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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 42718/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona dell'Il gennaio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di assenza pronunciata in primo grado, appare fondato, atteso che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado risulta avvenuto a seguito di compiuta giacenza a seguito di un tentativo di notifica a mezzo posta ad un indirizzo ove egli non risultava più residente e il suo difensore di fiducia aveva già rinunciato al mandato a causa della mancanza di di contatti con l'assistito, venendo sostituito da un difensore di ufficio con il quale l'imputato non risulta essersi relazionato; - che, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso, deve essere rilevata, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la estinzione del reato per prescrizione, essendo ormai decorso il termine massimo e non ricorrendo l'evidenza di alcuna della più favorevoli cause di proscioglimento di cui al successivo comma 2; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona dell'Il gennaio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della dichiarazione di assenza pronunciata in primo grado, appare fondato, atteso che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado risulta avvenuto a seguito di compiuta giacenza a seguito di un tentativo di notifica a mezzo posta ad un indirizzo ove egli non risultava più residente e il suo difensore di fiducia aveva già rinunciato al mandato a causa della mancanza di di contatti con l'assistito, venendo sostituito da un difensore di ufficio con il quale l'imputato non risulta essersi relazionato; - che, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso, deve essere rilevata, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la estinzione del reato per prescrizione, essendo ormai decorso il termine massimo e non ricorrendo l'evidenza di alcuna della più favorevoli cause di proscioglimento di cui al successivo comma 2; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 42718/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris