CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06776/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4962/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C. rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo sito in Roma alla via G. Belli, n. 96, nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoNando Ranalli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21. –controricorrenti – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA 125/2013, depositata in data 15 ottobre 2013. e sul riunito ricorso n. 8841/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2001, 2002, 2003, 2004 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.N.C., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21. –controricorrenti – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA 5707/2014, depositata in data 6 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Tra l’Agenzia delle Entrate e la Freetech di [OSCURATO:PERSONA] e C. S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pendono innanzi a questa Sezione due diversi contenziosi : il contenzioso n. 4962/2014, afferente la sentenza della C.t.r. Lombardia n. 125/2013, depositata in data 15 ottobre 2013, che, pur accogliendo il gravame dell’ufficio finanziario, dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti; il contenzioso n. 8841/2015, afferente la sentenza della C.t.r. della Lombardia n. 5707/2014, depositata in data 6 novembre 2014, che, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai soli avvisi di accertamento condonati dalla contribuente, in accoglimento del ricorso per revocazione mosso dall’ufficio avverso la sentenza n. 125/2013, respingeva l’appello proposto dal detto ufficio col medesimo ricorso avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia n. 285/02/2011. 2. Con ordinanza interlocutoria del 3 luglio 2022 il presente procedimento e quellorecante i l n. 8841/2015 sono stati riuniti. 3. Più in particolare, relativamente al ricorso n. 4962 /201 4, la società contribuente nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso dinanzi la C.t.p. di Pavia avverso dodici avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini di imposte dirette, IRAP ed IVA, negli anni compresi dal 2001 al 2005. Dalla rettifica si evincevano movimenti finanziari non giustificati nonché prelevamenti veicolo di compensi ai soci non assoggettati a ritenuta d’acconto, come prescritto dall’art. 25del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La C.t.p., con sentenza n. 285/02/2011, accoglieva il ricorso di parte annullando gli atti impugnati. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia, che, con sentenza n. 125/2013, depositata in data 15 novembre 2013, dichiarava cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio d’appello, la società aveva aderito al condono previsto dall’art. 39, comma dodicesimo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Senonchè, l’ufficio finanziario, ritenendo definiti i soli avvisi di accertamento n. R2N071B1089 per l’anno 2011, n. R2N071B1094 per l’anno 2002, n. R2N071B1100 per l’anno 2003 e n. R2N071B1108 per l’anno 2004, proponeva sia la revocazione, innanzi alla C.t.r. lombarda, della sentenza del giudizio di appello che il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 125/2013; la C.t.r., con sentenza n. 5707/2014, depositata in data 6 novembre 2014, accoglieva il ricorso per revocazione ma rigettava l’appello dell’ufficio finanziario avverso l’unico avviso di accertamento, concernente l’anno 2005, per il quale non era stata dichiarata cessata la materia del contendere. 4. Avverso detta sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso ed icontribuenti si sono costituiti con controricorso. 5. Relativamente al ricorso n. 8841/2015, fermi gli sviluppi esplicitati al punto 3), richiesta dall’Agenzia, dinanzi alla C.t.r. della Lombardia, sia la revocazione della sentenza n. 125/2013 - per aver dichiarato cessata la materia del contendere per tutte le vertenze oggetto di impugnazione - nonchè la totale riforma della sentenza emessa dalla C.t.p. di Pavia - e dunque, per l’effetto, la conferma dei restanti avvisi di accertamento - la C.t.r., con sentenza n. 5707/2014, depositata in data 6 novembre 2014, accoglieva il ricorso per revocazione, respingendo, tuttavia, l’appello proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia. 6. Avverso detta sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo ed i contribuenti si sono costituiti con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Nell’ambito del ricorso n. 4962/2014, con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma dodicesimo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»l’ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per tutte le vertenze riunite e pendenti in appello estendendo l’effetto del condono oltre i limiti normativi delineati dall’art. 39, del d.l. n. 98 del 2011. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» l’ufficio lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dall’esatto confine del condono delle liti pendenti, senza motivare l’estensione della cessazione della materia del contendere agli atti impositivi diversi da quelli oggetto di condono. 2. Nell’ambito del ricorso n. 8841/2015, con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 2 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in combinato disposto con l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e con l’art. 1-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che gli avvisi di accertamento integrativi fossero illegittimi per violazione dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, ponendo la buona fede del contribuente quale elemento ostativo all’accertamento integrativo. 3. Va preliminarmente confermata l’ordinanza interlocutoria del 3 luglio 2022 con la quale al presente procedimento è stato riunito quello recanteil n. 8841/2015. 4. Comunque, nell’ambito del giudizio n. 4962/2014, la medesima Agenzia, con nota n. 5/4067, depositata alla C.t.r. della Lombardia in data 20 febbraio 2013, dà atto che la parte contribuente ha depositato documentazione “regolare” attestante l’avvenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Successivamente, per l’anno di imposta 2005, la parte contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dal carteggio allegato si evince il pagamento dell’importo dovuto pari ad € 1.772,20. Pertanto, rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. citato (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego di condono della definizione, poi impugnato, il processo deve ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate. 5. Con riferimento al giudizio n. 8841/2015, il relativo ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, si è già illustrato che col ricorso n. 4962/2014 veniva impugnata la sentenza della C.t.r. Lombardia n. 125/2013, depositata in data 15 ottobre 2013, con la quale, pur accogliendosi il gravame dell’ufficio finanziario, si dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti mentre con il ricorso n. 8841/2015 veniva impugnata la sentenza della C.t.r. della Lombardia n. 5707/2014, depositata in data 6 novembre 2014, con la quale, dopo essere stata dichiarata cessata la materia del contendere relativamente ai soli avvisi di accertamento condonati dalla contribuente, in accoglimento del ricorso per revocazione mosso dall’ufficio avverso la sentenza n. 125/2013, respingeva l’appello proposto dal detto ufficio col medesimo ricorso avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia n. 285/02/2011. Pertanto, dalla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nell’ambito del procedimento n. 4962/2014 discende la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul ricorso n. 8841/2015 con conseguente inammissibilità sopravvenuta. Le spese di detto giudizio vanno compensate essendo intervenuta unacausa di inammissibilità sopravvenuta. P.Q.M. Conferma la riunione a al giudizio n. 4692/2014 del giudizio n. 8841/2015. Dichiara l’estinzione del giudizio n. 4962/2014 per cessazione de