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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 33489/2022

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n. 3 DECRETO Rep. sul ricorso 5177-2020 proposto da: Od.

M3ANTT.

UU.0LiNA, V11 LMILIO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 165, prussu lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2022 ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 82 che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - àvverso 1 sentenz n. 1563/7019 delle CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2019; R.G.N. 5177/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - ritualmente notificato alle controparti costituite e depositato telematicamente in data 14 ottobre 2022; rilevato che in data 19 ottobre 2022 il difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; rilevato altresì che in data 08 novembre 2022 il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno /(G,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 3 DECRETO Rep. sul ricorso 5177-2020 proposto da: Od. M3ANTT. UU.0LiNA, V11 LMILIO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 165, prussu lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2022 ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 82 che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - àvverso 1 sentenz n. 1563/7019 delle CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2019; R.G.N. 5177/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - ritualmente notificato alle controparti costituite e depositato telematicamente in data 14 ottobre 2022; rilevato che in data 19 ottobre 2022 il difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; rilevato altresì che in data 08 novembre 2022 il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno /(G,
Decreto Cassazione n. 33489/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris