CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37001/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto, in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione, nella forma continuata, prevista dall'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 (in tre occasioni l'imputato aveva violato la prescrizione impostagli di non allontanarsi dalla propria abitazione la sera dopo le ore 23,00). 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, a mezzo di due motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione. Il primo motivo rileva che le condotte avevano rivestito modestissimo allarme e che non si è tenuto conto che non ogni violazione delle prescrizioni imposte può integrare la volontaria offesa del bene giuridico tutelato dalla fattispecie. Il secondo motivo deduce, quanto al trattamento sanzionatorio, che non sono state prese in considerazione le doglianze difensive al riguardo, così mantenendosi ferma la pena di primo grado. 3. Le doglianze svolte nel ricorso risultano tutte aspecifiche, meramente rivalutative e comunque manifestamente infondate. Ed infatti, il primo motivo svolge assertivi rilievi che si limitano a definire le condotte di scarso allarme sociale, a fronte di quanto replicato dai giudici di merito circa la reiterazione delle violazioni consistite nel sottrarsi ai controlli per tre volte nelle ore notturne. Il secondo motivo oppone mere rivalutazioni agli apprezzamenti di merito motivatamente illustrati anche in ordine all'entità della pena, che hanno posto appropriatamente in evidenza l'abitualità delle condotte e il profilo della non modesta capacità criminale desunta dal numero e dalla gravità dei precedenti. 4. Ne discende la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. \ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]