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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15856/2025

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1. Deve preliminarmente premettersi, in punto di legittimazione a ricorrere, che [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica "prossimo congiunto" del sottoposto alla misura di prevenzione, non è legittimato a chiedere la revoca della confisca se non come terzo interessato.

Egli dunque, avendo allegato al ricorso la procura speciale, può ritenersi legittimato ritenendo che abbia voluto proporre io ricorso, appunto, quale terzo interessato.

Quanto, invece, a [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi quale erede del sottoposto, avuto riguardo alla ritenuta intestazione fittizia del bene di questi, deve ritenersi che non abbia inteso presentarsi in giudizio come reale titolare ab origine, bensì come soggetto subentrato nella posizione del de cuius, titolare dissimulato.

2. Tanto premesso, i ricorsi propongono le medesime doglianze adeguatamente superate dal Tribunale e dalla Corte di appello, incentrate sull'asserita violazione di legge per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della normativa di cui agli artt. 1 co. 1 lett. b), 4 co. 1 lett c) d. lgs. n. 159 del 2011.

Tali doglianze non appaiono fondate, ove si abbia riguardo all’elaborazione giurisprudenziale successiva alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e relativa alle ipotesi di c.d. doppio titolo della confisca, cui la decisione impugnata si è conformata. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 3513 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 02 ha statuito che «In tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)» Nella sentenza citata si è chiarito che nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui al d.lgs.. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a), sia in quella di cui alla lett. b), l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo nella prospettazione del giudice di merito a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto.

Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né, come sostengono alcune pronunce espressive, in particolare, del primo orientamento, il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nel d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b); invero, sostenere che il giudice della revocazione debba rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva.

Tale insegnamento, elaborato in ordine all’istituto della revocazione ex art. 28 D. Lgs. n. 159/2011, è estensibile anche alla revoca ex art. 7 L. n. 1423/56, applicabile all’ipotesi in esame ratione temporis.

E ciò, anche in relazione agli ulteriori temi oggetto di puntualizzazione nella 3 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b citatapronuncia delle Sezioni Unite: ovvero ai limiti e al contenuto della verifica che deve effettuare ilgiudice della revoca, oltre che alla latitudine della cognizione della Corte in ordine alla valutazionedel materiale conoscitivo (cfr. § 7.3 e 8 della citata pronuncia delle Sez.

U Fiorentino, citata).

Pertanto, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a), ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit. (Sez. 6, n. 38077 del 2019, Falasca); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale deve connotarsi nei termini di autonomia e autosufficienza sopra indicati (§ 7.3 Sez.

U Fiorentino, citata).

3. Scrutinati alla luce dei tali principi, osserva il Collegio come i ricorsi non sembrano confrontarsi con la corretta argomentazione svolta nel provvedimento impugnato secondo cui si verte, nella specie, anche in tema di art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, ambito al quale è estraneo l’intervento operato nella materia dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019.

In particolare, pur a fronte del riferimento della Corte territoriale al fatto che l’immobile costituisce frutto dei “traffici delittuosi” (che non pare in sé corretto, perché sembra evocare proprio alla categoria di pericolosità generica oggetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale), dal complesso della motivazione e dalla sua lettura congiunta con il decreto impugnato emerge il dato dei numerosi precedenti per delitti lucrogenetici e della valutazione di congruenza dei “proventi dell’attività illecita” rispetto al valore dei beni confiscati e di cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di giustificare l’origine lecita, venendo in rilievo il giudizio di sproporzione rispetto alla capacità reddituale della famiglia, i cui componenti vantano anch’essi precedenti penali.

Del tutto inconferenti, poi, sono le decisioni trascritte per stralci, sia quella della Corte di Appello di Bari, sia quella di questa Corte riguardante [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata annullata senza rinvio la confisca emessa nei confronti del coniuge della ricorrente in violazione del principio di preclusione processuale.

Si tratta, invero, di deduzioni del tutto eccentriche rispetto al tema che viene in rilievo nel presente ricorso, poiché riguardano ipotesi ben diverse rispetto a quella in esame: come emerge dalla stessa descrizione delle fattispecie riportate nel ricorso, la decisione della Corte di appello di Bari si riferisce a ipotesi fondata sulla sola categoria di pericolosità generica oggetto di declaratorie di illegittimità costituzionale, mentre la pronuncia relativa a [OSCURATO:PERSONA] riguarda non già la questione delle implicazioni della pronuncia della Corte costituzionale più volte citata, quanto le implicazioni di una precedente pronuncia restitutoria divenuta irrevocabile in sede di prevenzione.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che la genericità e natura reiterativa dei ricorsi e la conseguente inammissibilità rende del tutto irrilevante il tema, recentemente posto all'attenzione delle Sezioni unite, riguardante i limiti entro cui il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla 4 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. Deve preliminarmente premettersi, in punto di legittimazione a ricorrere, che [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica "prossimo congiunto" del sottoposto alla misura di prevenzione, non è legittimato a chiedere la revoca della confisca se non come terzo interessato. Egli dunque, avendo allegato al ricorso la procura speciale, può ritenersi legittimato ritenendo che abbia voluto proporre io ricorso, appunto, quale terzo interessato. Quanto, invece, a [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi quale erede del sottoposto, avuto riguardo alla ritenuta intestazione fittizia del bene di questi, deve ritenersi che non abbia inteso presentarsi in giudizio come reale titolare ab origine, bensì come soggetto subentrato nella posizione del de cuius, titolare dissimulato. 2. Tanto premesso, i ricorsi propongono le medesime doglianze adeguatamente superate dal Tribunale e dalla Corte di appello, incentrate sull'asserita violazione di legge per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della normativa di cui agli artt. 1 co. 1 lett. b), 4 co. 1 lett c) d. lgs. n. 159 del 2011. Tali doglianze non appaiono fondate, ove si abbia riguardo all’elaborazione giurisprudenziale successiva alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e relativa alle ipotesi di c.d. doppio titolo della confisca, cui la decisione impugnata si è conformata. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 3513 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 02 ha statuito che «In tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)» Nella sentenza citata si è chiarito che nell'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui al d.lgs.. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a), sia in quella di cui alla lett. b), l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo nella prospettazione del giudice di merito a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto. Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né, come sostengono alcune pronunce espressive, in particolare, del primo orientamento, il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nel d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b); invero, sostenere che il giudice della revocazione debba rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva. Tale insegnamento, elaborato in ordine all’istituto della revocazione ex art. 28 D. Lgs. n. 159/2011, è estensibile anche alla revoca ex art. 7 L. n. 1423/56, applicabile all’ipotesi in esame ratione temporis. E ciò, anche in relazione agli ulteriori temi oggetto di puntualizzazione nella 3 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b citatapronuncia delle Sezioni Unite: ovvero ai limiti e al contenuto della verifica che deve effettuare ilgiudice della revoca, oltre che alla latitudine della cognizione della Corte in ordine alla valutazionedel materiale conoscitivo (cfr. § 7.3 e 8 della citata pronuncia delle Sez. U Fiorentino, citata). Pertanto, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a), ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit. (Sez. 6, n. 38077 del 2019, Falasca); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale deve connotarsi nei termini di autonomia e autosufficienza sopra indicati (§ 7.3 Sez. U Fiorentino, citata). 3. Scrutinati alla luce dei tali principi, osserva il Collegio come i ricorsi non sembrano confrontarsi con la corretta argomentazione svolta nel provvedimento impugnato secondo cui si verte, nella specie, anche in tema di art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, ambito al quale è estraneo l’intervento operato nella materia dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. In particolare, pur a fronte del riferimento della Corte territoriale al fatto che l’immobile costituisce frutto dei “traffici delittuosi” (che non pare in sé corretto, perché sembra evocare proprio alla categoria di pericolosità generica oggetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale), dal complesso della motivazione e dalla sua lettura congiunta con il decreto impugnato emerge il dato dei numerosi precedenti per delitti lucrogenetici e della valutazione di congruenza dei “proventi dell’attività illecita” rispetto al valore dei beni confiscati e di cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di giustificare l’origine lecita, venendo in rilievo il giudizio di sproporzione rispetto alla capacità reddituale della famiglia, i cui componenti vantano anch’essi precedenti penali. Del tutto inconferenti, poi, sono le decisioni trascritte per stralci, sia quella della Corte di Appello di Bari, sia quella di questa Corte riguardante [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata annullata senza rinvio la confisca emessa nei confronti del coniuge della ricorrente in violazione del principio di preclusione processuale. Si tratta, invero, di deduzioni del tutto eccentriche rispetto al tema che viene in rilievo nel presente ricorso, poiché riguardano ipotesi ben diverse rispetto a quella in esame: come emerge dalla stessa descrizione delle fattispecie riportate nel ricorso, la decisione della Corte di appello di Bari si riferisce a ipotesi fondata sulla sola categoria di pericolosità generica oggetto di declaratorie di illegittimità costituzionale, mentre la pronuncia relativa a [OSCURATO:PERSONA] riguarda non già la questione delle implicazioni della pronuncia della Corte costituzionale più volte citata, quanto le implicazioni di una precedente pronuncia restitutoria divenuta irrevocabile in sede di prevenzione. Da ultimo, è appena il caso di osservare che la genericità e natura reiterativa dei ricorsi e la conseguente inammissibilità rende del tutto irrilevante il tema, recentemente posto all'attenzione delle Sezioni unite, riguardante i limiti entro cui il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla 4 F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b
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