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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43575/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce cumulativamente violazione di legge e vizio della motivazione (senza alcuna specificazione) in relazione agli artt. 189 e 234 cod.proc.pen., nonché mancata assunzione di prova decisiva e violazione degli artt. 124 e 148 codice della assicurazioni, non è consentito in quanto introduce doglianze non proposte in appello (come emerge dalla sintesi dei motivi proposti dalla Festa non contestati in questa sede), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto oggetto di inedita e tardiva impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile iericorsi) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce cumulativamente violazione di legge e vizio della motivazione (senza alcuna specificazione) in relazione agli artt. 189 e 234 cod.proc.pen., nonché mancata assunzione di prova decisiva e violazione degli artt. 124 e 148 codice della assicurazioni, non è consentito in quanto introduce doglianze non proposte in appello (come emerge dalla sintesi dei motivi proposti dalla Festa non contestati in questa sede), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto oggetto di inedita e tardiva impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile iericorsi) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 ottobre 2024
Sentenza Cassazione n. 43575/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris