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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22497/2026

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to, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di Roma in data 19 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione in quanto ritenutocolpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, delreato previsto dall’art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, per avere,quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 22 marzo 2005al 2 marzo 2010, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 9dicembre 2016, dissipato i beni sociali mediante il rilascio di una fideiussione infavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controllata al 100% dalla fallita (capo 2), nonchédel reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, per avereaggravato il dissesto societario e concorso a cagionare, con dolo, il fallimento dellasocietà, mediante il mancato pagamento delle imposte dal 2005 al 2010 (capo 3).1.1.

Con sentenza in data 27 giugno 2025, la Corte di appello di Roma, inparziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cuial capo 2) perché il fatto non costituisce reato, con esclusione dell’aggravante deipiù fatti di bancarotta, per l’effetto rideterminando la pena, in ragione delle giàconcesse attenuanti generiche, in due anni di reclusione, nonché disponendo lacorrispondente riduzione delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimocomma, legge fall. e la revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubbliciuffici.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendoquattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42e 43 cod. pen. e 223, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 (attuale art. 322C.C.I.I.), nonché la mancanza, l’apparenza e la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla sussistenza del dolo del delitto di bancarottafraudolenta da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.Pur non essendo in discussione che le operazioni dolose previste da talefattispecie possano consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazionifiscali e previdenziali, la norma incriminatrice richiederebbe che tali condotte,essendo il frutto di scelte preordinate alla sistematica omissione di quegliadempimenti, causino o aggravino il dissesto della società, sempre che l’agentepossa prevedere il dissesto quale effetto della condotta antidoverosa.

Pertanto, laCorte territoriale avrebbe dovuto verificare se, in ciascun momento in cuil’amministratore aveva operato le scelte contestate, egli fosse consapevole evolesse realizzare operazioni prodromiche al dissesto, ovvero intendesse porre inessere una complessiva condotta idonea a determinare un pregiudizio patrimonialein violazione dei doveri e in contrasto con gli interessi della società, nonché se ildissesto fosse prevedibile.Di ciò non vi sarebbe traccia nella sentenza impugnata, che fonderebbe laresponsabilità sulla volontarietà dell’omissione dei tributi nel quinquennioconsiderato, senza però valutare le condizioni economiche dell’impresa nei singoliesercizi, la prevedibilità del dissesto al momento di ciascuna omissione, nonché lapossibilità che l’imprenditore disponesse, in ciascun anno, di informazioni idoneea prevedere l’insorgenza di uno stato di insolvenza irreversibile.

Inoltre, lamotivazione sarebbe poco coerente nella parte in cui svaluterebbe il fatto che lerisorse disponibili venivano destinate prioritariamente alla soddisfazione delleobbligazioni verso fornitori e lavoratori dipendenti, nell’ambito di un tentativo dirazionale allocazione dei mezzi volto a salvaguardare l’operatività dell’azienda e,con essa, la possibilità futura di far fronte anche ai debiti fiscali.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla prevedibilità del dissesto, ritenuta nel corso deimedesimi anni, al contempo, insussistente e sussistente.La motivazione sarebbe contraddittoria rispetto a ciò che la Corte territorialeavrebbe accertato con riferimento al capo 2), ovvero che, nell’agosto 2007,l’assumere un’obbligazione di rilevante importo in favore della controllata avevarappresentato un’operazione «non sorretta dalla consapevolezza e volontàdell’imputato di porre in pericolo la fallita».

Tale affermazione sarebbe logicamenteincompatibile con la pretesa di ravvisare, già dal 2005, il dolo della bancarotta daoperazioni dolose.

Infatti, se nel 2007 l’imputato non aveva dubbi sul fatto che lasocietà fosse in bonis, al punto da assumere impegni fideiussori per cifre moltopiù elevate di quelle relative ai debiti d’imposta, sarebbe illogico ipotizzare cheegli, negli anni precedenti, fosse consapevole che il mancato pagamento delleimposte avrebbe potuto determinare il dissesto della società, tanto più che ilfallimento era sopravvenuto a distanza di circa nove anni dal fatto.Né verrebbe spiegato per quale ragione la previsione del rischio dovrebbeessere qualificata come dolo eventuale anziché come colpa cosciente, avendol’imputato ritenuto di poter superare le difficoltà e riportare la società in equilibrio.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla prevedibilità del dissesto nel delitto di cui al capo 3),rispetto al giudicato della sentenza n. 856/2025, Tribunale di Roma, depositata il23 gennaio 2025, che avrebbe assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta da operazioni dolosedella società controllata dalla fallita - la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quel frangente sisarebbe accertato che l’imputato non aveva alcuna volontà di porre in pericolol’impresa, escludendosi espressamente il dolo di dissesto pur in presenza delmancato assolvimento degli obblighi fiscali.

Tale pronuncia, ormai definitiva,riguarderebbe il medesimo soggetto, lo stesso arco temporale e una condottaposta in essere nell’ambito di una controllata; e, tuttavia, essa perverrebbe a unaconclusione opposta rispetto a quella oggetto del presente procedimento.Nondimeno, sarebbe illogico sostenere che l’imputato, da un lato, confidassenella solvibilità e produttività della controllata (essendo stato escluso, anche sullabase della sentenza irrevocabile, che l’imputato potesse accettare il rischio deldissesto della controllata), dall’altro lato, si rappresentasse e accettasse il rischiodel dissesto della controllante, la cui stabilità dipendeva anche dalla continuitàgestionale e produttiva della partecipata.Dunque, la Corte avrebbe dovuto operare una specifica, puntuale e logicaconfutazione dell’argomento difensivo, e non limitarsi ad affermare che levalutazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fondassero su circostanze provatema «non estensibili alla fallita, soggetto distinto dalla prima e titolare di propri eautonomi obblighi erariali da adempiere con risorse proprie».

Né sarebbe logicoche l’imputato agisse con l’intento di garantire la sopravvivenza della controllatae, al contempo, di cagionare o aggravare il dissesto della controllante.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al quinto motivo diappello concernente la riqualificazione del fatto di cui al capo 3) come bancarottasemplice patrimoniale, non essendo emersa dal processo una volontà diretta aprovocare il dissesto, né una accettazione del relativo rischio.

Ciò in quantol’imputato avrebbe cercato di mantenere in vita l’impresa mediante scelteimprenditoriali finalizzate a scongiurarne il blocco, tenuto conto dei cospicui crediticommerciali della società verso i clienti.La Corte territoriale, tuttavia, non si sarebbe pronunciata sulla richiestadifensiva, incorrendo nel vizio di motivazione apparente.

In particolare, muovendodalla distinzione tra il dolo eventuale e colpa cosciente, la Corte territoriale avrebbedovuto precisare perché la condotta dell’imputato fosse sorretta da unaaccettazione del rischio di dissesto, anche a costo di causare l’evento lesivo,oppure una semplice imprudenza gestionale, riconducibile all’art. 217 legge fall.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Giova premettere, per una migliore comprensione della vicenda, cheoriginariamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano state ipotizzate due fattispecieincriminatrici.2.1.

Con riferimento alla prima ipotesi delittuosa, contestata al capo 2), ilTribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato in relazione a condottedi dissipazione del patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui erastato amministratore unico, realizzate attraverso la prestazione, in presenza diuna situazione di dissesto, di una fideiussione a favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000s.r.l., partecipata al 100% dalla fallita e della quale egli era stato, parimenti,amministratore unico, a causa della quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promosso istanzadi fallimento.

In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto che la naturafraudolenta dell’operazione emergesse dal fatto che, al momento in cui era stataassunta la fideiussione, entrambe le società versavano in una situazioneeconomica tutt’altro che florida, posto che, con riferimento alla fallita, essa avevaun consistente debito nei confronti dell’erario.La Corte di appello, invece, accogliendo i rilievi formulati con l’atto diimpugnazione, ha riconosciuto che l’imputato, nell’assumere la fideiussione, nonfosse consapevole, né avesse l’intento di porre in pericolo la società poi fallita.

Inparticolare, la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse deciso di revocare il beneficio inragione della crisi di entrambe le società non sarebbe stata in alcun modocomprovata.

Inoltre, l’illiceità dell’operazione doveva essere esclusa in quanto lafideiussione era stata assunta a favore di una società attiva sul mercato, la quale,sulla base dei dati di bilancio, era solvibile, sicché essa non poneva in pericolo lasolvibilità della garante, in quel momento priva di particolari criticità, comeaccertato dall’istruttoria di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva richiesto la fideiussione e avevaconcesso l’anticipazione dopo un’approfondita valutazione sulla solvibilità delle duesocietà.

Dunque, la Corte territoriale ha anche ritenuto privo di riscontro lo statodi dissesto della fallita al momento del rilascio della fideiussione, alla luce delbilancio d’esercizio relativo al 2006 e dello stato patrimoniale riferito alla primaparte del 2007, che davano atto della piena solvibilità di entrambe le società.Pertanto, l’insolvenza della garantita era «scaturita da fatti sopravvenuti e quindinon prevedibili al momento dell’assunzione dell’obbligo da parte della fallita»,come emerso dalla consulenza tecnica della difesa, essendo il fallimento comunquesopravvenuto a distanza di circa nove anni dal fatto.2.2.

Con riferimento al delitto contestato al capo 3), il Tribunale avevariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale daoperazioni dolose, per avere, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aggravato il dissesto societario e concorso, quindi, a cagionare,con dolo, tramite il mancato pagamento sistematico delle imposte dal 2005 al2010, il fallimento della società, intervenuto a fronte di un debito tributario pari a334.973,03 euro, rappresentante parte rilevante del passivo, pari a 805.879,10euro.

Secondo il Tribunale, le condotte contestate, consumate nel periodo digestione dell’imputato, si configuravano come una forma di reiterata e sistematicaomissione dei pagamenti attuata per ben cinque anni, sicché doveva ritenersi,considerate le condizioni critiche della società, che si trattasse di una strategiadeliberata, sicché esse dovevano ritenersi assistite dal dolo.La Corte di appello, del pari, ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva,sia in relazione all’ammontare del debito erariale, calcolato in soli 192.861,85 eurodal consulente, atteso che il computo del consulente tecnico della difesa non avevatenuto conto degli interessi e delle sanzioni legate al mancato pagamento; sia inrelazione alla giustificazione addotta, connessa alla necessità di corrispondere ildovuto ai dipendenti e ai fornitori, trattandosi di circostanza priva di rilievoscusante o scriminante e, in ogni caso, rimasta indimostrata; sia, soprattutto, perquanto di rilievo in questa sede, in relazione al fatto che l’inadempimento totaledegli obblighi tributari, protratto per ben cinque anni, imponeva di ritenere cheesso fosse sorretto quantomeno dalla consapevolezza che esso poteva mettere arischio la solvibilità della società.Più precisamente, la Corte territoriale ha ritenuto che il totale e permanenteinadempimento agli obblighi erariali, protratto per circa cinque anni, configurasseun’operazione dolosa, che aveva concorso, assieme al debito contratto con laUnicredit nell’ambito dell’operazione di cui al capo 2), ad aggravare lo stato diinsolvenza e a determinare la successiva declaratoria di fallimento.La Corte territoriale ha anche escluso la rilevanza della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2025, ormai irrevocabile, che ha assolto l’imputatoper un fatto identico, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] 2000, in cui l’imputato avevadato priorità al pagamento dei creditori più direttamente incidenti sul processoproduttivo aziendale; e in cui il Tribunale, tenuto anche conto della distanza tra lagestione dell’imputato e il fallimento, aveva escluso la connessione tra le condottedolose e il dissesto della società.

Dalla sentenza, infatti, la Corte ha ricavato laconferma che, al momento della stipula del contratto di fideiussione, la EdilGregoriana era perfettamente in salute e che la sua crisi era scaturita dal ritardoe dall’omissione del pagamento da parte del suo maggior interlocutorecommerciale, fatto imprevedibile per l’imputato.

Viceversa, quanto al delitto di cuial capo 3), la Corte ha escluso che lo iato temporale fra gli inadempimenti e ilfallimento rilevasse ai fini dell’esclusione del nesso tra l’operazione e il fallimento,potendo quest’ultimo intervenire in ogni momento, in maniera del tuttoindipendente dalla consapevolezza e dalla volontà del soggetto attivo.

Viceversa,il nesso fra l’inadempimento e lo stato di insolvenza, nella specie, non potevaragionevolmente porsi in dubbio ove si consideri che il debito erariale maturato,per cinque anni durante la gestione dell’imputato, copriva il 50% dello statopassivo.

In ogni caso, l’inadempimento non poteva essere giustificato dallanecessità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti nel corso della vita dellasocietà, non essendo emerso che l’imprenditore avesse cercato di saldare anche idebiti erariali.

Inoltre, le circostanze valorizzate dalla sentenza erano riferibili, invia esclusiva, alla [OSCURATO:PERSONA] 2000, sicché non erano estensibili alla fallita,non potendo, quindi, la sentenza del Tribunale di Roma avere alcuna valenza conriferimento al delitto di cui al capo 3).3.

Tanto premesso, e volgendo lo sguardo alla configurazione del delittocontestato al capo 3), va ricordato che l’art. 223, legge fall., rubricato «fatti dibancarotta fraudolenta», disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. impropria,applicabili ai componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitalidichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.3.1.

Mentre il primo comma estende a coloro che rivestono quelle qualifiche lapunibilità per i fatti ascritti all’imprenditore individuale dall’art. 216, legge fall., ilsecondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, oconcorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fattiprevisti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod.civ.; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.3.2.

In particolare, nelle ipotesi previste dal n. 2 del secondo comma, ilfallimento è evento del reato, il quale consegue a un dissesto provocato dallecondotte ivi previste, di natura depauperativa, rispetto alle quali l’elementosoggettivo si atteggia diversamente.

Infatti, mentre in una prima ipotesi ilfallimento deve essere stato cagionato con dolo, sicché l’evento del reato deverientrare nel fuoco della rappresentazione e volizione dell’agente, nella secondaipotesi, cui si riferisce la contestazione a carico dell’odierno imputato, in dolo devesorreggere i comportamenti (le operazioni, appunto) che hanno condotto la societàal fallimento.3.3.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 223, secondo comma, n. 2,seconda ipotesi, legge fall. punisce ogni comportamento di amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri adessi imposti dalla legge e che abbia cagionato, o contribuito a cagionare, ilfallimento.Le «operazioni dolose» che hanno determinato il fallimento devono comportareun depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, ovveroun tipo di pregiudizio patrimoniale discendente non direttamente dall’azionedannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione),bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasiiniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atticoordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] RisparmioDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313 - 01).La stessa giurisprudenza ha, inoltre, affermato che le «operazioni dolose»possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possonoconsistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per lasalute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l’impresa.

In particolare, per quanto qui di interesse, si è ritenuto che larelativa nozione si estenda a tutte le condotte di sistematica elusione dei doveriimposti dalla legge all’organo amministrativo, ivi comprese quelle di metodicoinadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevolescelta gestionale della società, da cui consegua il prevedibile aumentodell’esposizione debitoria nei confronti dell’erario e il possibile dissesto dell’impresaa cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del debito, degliinteressi e delle relative sanzioni (Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025, dep. 2026, Vita,Rv. 289457 - 01; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01).3.4.

Quanto, poi, all’elemento soggettivo, mentre nel caso dell’altra fattispecieprevista dal n. 2, comma secondo, art. 223, legge fall., relativa alla causazione“dolosa” del fallimento, l’agente deve rappresentarsi e volere, oltre la condotta aforma libera, l’evento del reato, nell’ipotesi della bancarotta fraudolenta daoperazioni dolose, il dolo deve sorreggere soltanto i comportamenti che hannocondotto la società al fallimento e non anche quest’ultimo, nemmeno nella formadel dolo eventuale.

Nondimeno, il consolidato indirizzo della giurisprudenza dilegittimità ritiene necessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore diporre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoielementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi dellasocietà, laddove il dissesto deve essere soltanto prevedibile effetto della condottaantidoverosa (così Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, Grottaroli, Rv. 289874 - 01;Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, CassaDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315 - 01).

Tale prevedibilità, peraltro, deveessere apprezzata in concreto, valorizzando tutti gli elementi del caso specifico,dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti, dietro cui puònascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01).4.

Le considerazioni che precedono rivelano, sotto un primo profilo,l’infondatezza delle argomentazioni difensive con cui, relativamente al coefficientesoggettivo, si afferma, in maniera cursoria, che l’evento del dissesto debba essereassistito dal dolo eventuale.E, tuttavia, esso coglie, invece, nel segno laddove deduce il vizio motivazionalein relazione al profilo della concreta prevedibilità del dissesto.In proposito, va osservato che, in apparenza, la Corte territoriale parrebbeargomentare in maniera inappuntabile circa le ragioni per cui il dissesto potesseessere, in concreto, prevedibile dall’imputato, a partire dal rilievo che il mancatoversamento delle imposte, protrattosi per ben 5 anni, a partire dalla sceltaimprenditoriale di privilegiare il pagamento dei fornitori, non possa checomportare, in capo all’agente, la consapevolezza, o quantomeno larappresentazione della probabilità di un aggravamento della situazionepatrimoniale della società e, dunque, della prevedibilità del dissesto.Tuttavia, la sentenza impugnata rivela un insuperabile profilo dicontraddittorietà e, in definitiva, di complessiva illogicità, allorché nel prendere inesame il delitto contestato al capo 2), la Corte riconosce che, quantomeno fino al2007, la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come anche la garantita, era inbonis, tanto che la fideiussione rilasciata per un rilevante importo non consentiva,in presenza di un contesto economico tranquillizzante, di ritenere probabile ilsuccessivo precipitare della situazione societaria.E allora, se la Corte territoriale accede a una siffatta ricostruzione, la quale hacondotto alla pronuncia assolutoria in relazione al delitto contestato al capo 2),essa avrebbe dovuto spiegare per quale ragione, negli stessi anni, ossia dal 2005-2006, il mancato pagamento delle imposte potesse, invece, rendere prevedibile ilverificarsi di una situazione di dissesto.

Infatti, se si ammette che, nel 2007, lasocietà non presentava segnali di allerta che avrebbero potuto indurre l’imputatoa prefigurarsi un possibile dissesto, tanto da giustificare la prestazione di unafideiussione alla controllata, allora sarebbe stato necessario spiegare perché, neglianni 2005 e 2006, potesse configurarsi una bancarotta fiscale sul presupposto diuna prevedibilità del dissesto.E, al contempo, la Corte territoriale avrebbe dovuto illustrare le ragioni per lequali, negli anni successivi, dovesse ritenersi che la situazione economica dellasocietà fosse sensibilmente peggiorata e, dunque, per quale ragione, in quell’arcotemporale, fosse divenuto prevedibile il successivo deteriorarsi della situazionepatrimoniale e il verificarsi del dissesto, atteso che, sul punto, la sentenzaimpugnata è sostanzialmente silente, non riportandosi in maniera specifica lasituazione economica della società, che sarebbe fallita a diversi anni di distanza.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame,ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Roma in data 19 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione in quanto ritenutocolpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, delreato previsto dall’art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, per avere,quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 22 marzo 2005al 2 marzo 2010, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 9dicembre 2016, dissipato i beni sociali mediante il rilascio di una fideiussione infavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controllata al 100% dalla fallita (capo 2), nonchédel reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, per avereaggravato il dissesto societario e concorso a cagionare, con dolo, il fallimento dellasocietà, mediante il mancato pagamento delle imposte dal 2005 al 2010 (capo 3).1.1. Con sentenza in data 27 giugno 2025, la Corte di appello di Roma, inparziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cuial capo 2) perché il fatto non costituisce reato, con esclusione dell’aggravante deipiù fatti di bancarotta, per l’effetto rideterminando la pena, in ragione delle giàconcesse attenuanti generiche, in due anni di reclusione, nonché disponendo lacorrispondente riduzione delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimocomma, legge fall. e la revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubbliciuffici.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendoquattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42e 43 cod. pen. e 223, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 (attuale art. 322C.C.I.I.), nonché la mancanza, l’apparenza e la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla sussistenza del dolo del delitto di bancarottafraudolenta da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.Pur non essendo in discussione che le operazioni dolose previste da talefattispecie possano consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazionifiscali e previdenziali, la norma incriminatrice richiederebbe che tali condotte,essendo il frutto di scelte preordinate alla sistematica omissione di quegliadempimenti, causino o aggravino il dissesto della società, sempre che l’agentepossa prevedere il dissesto quale effetto della condotta antidoverosa. Pertanto, laCorte territoriale avrebbe dovuto verificare se, in ciascun momento in cuil’amministratore aveva operato le scelte contestate, egli fosse consapevole evolesse realizzare operazioni prodromiche al dissesto, ovvero intendesse porre inessere una complessiva condotta idonea a determinare un pregiudizio patrimonialein violazione dei doveri e in contrasto con gli interessi della società, nonché se ildissesto fosse prevedibile.Di ciò non vi sarebbe traccia nella sentenza impugnata, che fonderebbe laresponsabilità sulla volontarietà dell’omissione dei tributi nel quinquennioconsiderato, senza però valutare le condizioni economiche dell’impresa nei singoliesercizi, la prevedibilità del dissesto al momento di ciascuna omissione, nonché lapossibilità che l’imprenditore disponesse, in ciascun anno, di informazioni idoneea prevedere l’insorgenza di uno stato di insolvenza irreversibile. Inoltre, lamotivazione sarebbe poco coerente nella parte in cui svaluterebbe il fatto che lerisorse disponibili venivano destinate prioritariamente alla soddisfazione delleobbligazioni verso fornitori e lavoratori dipendenti, nell’ambito di un tentativo dirazionale allocazione dei mezzi volto a salvaguardare l’operatività dell’azienda e,con essa, la possibilità futura di far fronte anche ai debiti fiscali.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla prevedibilità del dissesto, ritenuta nel corso deimedesimi anni, al contempo, insussistente e sussistente.La motivazione sarebbe contraddittoria rispetto a ciò che la Corte territorialeavrebbe accertato con riferimento al capo 2), ovvero che, nell’agosto 2007,l’assumere un’obbligazione di rilevante importo in favore della controllata avevarappresentato un’operazione «non sorretta dalla consapevolezza e volontàdell’imputato di porre in pericolo la fallita». Tale affermazione sarebbe logicamenteincompatibile con la pretesa di ravvisare, già dal 2005, il dolo della bancarotta daoperazioni dolose. Infatti, se nel 2007 l’imputato non aveva dubbi sul fatto che lasocietà fosse in bonis, al punto da assumere impegni fideiussori per cifre moltopiù elevate di quelle relative ai debiti d’imposta, sarebbe illogico ipotizzare cheegli, negli anni precedenti, fosse consapevole che il mancato pagamento delleimposte avrebbe potuto determinare il dissesto della società, tanto più che ilfallimento era sopravvenuto a distanza di circa nove anni dal fatto.Né verrebbe spiegato per quale ragione la previsione del rischio dovrebbeessere qualificata come dolo eventuale anziché come colpa cosciente, avendol’imputato ritenuto di poter superare le difficoltà e riportare la società in equilibrio.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla prevedibilità del dissesto nel delitto di cui al capo 3),rispetto al giudicato della sentenza n. 856/2025, Tribunale di Roma, depositata il23 gennaio 2025, che avrebbe assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta da operazioni dolosedella società controllata dalla fallita - la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quel frangente sisarebbe accertato che l’imputato non aveva alcuna volontà di porre in pericolol’impresa, escludendosi espressamente il dolo di dissesto pur in presenza delmancato assolvimento degli obblighi fiscali. Tale pronuncia, ormai definitiva,riguarderebbe il medesimo soggetto, lo stesso arco temporale e una condottaposta in essere nell’ambito di una controllata; e, tuttavia, essa perverrebbe a unaconclusione opposta rispetto a quella oggetto del presente procedimento.Nondimeno, sarebbe illogico sostenere che l’imputato, da un lato, confidassenella solvibilità e produttività della controllata (essendo stato escluso, anche sullabase della sentenza irrevocabile, che l’imputato potesse accettare il rischio deldissesto della controllata), dall’altro lato, si rappresentasse e accettasse il rischiodel dissesto della controllante, la cui stabilità dipendeva anche dalla continuitàgestionale e produttiva della partecipata.Dunque, la Corte avrebbe dovuto operare una specifica, puntuale e logicaconfutazione dell’argomento difensivo, e non limitarsi ad affermare che levalutazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fondassero su circostanze provatema «non estensibili alla fallita, soggetto distinto dalla prima e titolare di propri eautonomi obblighi erariali da adempiere con risorse proprie». Né sarebbe logicoche l’imputato agisse con l’intento di garantire la sopravvivenza della controllatae, al contempo, di cagionare o aggravare il dissesto della controllante.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al quinto motivo diappello concernente la riqualificazione del fatto di cui al capo 3) come bancarottasemplice patrimoniale, non essendo emersa dal processo una volontà diretta aprovocare il dissesto, né una accettazione del relativo rischio. Ciò in quantol’imputato avrebbe cercato di mantenere in vita l’impresa mediante scelteimprenditoriali finalizzate a scongiurarne il blocco, tenuto conto dei cospicui crediticommerciali della società verso i clienti.La Corte territoriale, tuttavia, non si sarebbe pronunciata sulla richiestadifensiva, incorrendo nel vizio di motivazione apparente. In particolare, muovendodalla distinzione tra il dolo eventuale e colpa cosciente, la Corte territoriale avrebbedovuto precisare perché la condotta dell’imputato fosse sorretta da unaaccettazione del rischio di dissesto, anche a costo di causare l’evento lesivo,oppure una semplice imprudenza gestionale, riconducibile all’art. 217 legge fall.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Giova premettere, per una migliore comprensione della vicenda, cheoriginariamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano state ipotizzate due fattispecieincriminatrici.2.1. Con riferimento alla prima ipotesi delittuosa, contestata al capo 2), ilTribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato in relazione a condottedi dissipazione del patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui erastato amministratore unico, realizzate attraverso la prestazione, in presenza diuna situazione di dissesto, di una fideiussione a favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000s.r.l., partecipata al 100% dalla fallita e della quale egli era stato, parimenti,amministratore unico, a causa della quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promosso istanzadi fallimento. In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto che la naturafraudolenta dell’operazione emergesse dal fatto che, al momento in cui era stataassunta la fideiussione, entrambe le società versavano in una situazioneeconomica tutt’altro che florida, posto che, con riferimento alla fallita, essa avevaun consistente debito nei confronti dell’erario.La Corte di appello, invece, accogliendo i rilievi formulati con l’atto diimpugnazione, ha riconosciuto che l’imputato, nell’assumere la fideiussione, nonfosse consapevole, né avesse l’intento di porre in pericolo la società poi fallita. Inparticolare, la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse deciso di revocare il beneficio inragione della crisi di entrambe le società non sarebbe stata in alcun modocomprovata. Inoltre, l’illiceità dell’operazione doveva essere esclusa in quanto lafideiussione era stata assunta a favore di una società attiva sul mercato, la quale,sulla base dei dati di bilancio, era solvibile, sicché essa non poneva in pericolo lasolvibilità della garante, in quel momento priva di particolari criticità, comeaccertato dall’istruttoria di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva richiesto la fideiussione e avevaconcesso l’anticipazione dopo un’approfondita valutazione sulla solvibilità delle duesocietà. Dunque, la Corte territoriale ha anche ritenuto privo di riscontro lo statodi dissesto della fallita al momento del rilascio della fideiussione, alla luce delbilancio d’esercizio relativo al 2006 e dello stato patrimoniale riferito alla primaparte del 2007, che davano atto della piena solvibilità di entrambe le società.Pertanto, l’insolvenza della garantita era «scaturita da fatti sopravvenuti e quindinon prevedibili al momento dell’assunzione dell’obbligo da parte della fallita»,come emerso dalla consulenza tecnica della difesa, essendo il fallimento comunquesopravvenuto a distanza di circa nove anni dal fatto.2.2. Con riferimento al delitto contestato al capo 3), il Tribunale avevariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale daoperazioni dolose, per avere, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aggravato il dissesto societario e concorso, quindi, a cagionare,con dolo, tramite il mancato pagamento sistematico delle imposte dal 2005 al2010, il fallimento della società, intervenuto a fronte di un debito tributario pari a334.973,03 euro, rappresentante parte rilevante del passivo, pari a 805.879,10euro. Secondo il Tribunale, le condotte contestate, consumate nel periodo digestione dell’imputato, si configuravano come una forma di reiterata e sistematicaomissione dei pagamenti attuata per ben cinque anni, sicché doveva ritenersi,considerate le condizioni critiche della società, che si trattasse di una strategiadeliberata, sicché esse dovevano ritenersi assistite dal dolo.La Corte di appello, del pari, ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva,sia in relazione all’ammontare del debito erariale, calcolato in soli 192.861,85 eurodal consulente, atteso che il computo del consulente tecnico della difesa non avevatenuto conto degli interessi e delle sanzioni legate al mancato pagamento; sia inrelazione alla giustificazione addotta, connessa alla necessità di corrispondere ildovuto ai dipendenti e ai fornitori, trattandosi di circostanza priva di rilievoscusante o scriminante e, in ogni caso, rimasta indimostrata; sia, soprattutto, perquanto di rilievo in questa sede, in relazione al fatto che l’inadempimento totaledegli obblighi tributari, protratto per ben cinque anni, imponeva di ritenere cheesso fosse sorretto quantomeno dalla consapevolezza che esso poteva mettere arischio la solvibilità della società.Più precisamente, la Corte territoriale ha ritenuto che il totale e permanenteinadempimento agli obblighi erariali, protratto per circa cinque anni, configurasseun’operazione dolosa, che aveva concorso, assieme al debito contratto con laUnicredit nell’ambito dell’operazione di cui al capo 2), ad aggravare lo stato diinsolvenza e a determinare la successiva declaratoria di fallimento.La Corte territoriale ha anche escluso la rilevanza della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2025, ormai irrevocabile, che ha assolto l’imputatoper un fatto identico, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] 2000, in cui l’imputato avevadato priorità al pagamento dei creditori più direttamente incidenti sul processoproduttivo aziendale; e in cui il Tribunale, tenuto anche conto della distanza tra lagestione dell’imputato e il fallimento, aveva escluso la connessione tra le condottedolose e il dissesto della società. Dalla sentenza, infatti, la Corte ha ricavato laconferma che, al momento della stipula del contratto di fideiussione, la EdilGregoriana era perfettamente in salute e che la sua crisi era scaturita dal ritardoe dall’omissione del pagamento da parte del suo maggior interlocutorecommerciale, fatto imprevedibile per l’imputato. Viceversa, quanto al delitto di cuial capo 3), la Corte ha escluso che lo iato temporale fra gli inadempimenti e ilfallimento rilevasse ai fini dell’esclusione del nesso tra l’operazione e il fallimento,potendo quest’ultimo intervenire in ogni momento, in maniera del tuttoindipendente dalla consapevolezza e dalla volontà del soggetto attivo. Viceversa,il nesso fra l’inadempimento e lo stato di insolvenza, nella specie, non potevaragionevolmente porsi in dubbio ove si consideri che il debito erariale maturato,per cinque anni durante la gestione dell’imputato, copriva il 50% dello statopassivo. In ogni caso, l’inadempimento non poteva essere giustificato dallanecessità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti nel corso della vita dellasocietà, non essendo emerso che l’imprenditore avesse cercato di saldare anche idebiti erariali. Inoltre, le circostanze valorizzate dalla sentenza erano riferibili, invia esclusiva, alla [OSCURATO:PERSONA] 2000, sicché non erano estensibili alla fallita,non potendo, quindi, la sentenza del Tribunale di Roma avere alcuna valenza conriferimento al delitto di cui al capo 3).3. Tanto premesso, e volgendo lo sguardo alla configurazione del delittocontestato al capo 3), va ricordato che l’art. 223, legge fall., rubricato «fatti dibancarotta fraudolenta», disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. impropria,applicabili ai componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitalidichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.3.1. Mentre il primo comma estende a coloro che rivestono quelle qualifiche lapunibilità per i fatti ascritti all’imprenditore individuale dall’art. 216, legge fall., ilsecondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, oconcorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fattiprevisti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod.civ.; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.3.2. In particolare, nelle ipotesi previste dal n. 2 del secondo comma, ilfallimento è evento del reato, il quale consegue a un dissesto provocato dallecondotte ivi previste, di natura depauperativa, rispetto alle quali l’elementosoggettivo si atteggia diversamente. Infatti, mentre in una prima ipotesi ilfallimento deve essere stato cagionato con dolo, sicché l’evento del reato deverientrare nel fuoco della rappresentazione e volizione dell’agente, nella secondaipotesi, cui si riferisce la contestazione a carico dell’odierno imputato, in dolo devesorreggere i comportamenti (le operazioni, appunto) che hanno condotto la societàal fallimento.3.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 223, secondo comma, n. 2,seconda ipotesi, legge fall. punisce ogni comportamento di amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri adessi imposti dalla legge e che abbia cagionato, o contribuito a cagionare, ilfallimento.Le «operazioni dolose» che hanno determinato il fallimento devono comportareun depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, ovveroun tipo di pregiudizio patrimoniale discendente non direttamente dall’azionedannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione),bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasiiniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atticoordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] RisparmioDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313 - 01).La stessa giurisprudenza ha, inoltre, affermato che le «operazioni dolose»possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possonoconsistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per lasalute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l’impresa. In particolare, per quanto qui di interesse, si è ritenuto che larelativa nozione si estenda a tutte le condotte di sistematica elusione dei doveriimposti dalla legge all’organo amministrativo, ivi comprese quelle di metodicoinadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevolescelta gestionale della società, da cui consegua il prevedibile aumentodell’esposizione debitoria nei confronti dell’erario e il possibile dissesto dell’impresaa cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del debito, degliinteressi e delle relative sanzioni (Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025, dep. 2026, Vita,Rv. 289457 - 01; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01).3.4. Quanto, poi, all’elemento soggettivo, mentre nel caso dell’altra fattispecieprevista dal n. 2, comma secondo, art. 223, legge fall., relativa alla causazione“dolosa” del fallimento, l’agente deve rappresentarsi e volere, oltre la condotta aforma libera, l’evento del reato, nell’ipotesi della bancarotta fraudolenta daoperazioni dolose, il dolo deve sorreggere soltanto i comportamenti che hannocondotto la società al fallimento e non anche quest’ultimo, nemmeno nella formadel dolo eventuale. Nondimeno, il consolidato indirizzo della giurisprudenza dilegittimità ritiene necessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore diporre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoielementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi dellasocietà, laddove il dissesto deve essere soltanto prevedibile effetto della condottaantidoverosa (così Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, Grottaroli, Rv. 289874 - 01;Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, CassaDi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315 - 01). Tale prevedibilità, peraltro, deveessere apprezzata in concreto, valorizzando tutti gli elementi del caso specifico,dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti, dietro cui puònascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01).4. Le considerazioni che precedono rivelano, sotto un primo profilo,l’infondatezza delle argomentazioni difensive con cui, relativamente al coefficientesoggettivo, si afferma, in maniera cursoria, che l’evento del dissesto debba essereassistito dal dolo eventuale.E, tuttavia, esso coglie, invece, nel segno laddove deduce il vizio motivazionalein relazione al profilo della concreta prevedibilità del dissesto.In proposito, va osservato che, in apparenza, la Corte territoriale parrebbeargomentare in maniera inappuntabile circa le ragioni per cui il dissesto potesseessere, in concreto, prevedibile dall’imputato, a partire dal rilievo che il mancatoversamento delle imposte, protrattosi per ben 5 anni, a partire dalla sceltaimprenditoriale di privilegiare il pagamento dei fornitori, non possa checomportare, in capo all’agente, la consapevolezza, o quantomeno larappresentazione della probabilità di un aggravamento della situazionepatrimoniale della società e, dunque, della prevedibilità del dissesto.Tuttavia, la sentenza impugnata rivela un insuperabile profilo dicontraddittorietà e, in definitiva, di complessiva illogicità, allorché nel prendere inesame il delitto contestato al capo 2), la Corte riconosce che, quantomeno fino al2007, la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come anche la garantita, era inbonis, tanto che la fideiussione rilasciata per un rilevante importo non consentiva,in presenza di un contesto economico tranquillizzante, di ritenere probabile ilsuccessivo precipitare della situazione societaria.E allora, se la Corte territoriale accede a una siffatta ricostruzione, la quale hacondotto alla pronuncia assolutoria in relazione al delitto contestato al capo 2),essa avrebbe dovuto spiegare per quale ragione, negli stessi anni, ossia dal 2005-2006, il mancato pagamento delle imposte potesse, invece, rendere prevedibile ilverificarsi di una situazione di dissesto. Infatti, se si ammette che, nel 2007, lasocietà non presentava segnali di allerta che avrebbero potuto indurre l’imputatoa prefigurarsi un possibile dissesto, tanto da giustificare la prestazione di unafideiussione alla controllata, allora sarebbe stato necessario spiegare perché, neglianni 2005 e 2006, potesse configurarsi una bancarotta fiscale sul presupposto diuna prevedibilità del dissesto.E, al contempo, la Corte territoriale avrebbe dovuto illustrare le ragioni per lequali, negli anni successivi, dovesse ritenersi che la situazione economica dellasocietà fosse sensibilmente peggiorata e, dunque, per quale ragione, in quell’arcotemporale, fosse divenuto prevedibile il successivo deteriorarsi della situazionepatrimoniale e il verificarsi del dissesto, atteso che, sul punto, la sentenzaimpugnata è sostanzialmente silente, non riportandosi in maniera specifica lasituazione economica della società, che sarebbe fallita a diversi anni di distanza.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame,ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22497/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris