CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 21936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pecorilla unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 316/2022 depositatail 28/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La controversia nasce dall’azione di regresso proposta da [OSCURATO:PERSONA]Grasso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già socio e cofideiussore,Numero registro generale 11202/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 21936/2026Data pubblicazione 26/06/2026per ottenere il rimborso di euro 32.500, somma che Grasso assume diavere versato per estinguere il debito residuo del mutuo contratto dallaValle del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con la [OSCURATO:PERSONA] delle ProvinceMolisane. Il mutuo era garantito da fideiussione prestata da Grasso,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ceduto le proprie quote socialinel marzo 2012, aveva assunto nell’atto di cessione l’impegno amantenere ferme le garanzie già prestate.Il Tribunale di Napoli aveva accolto la prospettazione di Grasso,confermando il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il primo giudice, la cessione delle quote non aveva liberatoBisceglie dalla garanzia fideiussoria e il pagamento eseguito da Grassodoveva ritenersi effettuato in qualità di cofideiussore, con conseguentediritto di regresso ai sensi dell’art. 1954 c.c.La Corte d’appello di Napoli ha invece riformato integralmente ladecisione, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e revocando il decretoingiuntivo. La Corte territoriale ha ritenuto non provato che la bancaavesse richiesto ai garanti il rientro dall’esposizione debitoria, osservandoche l’estinzione anticipata del mutuo appariva piuttosto funzionale alperfezionamento di una successiva cessione delle quote sociali a terzi. Neha tratto la conclusione che il pagamento non fosse stato compiuto daGrasso quale fideiussore escusso, ma nell’interesse della società o dei sociresidui.2) Grasso ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per mancataammissione di prove testimoniali che, a suo dire, erano decisive perdimostrare che la banca aveva effettivamente sollecitato il pagamento eche i soci/fideiussori avevano concordato di provvedere personalmentealle rate del mutuo. Con il secondo motivo ha censurato la valutazionedelle dichiarazioni rese dalla liquidatrice [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio formale, sostenendo che esse avessero natura confessoria eNumero registro generale 11202/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 21936/2026Data pubblicazione 26/06/2026che la Corte d’appello le avesse invece illegittimamente degradate a merielementi liberamente apprezzabili.Con il terzo motivo Grasso ha dedotto la violazione dell’art. 342 c.p.c.,sostenendo che l’appello di [OSCURATO:PERSONA] fosse generico e privo di specificacritica alla sentenza di primo grado. Con il quarto motivo ha lamentato laviolazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., assumendo che la Corte d’appelloavrebbe deciso su questioni non devolute, ampliando indebitamente iltema del giudizio e fondando la decisione su argomentazioni ulterioririspetto all’unico motivo di gravame.Nella memoria illustrativa, il ricorrente insiste sul punto centrale che laCorte territoriale avrebbe rigettato la domanda per difetto di prova proprioin relazione a fatti che egli aveva tempestivamente chiesto di provare.Sostiene inoltre che, ai fini dell’art. 1954 c.c., non occorra una formaleescussione giudiziale della fideiussione, essendo sufficiente che ilpagamento sia stato eseguito in adempimento dell’obbligazione digaranzia comune. La questione decisiva è dunque stabilire se la Corted’appello abbia correttamente escluso la natura fideiussoria delpagamento ovvero se abbia omesso di assumere e valutare provepotenzialmente decisive sulRAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti il ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).Numero registro generale 11202/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 21936/2026Data pubblicazione 26/06/2026L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delNumero registro generale 11202/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 21936/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez. II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,Numero registro generale 11202/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 21936/2026Data pubblicazione 26/06/2026ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida, in €. 2.500 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione delle spese afavore del difensore della parte controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 24/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]