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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 2023

Cassazione n. 15169/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ‘----) -A1-2, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza ex art. 591 cod.proc.pen. in data 7 novembre 2023, dichiarava inammissibile per difetto di mandato ad impugnare allegato all'impugnazione, l'appello avanzato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 luglio 2023.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Milano, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge posto che il mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio risultava ritualmente allegato all'atto depositato a mezzo PEC il 27 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero dall'analisi del fascicolo che questa Corte di cassazione è legittimata a compiere in caso di eccezioni di nullità risulta che all'atto di appello veniva allegata la nomina del difensore N di fiducia avv.to Milano con l'elezione di domicilio che, per mero errore, non veniva poi allegata alle copie del fascicoletto per l'appello.

Invero il difensore provvedeva sia al deposito cartaceo dell'impugnazione che alla trasmissione telematica dello stesso atto, allegando soltanto alla seconda il mandato ad impugnare, comunque, ritualmente rilasciato ed indicativo della precisa volontà del ricorrente di proporre ricorso per cassazione.

In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Salerno per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio.

Roma, 26 marzo 2024 r [OSCURATO:PERSONA]. i ,Igg P0ai, LA PRESIDENTE ,-[OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] IL 12 APR, 2024 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ‘----) -A1-2, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza ex art. 591 cod.proc.pen. in data 7 novembre 2023, dichiarava inammissibile per difetto di mandato ad impugnare allegato all'impugnazione, l'appello avanzato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 luglio 2023. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Milano, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge posto che il mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio risultava ritualmente allegato all'atto depositato a mezzo PEC il 27 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero dall'analisi del fascicolo che questa Corte di cassazione è legittimata a compiere in caso di eccezioni di nullità risulta che all'atto di appello veniva allegata la nomina del difensore N di fiducia avv.to Milano con l'elezione di domicilio che, per mero errore, non veniva poi allegata alle copie del fascicoletto per l'appello. Invero il difensore provvedeva sia al deposito cartaceo dell'impugnazione che alla trasmissione telematica dello stesso atto, allegando soltanto alla seconda il mandato ad impugnare, comunque, ritualmente rilasciato ed indicativo della precisa volontà del ricorrente di proporre ricorso per cassazione. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Salerno per il giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio. Roma, 26 marzo 2024 r [OSCURATO:PERSONA]. i ,Igg P0ai, LA PRESIDENTE ,-[OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] IL 12 APR, 2024 IL
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