CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26931/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma,dopo avere disatteso la proposta di concordato formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizioabbreviato, in data 28 febbraio 2025 dal G.u.p. del Tribunale della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità della predettaimputata in relazione ai reati di rapina aggravata (capo 1 della rubrica delleimputazioni) e di lesioni personali volontarie (capo 2) commessi in data 3 ottobre2024.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputata, deducendo:1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancata riqualificazione della condotta come furto con strappo ai sensi dell’art.624-bis cod. pen., ovvero nella forma del tentativo o, ancora, nella forma delladesistenza volontaria di cui all’art. 56, comma 4, cod. pen. in quanto:- l’azione fu rivolta alla borsa della persona offesa e non alla persona dellastessa;- l’imputata dopo avere sottratto il portafogli della persona offesa lo lascòcadere ed il bene venne prontamente recuperato dalla stessa persona offesa;2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulle aggravanti contestate, per non essere stato applicato un aumento di penaminimo per effetto della continuazione e per non essere stata, comunque,contenuta la sanzione applicata entro i minimi edittali.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondatoavendo la Corte bene illustrato sulla base delle emergenze procedimentali chel’imputata utilizzò violenza fisica direttamente nei confronti della persona offesa eche il portafogli della persona offesa della quale si era impossessata fu lasciatocadere dopo la sua sottrazione al solo fine di interrompere l’inseguimento ai suoidanni ad opera di un passante che aveva iniziato tale inseguimento;che la Corte di appello, dopo avere correttamente motivato sul punto, hafatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia;che, alla luce degli elementi sopra indicati l'odierno Collegio ritienecorretta la qualificazione della condotta dell’imputata come rapina (consumata enon tentata) e che non ricorre l’ipotesi della desistenza volontaria essendol’azione delittuosa già giunta a livello di consumazione;considerato poi, quanto al trattamento sanzionatorio oggetto del secondomotivo di ricorso, che il motivo di ricorso che denuncia vizi di motivazione conriguardo al contenimento dell’aumento di pena per la continuazione fra i reati edal giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen. tra le circostanze èmanifestamente infondato;che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato al riguardo (pag. 4)e fatto corretta applicazione delle regole di giudizio che presidiano la materia;che quanto alla motivazione sugli aumenti di pena è stato precisato che ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare chesia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione aglialtri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. eche non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;che tale onere argomentativo è stato, adeguatamente assolto nel caso inesame;che altrettanto è a dirsi per il giudizio di comparazione tra le circostanzecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza sisia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogatain concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n.31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450);che, infine, anche con riguardo al finale trattamento sanzionatorio nonsono ravvisabili nelle valutazioni dei Giudici di merito vizi rilevabili in sede dilegittimità perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena baserientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi orilevanti.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI