che la
normativa statale considera penalmente rilevante.
Risulterebbero, quindi violati:
a) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento
ingiustificata che si verificherebbe tra i rottamatori del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e quelli di altre Regioni;
b) l'art. 25, secondo comma, Cost., avendo la Regione
illegittimamente interferito in materia penale;
c) l'art. 116 Cost., come integrato dalla legge costituzionale
n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]),
in quanto la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] non ha potestà
legislativa esclusiva in materia di rifiuti, e comunque, anche
qualora l'avesse, non potrebbe dettare disposizioni contrastanti con
le norme fondamentali di una riforma economico-sociale dello Stato,
quali quelle di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, emesse, tra l'altro,
in attuazione di direttive comunitarie (sentenze Corte cost. nn. 79
del 1977, 179 del 1986, 370 del 1989).
2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6, secondo comma,
della legge regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 28 agosto 1989, n.
23, che consente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della legge medesima, già esercitassero l'attività c.d. di
rottamatori senza essere muniti delle debite autorizzazioni, di
proseguire tale esercizio a condizione che presentino istanza di
autorizzazione entro sei mesi da quella data, violi gli artt. 3, 25,
secondo comma, 116 Cost., come integrato dalla legge costituzionale
n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]),
rendendo lecita, sia pure in via transitoria, un'attività che la
normativa statale considera penalmente rilevante.
2. - La questione è fondata.
Il giudice remittente ha ritenuto che l'attività svolta
dall'imputato è inquadrabile in quelle contemplate dall'art. 15 del
d.P.R. n. 915 del 1982, ed è soggetta sia all'autorizzazione
regionale sia alla licenza comunale (artt. 6 e 15 del d.P.R. citato)
e che la mancanza dell'una e dell'altra, secondo il disposto
dell'art. 25 del d.P.R. suddetto, rende l'esercente della stessa
punibile con l'arresto e l'ammenda, essendo oramai cessata la
disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R.
Ha rilevato, inoltre, che, di contro, la disposizione della legge
regionale censurata rende lecita, sia pure temporaneamente,
l'attività in esame.
Ciò posto, sussiste la violazione dei precetti costituzionali
invocati.
Va ribadito che la potestà legislativa regionale è destinata a
cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di
omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione
in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che
costituiscono attuazione di direttive C.E.E. e che disciplinano anche
i risvolti penali dei problemi affrontati.
Comunque, è decisiva la considerazione che la fonte del potere
punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non
hanno potestà di rimuovere o variare con proprie leggi la
punibilità di reati sancita da leggi dello Stato. Non possono,
cioè, interferire negativamente con leggi statali rendendo lecita
un'attività che, invece, l'ordinamento statale considera illecita e
sanziona penalmente (Corte cost., sentt. nn. 370 del 1989, 43 e 309
del 1990).
La disposizione regionale impugnata, quindi, va dichiarata
costituzionalmente illegittima.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge della regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 28 agosto
1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi
regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in
materia di smaltimento dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI