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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03106/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE di [OSCURATO:PERSONA].DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari - dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari in data 26/04/2016 in forza della quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi dieci e gg. 20 di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati di cui al capo a) (art. 56 e 628 comma secondo) e b) (artt. 582 e 583 in relazione all' art. 576 primo comma n. 1 c.p.).

La corte territoriale ha ritenuto l'atto di appello privo dei requisiti di specificità dei motivi come richiesto dall'art. 581 cod. proc, pen. e ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 coma 1 lett. c) osservando che, a fronte della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di tentata rapina impropria, la difesa aveva contestato esclusivamente la sussistenza di una ipotesi di rapina consumata.2.

Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con due motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, vizio di motivazione e violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Assume che, pur avendo l'appello complessivamente rispettato l'onere di specificità dei motivi richiesto dalla norma, la corte territoriale, aveva dichiarato apoditticamente la inammissibilità dell'appello sulla scorta di una motivazione meramente apparente ed erroneamente valutando il tenore delle censure proposte.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Va, invero, osservato che dalla lettura dell'atto di appello è chiara l'assenza di specificità dei motivi di appello che riguardavano esclusivamente la qualificazione della condotta (rapina tentata e non consumata) laddove il giudice di primo grado, attenendosi alla contestazione, aveva condannato l'imputato per una ipotesi di tentata rapina.

Nel caso in esame, dunque, risultando di immediata evidenza l'aspecificità estrinseca dei motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata ed in riferimento ad una fattispecie delittuosa (la rapina consumata) non contestata, correttamente la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi.

4. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 Novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE di [OSCURATO:PERSONA].DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari - dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari in data 26/04/2016 in forza della quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi dieci e gg. 20 di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati di cui al capo a) (art. 56 e 628 comma secondo) e b) (artt. 582 e 583 in relazione all' art. 576 primo comma n. 1 c.p.). La corte territoriale ha ritenuto l'atto di appello privo dei requisiti di specificità dei motivi come richiesto dall'art. 581 cod. proc, pen. e ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 coma 1 lett. c) osservando che, a fronte della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di tentata rapina impropria, la difesa aveva contestato esclusivamente la sussistenza di una ipotesi di rapina consumata.2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con due motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, vizio di motivazione e violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Assume che, pur avendo l'appello complessivamente rispettato l'onere di specificità dei motivi richiesto dalla norma, la corte territoriale, aveva dichiarato apoditticamente la inammissibilità dell'appello sulla scorta di una motivazione meramente apparente ed erroneamente valutando il tenore delle censure proposte. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va, invero, osservato che dalla lettura dell'atto di appello è chiara l'assenza di specificità dei motivi di appello che riguardavano esclusivamente la qualificazione della condotta (rapina tentata e non consumata) laddove il giudice di primo grado, attenendosi alla contestazione, aveva condannato l'imputato per una ipotesi di tentata rapina. Nel caso in esame, dunque, risultando di immediata evidenza l'aspecificità estrinseca dei motivi di appello enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata ed in riferimento ad una fattispecie delittuosa (la rapina consumata) non contestata, correttamente la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi. 4. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 20
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