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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06516/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia confermava la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per avere trasgredito il divieto di rientro in Italia, impostogli a seguito di espulsione giudiziale.

2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale.

L'udienza di appello si era celebrata il 24 gennaio 2020, ma, antecedentemente, Shabani era stato nuovamente rimpatriato, a seguito di rinnovata espulsione.

Assume dunque il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare, ex actis, il suo impedimento a comparire, che in ogni caso era stato rappresentato, assieme al concorrente impedimento del difensore, mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito dal medesimo difensore in data 23 gennaio; messaggio che il giudice procedente avrebbe totalmente ignorato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

Shabani sarebbe rientrato in Italia nel corso dell'anno 2019, a distanza di oltre cinque anni dall'espulsione giudiziale all'origine del reato contestato.

Sostiene dunque il ricorrente che del reato stesso mancherebbe l'elemento del dolo, essendo egli convinto che il divieto di rientro avesse durata quinquennale e non decennale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n_

176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Per consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774-01; Sez. 5, n. 18708 del 27/02/2013, T., Rv. 256247-01; Sez. 3, n. 5763 del 20/12/2006, dep. 2007, Hodaj, Rv. 236176-01), non costituisce legittimo impedimento alla partecipazione al processo l'avvenuta espulsione dell'imputato straniero dello Stato, atteso che l'art. 17 T.U. imm. conferisce a quest'ultimo, che ne faccia tempestiva richiesta, la facoltà di ottenere un'autorizzazione per rientrare temporaneamente in Italia ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

La Corte di appello, dunque, quand'anche la rinnovata espulsione fosse risultata ai suoi atti, non era tenuto a rilevarla, di sua iniziativa, quale elemento in sé tale da precludere l'ulteriore corso del processo, essendo rimesso all'interessato di valutare se valersi, o meno, dell'opportunità di rientro.

Ove l'interessato intenda valersene, è peraltro suo onere attivarsi per tempo per il rilascio del permesso temporaneo; così come è suo onere rappresentare al giudice - nelle adeguate forme processuali - le eventuali circostanze fortuite, o di forza maggiore, che, nonostante il suo diligente impegno, non gli abbiano consentito di munirsi di tempestiva autorizzazione.

1.2. La rappresentazione al giudice di appello di un legittimo impedimento di tale ultimo genere non è avvenuta in modo rituale, e il ricorrente non può dolersi in questa sede della mancata presa in considerazione dell'impedimento da parte del giudice stesso; né, per ragioni analoghe, può dolersi della mancata presa in considerazione del concomitante addotto impedimento all'esercizio della funzione difensiva.

Tali impedimenti furono infatti rappresentati solo mediante posta elettronica certificata.

Trattasi tuttavia di strumento al cui impiego - fuori dei casi stabiliti dalla legislazione di emergenza, legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, pro- tempore non ancora vigente - le parti private non sono abilitate, né per l'effettuazione di comunicazioni o notificazioni, né per il deposito di istanze (Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915-01; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160-01; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702-01); fermo restando che le istanze non sono irricevibili se effettuate in modalità digitale e devono essere prese in considerazione dal giudice se, nonostante il mezzo improprio prescelto, esse giungano comunque alla sua attenzione (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191-01; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520-01; Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127-01).

Il rischio che ciò, come nel caso di specie, non avvenga ricade evidentemente sulla parte istante.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Basti in proposito osservare che il divieto d'ingresso sul territorio nazionale, conseguente ad espulsione decretata ai sensi dell'art. 16, commi 5 ss., T.U. imm., ha una durata decennale (Sez. 1, n. 23705 del 18/06/2020, Aliaj, Rv. 279929-01; Sez. 1, n. 9921 del 13/02/2020, Zotaj, Rv. 278504-01), stabilita direttamente dalla legge (in parte qua conforme al diritto europeo: Sez. 1, n. 55069 del 06/11/2018, Alcani).L'ignoranza, o erronea conoscenza, di tale termine cade dunque sul precetto integrante la norma di incriminazione e risulta irrilevante ai fini della sua applicazione in base all'art. 5 cod. pen. Né il ricorrente allega, e tanto meno comprova, circostanze che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, consentano di qualificare il difetto di adeguata conoscenza come inevitabile.

3. Il proposto ricorso deve essere respinto in base alle considerazioni che precedono.

Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia confermava la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per avere trasgredito il divieto di rientro in Italia, impostogli a seguito di espulsione giudiziale. 2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. L'udienza di appello si era celebrata il 24 gennaio 2020, ma, antecedentemente, Shabani era stato nuovamente rimpatriato, a seguito di rinnovata espulsione. Assume dunque il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare, ex actis, il suo impedimento a comparire, che in ogni caso era stato rappresentato, assieme al concorrente impedimento del difensore, mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito dal medesimo difensore in data 23 gennaio; messaggio che il giudice procedente avrebbe totalmente ignorato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Shabani sarebbe rientrato in Italia nel corso dell'anno 2019, a distanza di oltre cinque anni dall'espulsione giudiziale all'origine del reato contestato. Sostiene dunque il ricorrente che del reato stesso mancherebbe l'elemento del dolo, essendo egli convinto che il divieto di rientro avesse durata quinquennale e non decennale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n_ 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Per consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774-01; Sez. 5, n. 18708 del 27/02/2013, T., Rv. 256247-01; Sez. 3, n. 5763 del 20/12/2006, dep. 2007, Hodaj, Rv. 236176-01), non costituisce legittimo impedimento alla partecipazione al processo l'avvenuta espulsione dell'imputato straniero dello Stato, atteso che l'art. 17 T.U. imm. conferisce a quest'ultimo, che ne faccia tempestiva richiesta, la facoltà di ottenere un'autorizzazione per rientrare temporaneamente in Italia ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. La Corte di appello, dunque, quand'anche la rinnovata espulsione fosse risultata ai suoi atti, non era tenuto a rilevarla, di sua iniziativa, quale elemento in sé tale da precludere l'ulteriore corso del processo, essendo rimesso all'interessato di valutare se valersi, o meno, dell'opportunità di rientro. Ove l'interessato intenda valersene, è peraltro suo onere attivarsi per tempo per il rilascio del permesso temporaneo; così come è suo onere rappresentare al giudice - nelle adeguate forme processuali - le eventuali circostanze fortuite, o di forza maggiore, che, nonostante il suo diligente impegno, non gli abbiano consentito di munirsi di tempestiva autorizzazione. 1.2. La rappresentazione al giudice di appello di un legittimo impedimento di tale ultimo genere non è avvenuta in modo rituale, e il ricorrente non può dolersi in questa sede della mancata presa in considerazione dell'impedimento da parte del giudice stesso; né, per ragioni analoghe, può dolersi della mancata presa in considerazione del concomitante addotto impedimento all'esercizio della funzione difensiva. Tali impedimenti furono infatti rappresentati solo mediante posta elettronica certificata. Trattasi tuttavia di strumento al cui impiego - fuori dei casi stabiliti dalla legislazione di emergenza, legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, pro- tempore non ancora vigente - le parti private non sono abilitate, né per l'effettuazione di comunicazioni o notificazioni, né per il deposito di istanze (Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915-01; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160-01; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv. 270702-01); fermo restando che le istanze non sono irricevibili se effettuate in modalità digitale e devono essere prese in considerazione dal giudice se, nonostante il mezzo improprio prescelto, esse giungano comunque alla sua attenzione (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191-01; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520-01; Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127-01). Il rischio che ciò, come nel caso di specie, non avvenga ricade evidentemente sulla parte istante. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Basti in proposito osservare che il divieto d'ingresso sul territorio nazionale, conseguente ad espulsione decretata ai sensi dell'art. 16, commi 5 ss., T.U. imm., ha una durata decennale (Sez. 1, n. 23705 del 18/06/2020, Aliaj, Rv. 279929-01; Sez. 1, n. 9921 del 13/02/2020, Zotaj, Rv. 278504-01), stabilita direttamente dalla legge (in parte qua conforme al diritto europeo: Sez. 1, n. 55069 del 06/11/2018, Alcani).L'ignoranza, o erronea conoscenza, di tale termine cade dunque sul precetto integrante la norma di incriminazione e risulta irrilevante ai fini della sua applicazione in base all'art. 5 cod. pen. Né il ricorrente allega, e tanto meno comprova, circostanze che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, consentano di qualificare il difetto di adeguata conoscenza come inevitabile. 3. Il proposto ricorso deve essere respinto in base alle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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