CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47263/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.a Giulianova il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Teramo, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un ciclomotore, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge con riguardo alla mancata qualificazione del fatto alla stregua dell'art. 712 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Infatti, il primo motivo è meramente reiterativo di doglianza già scrutinata dalla corte di merito e disattesa con il supporto di congrua motivazione. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato in sede di legittimità, alla cui stregua risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; n. 37775 del 01/06/2016, Rv. 268085). La ritenuta sussistenza del dolo esclude la possibilità di ricondurre il fatto nel paradigma contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. 3.1 Parimenti destituita di fondamento è la doglianza in punto di diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. giacché la sentenza impugnata ha evidenziato che al riconoscimento osta la proclività a delinquere dell'imputato, gravato da plurimi e specifici precedenti. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1!.e Santis L Imperiali [OSCURATO:PERSONA] i CANCELLERIA 29 DIC 20