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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31705/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; b) memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendola ritenuta responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta sopravvenuto difetto di procedibilità dell'azione penale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta assoluta carenza di motivazione in relazione alla censura, sviluppata nell'atto di appello, quanto al mancato sequestro dello strumento fraudolento che sarebbe stato adoperato per l'alterazione della registrazione dei consumi e all'omissione degli avvisi di cui agli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; b) memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo, assorbente motivo è fondato, dal momento che non si rinviene in atti alcun atto querelatorio della persona offesa, fosse pure presentato nel periodo previsto dall'art. 85, comma 1, d.

Igs. n. 150 del 2022.

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; b) memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendola ritenuta responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta sopravvenuto difetto di procedibilità dell'azione penale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta assoluta carenza di motivazione in relazione alla censura, sviluppata nell'atto di appello, quanto al mancato sequestro dello strumento fraudolento che sarebbe stato adoperato per l'alterazione della registrazione dei consumi e all'omissione degli avvisi di cui agli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; b) memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato, dal momento che non si rinviene in atti alcun atto querelatorio della persona offesa, fosse pure presentato nel periodo previsto dall'art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
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