CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1989
Cassazione n. 48730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1989 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato nel disporre la revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato pagamento - entro il termine fissato in sede di cognizione - della provvisionale di euro 1.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che il condannato non ha dimostrato l'impossibilità di tale adempimento, ma al contrario ha desunto che non è possibile affermare tale impossibilità tenuto conto del fatto che egli non ha dedotto particolari condizioni che ostino alla ricerca di una attività lavorativa da parte sua, nonché per l'assenza di qualsiasi tentativo di adempiere (anche in modo parziale) all'obbligo impostogli in considerazione della percezione del reddito di cittadinanza, da parte del nucleo famigliare del ricorrente, quanto meno per l'anno 2020; Rilevato, infatti, che in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, la revoca del beneficio è impedita dalla assoluta impossibilità di adempiere accertata dal giudice della esecuzione, (Sez. 1, Sentenza n. 43905 del 14/10/2013, Rv. 257587 - 01); Considerato che il ricorrente nulla deduce in modo specifico a conferma della prospettata impossibilità dell'adempimento e che, con le censure riguardanti la violazione di legge ed il vizio di motivazione, vorrebbe in realtà giungere ad una differente valutazione degli elementi di merito che, come noto, non è ammessa in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 novem