CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13307-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempone, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 305/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2020; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13307/2020 Numero sezionale 9012/2021 Numero di raccolta generale 9341/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 305 depositata il 10.2.2020 la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede e rigettando l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e del T.F.R., per complessivi euro 65.609,74. 2. La Corte territoriale ha rilevato che le buste paga prodotte dalla società per comprovare il pagamento recavano la dicitura “rec. Pagamenti esterni”, erogazione di cui, peraltro, non era stata fornita prova; che il modello 770 non era, del pari, idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento, essendo stato prodotto incompleto e privo di riscontri che ne certificassero l’autenticità e l’effettivo invio all’amministrazione finanziaria; che, infine, la società non aveva articolato specifiche contestazioni circa la quantificazione del T.F.R. preteso e, in particolare, circa gli elementi che rendevano erroneo il conteggio prodotto dalla lavoratrice. 3. Contro la sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo; la lavoratrice ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. 5. In prossimità dell'adunanza, la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2727, 2729 cod.civ. e 115 e 116 cod.proc.civ. (in Ric. 2020 n. 13307 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13307/2020 Numero sezionale 9012/2021 Numero di raccolta generale 9341/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, ritenuto che le buste paga e il modello 770 non fossero idonei a provare l’avvenuto pagamento delle somme pretese; l’anticipazione del T.F.R. riportata nella busta paga di luglio 2004 doveva condurre il giudice di merito a ritenere pagati altresì le altre somme; il modello 770 è paragonabile alle dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro all’INPS nei modelli DM10 e quindi doveva essere ritenuto comprovante il pagamento delle retribuzioni. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto si sostanza, seppur denuncia la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. 3. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 4. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il Ric. 2020 n. 13307 sez. ML - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13307/2020 Numero sezionale 9012/2021 Numero di raccolta generale 9341/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 richiamo al contenuto dei documenti prodotti, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla idoneità probatoria delle buste paga e del modello fiscale 770) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5 e, vieppiù, dell’applicazione del principio della pronuncia c.d. doppia conforme di cui all’art. 348bis cod.proc.civ. 5. Nel caso di specie, lo stabilire, infatti, se determinate somme siano state erogate al prestatore di lavoro e in quale misura è un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità. 6. Né la violazione delle norme sulle presunzioni può dirsi sussistente sol perché il giudice di merito abbia, o non abbia, ritenuto che da un certo fatto noto possa risalirsi per via di deduzioni logiche ad un fatto ignorato. Questa valutazione, infatti, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. 7. La violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto "vizio di sussunzione", vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all'opposto, quando dopo aver qualificato come "non gravi, imprecisi e discordanti" gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (ex multis, in tal senso, Sez. Un. n. 1785 del 2018, paragrafo 4.1, lettera (bb), della motivazione; nonché Cass. n. 19485 del 2017, Cass. n. 3541 del 2020). 8. La dedotta violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad Ric. 2020 n. 13307 sez. ML - ud. 12-10-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13307/2020 Numero sezionale 9012/2021 Numero di raccolta generale 9341/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020). 9. La violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). 10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 11. La parte ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi Ric. 2020 n. 13307 sez. ML - ud. 12-10-2021 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13307/2020 Numero sezionale 9012/2021 Numero di raccolta generale 9341/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 professionali, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge, da distrarre a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 13307 sez. ML - ud. 12-10-2021 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5