CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32133/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. – intimati – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.32133/21 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 68/01/21, depositata in data 13 luglio 2021 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].– nelle more cancellata dal Registro delle Imprese - e il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un atto di recupero di crediti di imposta, relativo ai periodi di imposta dal 2015al 2017, con il quale - a seguito di PVC – si accertava una indebita fruizione di accisa ad aliquota agevolata per attività di autotrasporto merci per conto terzi, in quanto carburante utilizzato da automezzi assoggettati a fermo amministrativo, avviso cui accedeva un atto di contestazione sanzioni; che CT di primo grado di Bolzano ha accolto il ricorso in punto sanzioni; che la CT di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio e ha rigettato l’appello principale della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il socio accomandatario, anche quale legale rappresentante della società cessata; [OSCURATO:PERSONA] Parte controricorrente, con memoria depositata in data 4 ottobre 2023, ha dato atto di essersi avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 197 e 198 l. n. 197/2022 e che con successiva memoria in data 30 maggio 2024 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; che risulta, dalla documentazione allegata, è stata presentata domanda di definizione agevolata in relazione al presente giudizio; N.32133/21 R.G. Est. F. D’Aquino che il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio