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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 1958

Cassazione n. 02225/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo./ 1,3,1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20.01.2021, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 19.12.2019 dal Tribunale di Lecco, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile - in qualità, prima,di amministratore di diritto fino al 29.8.2008 e, poi, di amministratore di fatto della società Bauen s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Lecco in data 10.08.2011 - del reato di cui agli artt. 223 e 216 co. 1 n. 1 R.D. n. 267 del 1942 (capo a.2) per avere distratto, dissimulato o comunque dissipato la complessiva somma di euro 23.150,00 prelevata dall'imputato , in forza della procura generale per la gestione della società rilasciatagli in data 03.10.2008 da [OSCURATO:PERSONA], succeduto al ricorrente quale amministratore unico della società, dal conto corrente della fallita tramite due assegni circolari, di cui uno ammontante ad euro 9.700,00, con causale "rimborso spese amministratore" e l'altro ammontante ad euro 13.450,00 volto al pagamento di una fattura emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per asserite operazioni di consulenza ritenute inesistenti - e altresì del reato di cui agli artt. 216, 223 co. 1 e co. 2 n. 1 e n. 2 e 219 R.D. n. 267 del 1942 (capo b.2), perché cagionava, o comunque, concorreva a cagionare il dissesto della fallita, commettendo i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. e, in particolare, esponendo nel bilancio afferente all'anno 2008, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire un profitto ingiusto, fatti materiali non rispondenti al vero, atti ad indurre in errore sulla reale situazione economica della fallita, specificamente omettendo di iscrivere in bilancio i debiti ed il patrimonio netto negativo descritti sub B.2),alterando sensibilmente la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, provocando un aggravamento del dissesto di essa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, cori i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale indebitamente ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della fallita, a fronte dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, circa la necessità di una specifica e rigorosa prova dell'inserimento organico del soggetto nella compagine sociale, a ragione della stabile e non occasionale ingerenza nella attività gestoria; la sentenza impugnata va, in particolare, censurata, laddove ha ritenuto di affermare la responsabilità penale del ricorrente, in qualità di amministratore di fatto, per i reati di cui in contestazione, unicamente a ragione di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dalla erronea interpretazione della procura speciale rilasciata al ricorrente dall'amministratore della società fallita, dalla quale invero - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - emerge il mero incarico conferito al ricorrente di occuparsi della gestione tecnica del cantieri affidatigli e non della generica gestione delle questioni societarie;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di adeguatamente confrontarsi con le doglianze sollevate nei motivi di gravame, richiamando in maniera pedissequa ed acritica quanto già affermato dai giudici di prime cure, mancando di adeguatamente argomentare in ordine agli elementi probatori deponenti in favore dell'imputato; anzitutto, quanto al reato di cui al capo a.2)la difesa produceva, con la memoria ex art. 121 c.p.p. copie degli assegni a riprova dell'azione illecita posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale prelevava - in qualità di amministratore dela fallita - in pochi giorni la somma di euro 23.650 dal conto della società ad assoluta insaputa del ricorrente, completamente estraneo alle dette movimentazioni bancarie e societarie; inoltre, l'istruzione probatoria non risulta sufficientemente completa, ai fini di una compiuta ricostruzione della situazione fattuale, non potendosiritenerecompiutamente accertate circostanze oggettive fondamentali per l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, qualel'asserita falsità della fattura emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affermata dai giudici di merito a ragione di elementi invero assolutamente insufficienti ad attestarla; quanto, infine, alla mancata iscrizione in bilancio del debito maturato dalla società nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., il fatto contestato è stato attribuito al ricorrente a fronte invero di elementi processuali che chiaramente portavano ad individuare in [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, nel 2009 il responsabile di tale negligenza, non potendosi attribuire al Villa l'onere di controllare l'operato del Balistrieri - neppure del resto, ritiene la difesa, può ipotizzarsi a carico del ricorrente una responsabilità in concorso a ragione dell'assenza di qualsivoglia motivazione o specificazione in tal senso;

2.3. con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. d) cod. proc. pen., la mancata escussione di prove decisive, richieste dalla difesa ad integrazione dell'istruzione probatoria e ciò in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale mancato di motivare in ordine alla questione sollevata dalla difesa con memoria depositata, ritualmente, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen..

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato

1. Va preliminarmente evidenziato che con PEC del 6.10.2022 la difesa dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il differimento dell'udienza fissata in data odierna, essendo impegnato nella stessa data in un'altra udienza- fissata in data precedente- innanzi al Tribunale di Lecco per la difesa di un imputato detenuto.

Tale istanza non può trovare accoglimento, dovendo richiamarsi i principi già affermati da questa Corte, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n.32864 del 15/07/2022, Rv. 283415).

2. Generico e comunque infondato si presenta il primo motivo di ricorso, circa la qualità di amministratore di fatto dell'imputato.

All'uopo, va premesso che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell -iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. 5, 14.4.2003, n. 22413, Sidoli, rv. 224948; Cass., sez. 1, 12.5.2006, n. 18464, Ponciroli, rv. 234254).

In conclusione, può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui alla L. Fall., artt. 216 e 223, vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez. 5, 13.4.2006, n. 19145, Binda e altro, rv. 234428).

Orbene, la Corte territoriale, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, si è mossa nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. Ed invero, il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato è stato ricavato dal fatto che lo stesso fosse destinatario di una procura, che sebbene denominata "speciale" prevedeva la possibilità di compiere una serie vasta di atti in rappresentanza della società comprendendo le operazioni bancarie e finanziarie.

Peraltro l'amministratore di diritto della società, [OSCURATO:PERSONA], succeduto all'imputato nel 2008 nella gestione di diritto cella società, dichiarava di essere stato un mero prestanome, che aveva accettato l'incarico, perché aveva necessità di soldi e ogni tanto si recava ad apporre delle firme su indicazione di [OSCURATO:PERSONA] amministratore effettivo della società. [OSCURATO:PERSONA], ulteriore amministratore di diritto sino al fallimento, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle del Balistreri circa il ruolo del Villa di effettivo gestore della società ed il suo ruolo di prestanome dedito alla firma di documenti, così come le dichiarazioni dei dipendenti della società del pari hanno riscontrato il ruolo di gestore effettivo dell'imputato.Tali elementi nel loro complesso danno conto della correttezza delle valutazioni della Corte territoriale, circa il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato della società fallita, una volta dismesso il suo ruolo formale.

3. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, circa la mancata analisi da parte della Corte territoriale delle deduzioni sviluppate nella memoria ex art. 121 c.p.p. e della documentazione ad essa allegata, quanto al reato di cui al capo a.2), atteso che le deduzioni svolte non si confrontano con il dato messo in risalto nella sentenza impugnata, secondo cui il fatto che il prelievo e l'incasso di tali somme non siano stati effettuati materialmente dall'imputato, non esclude la sua responsabilità quale amministratore di fatto, titolare della procura suddetta.

Ciò in linea con i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art.2639 c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40 c.p., comma 2, (cfr. Cass., sez. 5, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. 5, 2/3/2011, n. 15065, Guadagnoli e altro, rv. 250094).

Le ulteriori deduzioni svolte, poi, si traducono in censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità siccome tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

4. Del tutto generico si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata rinnovazione dell'istruzione probatoria in violazione dell'art. 603 c.p.p., senza indicare esattamente le ragioni per le quali le prove richieste nel contesto motivazionale delle sentenza di merito sia da ritenersi decisivo.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi di legittimità, secondo cui, alla rinnovazioné dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità, unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che o stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Rv. 256228).

In tema di ricorso per cassazione, infatti, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014). 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichidra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4.11.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente sa [OSCURATO:PERSONA] ('7( CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA19 GEN 1.1Li [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE 9.3DL§ 'o9rvi,-;v.L ucAttA,;zi,,( ekeelk e \\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo./ 1,3,1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20.01.2021, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 19.12.2019 dal Tribunale di Lecco, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile - in qualità, prima,di amministratore di diritto fino al 29.8.2008 e, poi, di amministratore di fatto della società Bauen s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Lecco in data 10.08.2011 - del reato di cui agli artt. 223 e 216 co. 1 n. 1 R.D. n. 267 del 1942 (capo a.2) per avere distratto, dissimulato o comunque dissipato la complessiva somma di euro 23.150,00 prelevata dall'imputato , in forza della procura generale per la gestione della società rilasciatagli in data 03.10.2008 da [OSCURATO:PERSONA], succeduto al ricorrente quale amministratore unico della società, dal conto corrente della fallita tramite due assegni circolari, di cui uno ammontante ad euro 9.700,00, con causale "rimborso spese amministratore" e l'altro ammontante ad euro 13.450,00 volto al pagamento di una fattura emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per asserite operazioni di consulenza ritenute inesistenti - e altresì del reato di cui agli artt. 216, 223 co. 1 e co. 2 n. 1 e n. 2 e 219 R.D. n. 267 del 1942 (capo b.2), perché cagionava, o comunque, concorreva a cagionare il dissesto della fallita, commettendo i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. e, in particolare, esponendo nel bilancio afferente all'anno 2008, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire un profitto ingiusto, fatti materiali non rispondenti al vero, atti ad indurre in errore sulla reale situazione economica della fallita, specificamente omettendo di iscrivere in bilancio i debiti ed il patrimonio netto negativo descritti sub B.2),alterando sensibilmente la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, provocando un aggravamento del dissesto di essa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, cori i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale indebitamente ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della fallita, a fronte dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, circa la necessità di una specifica e rigorosa prova dell'inserimento organico del soggetto nella compagine sociale, a ragione della stabile e non occasionale ingerenza nella attività gestoria; la sentenza impugnata va, in particolare, censurata, laddove ha ritenuto di affermare la responsabilità penale del ricorrente, in qualità di amministratore di fatto, per i reati di cui in contestazione, unicamente a ragione di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dalla erronea interpretazione della procura speciale rilasciata al ricorrente dall'amministratore della società fallita, dalla quale invero - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - emerge il mero incarico conferito al ricorrente di occuparsi della gestione tecnica del cantieri affidatigli e non della generica gestione delle questioni societarie; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di adeguatamente confrontarsi con le doglianze sollevate nei motivi di gravame, richiamando in maniera pedissequa ed acritica quanto già affermato dai giudici di prime cure, mancando di adeguatamente argomentare in ordine agli elementi probatori deponenti in favore dell'imputato; anzitutto, quanto al reato di cui al capo a.2)la difesa produceva, con la memoria ex art. 121 c.p.p. copie degli assegni a riprova dell'azione illecita posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale prelevava - in qualità di amministratore dela fallita - in pochi giorni la somma di euro 23.650 dal conto della società ad assoluta insaputa del ricorrente, completamente estraneo alle dette movimentazioni bancarie e societarie; inoltre, l'istruzione probatoria non risulta sufficientemente completa, ai fini di una compiuta ricostruzione della situazione fattuale, non potendosiritenerecompiutamente accertate circostanze oggettive fondamentali per l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, qualel'asserita falsità della fattura emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affermata dai giudici di merito a ragione di elementi invero assolutamente insufficienti ad attestarla; quanto, infine, alla mancata iscrizione in bilancio del debito maturato dalla società nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., il fatto contestato è stato attribuito al ricorrente a fronte invero di elementi processuali che chiaramente portavano ad individuare in [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della società, nel 2009 il responsabile di tale negligenza, non potendosi attribuire al Villa l'onere di controllare l'operato del Balistrieri - neppure del resto, ritiene la difesa, può ipotizzarsi a carico del ricorrente una responsabilità in concorso a ragione dell'assenza di qualsivoglia motivazione o specificazione in tal senso; 2.3. con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. d) cod. proc. pen., la mancata escussione di prove decisive, richieste dalla difesa ad integrazione dell'istruzione probatoria e ciò in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale mancato di motivare in ordine alla questione sollevata dalla difesa con memoria depositata, ritualmente, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato 1. Va preliminarmente evidenziato che con PEC del 6.10.2022 la difesa dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il differimento dell'udienza fissata in data odierna, essendo impegnato nella stessa data in un'altra udienza- fissata in data precedente- innanzi al Tribunale di Lecco per la difesa di un imputato detenuto. Tale istanza non può trovare accoglimento, dovendo richiamarsi i principi già affermati da questa Corte, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n.32864 del 15/07/2022, Rv. 283415). 2. Generico e comunque infondato si presenta il primo motivo di ricorso, circa la qualità di amministratore di fatto dell'imputato. All'uopo, va premesso che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell -iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. 5, 14.4.2003, n. 22413, Sidoli, rv. 224948; Cass., sez. 1, 12.5.2006, n. 18464, Ponciroli, rv. 234254). In conclusione, può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui alla L. Fall., artt. 216 e 223, vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez. 5, 13.4.2006, n. 19145, Binda e altro, rv. 234428). Orbene, la Corte territoriale, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, si è mossa nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. Ed invero, il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato è stato ricavato dal fatto che lo stesso fosse destinatario di una procura, che sebbene denominata "speciale" prevedeva la possibilità di compiere una serie vasta di atti in rappresentanza della società comprendendo le operazioni bancarie e finanziarie. Peraltro l'amministratore di diritto della società, [OSCURATO:PERSONA], succeduto all'imputato nel 2008 nella gestione di diritto cella società, dichiarava di essere stato un mero prestanome, che aveva accettato l'incarico, perché aveva necessità di soldi e ogni tanto si recava ad apporre delle firme su indicazione di [OSCURATO:PERSONA] amministratore effettivo della società. [OSCURATO:PERSONA], ulteriore amministratore di diritto sino al fallimento, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle del Balistreri circa il ruolo del Villa di effettivo gestore della società ed il suo ruolo di prestanome dedito alla firma di documenti, così come le dichiarazioni dei dipendenti della società del pari hanno riscontrato il ruolo di gestore effettivo dell'imputato.Tali elementi nel loro complesso danno conto della correttezza delle valutazioni della Corte territoriale, circa il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato della società fallita, una volta dismesso il suo ruolo formale. 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, circa la mancata analisi da parte della Corte territoriale delle deduzioni sviluppate nella memoria ex art. 121 c.p.p. e della documentazione ad essa allegata, quanto al reato di cui al capo a.2), atteso che le deduzioni svolte non si confrontano con il dato messo in risalto nella sentenza impugnata, secondo cui il fatto che il prelievo e l'incasso di tali somme non siano stati effettuati materialmente dall'imputato, non esclude la sua responsabilità quale amministratore di fatto, titolare della procura suddetta. Ciò in linea con i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art.2639 c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40 c.p., comma 2, (cfr. Cass., sez. 5, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. 5, 2/3/2011, n. 15065, Guadagnoli e altro, rv. 250094). Le ulteriori deduzioni svolte, poi, si traducono in censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità siccome tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). 4. Del tutto generico si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata rinnovazione dell'istruzione probatoria in violazione dell'art. 603 c.p.p., senza indicare esattamente le ragioni per le quali le prove richieste nel contesto motivazionale delle sentenza di merito sia da ritenersi decisivo. Sul punto è sufficiente richiamare i principi di legittimità, secondo cui, alla rinnovazioné dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità, unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che o stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Rv. 256228). In tema di ricorso per cassazione, infatti, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014). 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichidra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente sa [OSCURATO:PERSONA] ('7( CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA19 GEN 1.1Li [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE 9.3DL§ 'o9rvi,-;v.L ucAttA,;zi,,( ekeelk e \\
Sentenza Cassazione n. 02225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris