CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2020
Cassazione n. 08280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iderato in diritto Il magistrato ha dichiarato l’istanza inammissibile, in quanto essa si riferiva ad un periodo di detenzione che faceva parte di un rapporto punitivo esaurito, atteso che il detenuto aveva terminato di espiare la relativa pena l’8 luglio 2025, mentre il rapporto punitivo in corso era relativo ad altra vicenda esecutiva. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché l’istanza era ammissibile essendo stata presentata in corso di espiazione e restava ammissibile per la perpetuatio iurisdictionis, opinando diversamente si farebbe dipendere l’ammissibilità di un’istanza dai carichi di lavoro o dalla lentezza dell’ufficio decidente. Con il secondo motivo deduce motivazione apparente, in quanto l’ordinanza non ha chiarito perché l’esecuzione è stata ritenuta diversa da quella oggetto dell’istanza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. L’istanza era stata presentata il 14 aprile 2025 ed è stata decisa dal magistrato di sorveglianza il 22 ottobre 2025. Nelle more della decisione, secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata, è cessata l’esecuzione cui si riferiva l’istanza, e ne è poi subentrata una nuova. Come, però, deduce correttamente il ricorso, la decisione doveva essere presa con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda, e non a quella della decisione, in quanto la circostanza che l’esecuzione sia cessata in corso di procedimento non muta né il giudice competente a deciderla né il contenuto della domanda (Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep. 2021, Burgio, Rv. 280327 – 01: In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione) La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato che l’inammissibilità deve essere pronunciata quando il ristoro è chiesto per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di “un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda” (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971 - 01). È solo in tal caso che la discontinuità tra le fasi esecutive è preclusiva della richiesta, ex art. 35-ter ord. pen., di decurtazione della pena da imputare al titolo in esecuzione, quale rimedio al pregiudizio riferibile all'espiazione, già cessata, di un titolo diverso, in quanto ammettere che l'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita, e temporalmente non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve esistere tra esecuzione e titolo di riferimento, e interferisce inoltre con la disciplina della fungibilità, che non ammette crediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere (Sez. 1, n. 27224 del 23/04/2025, Barberi, n.m.). Nel caso in esame è la stessa ordinanza che individua il momento di discontinuità tra le due esecuzioni all’8 luglio 2025, ovvero a momento successivo all’introduzione della domanda. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato