Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08469/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 settembre 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti del 27 gennaio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato dì cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 per aver falsamente dichiarato, in un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Patti, di aver percepito nell'anno 2013 il complessivo reddito di euro 9.762,00, in luogo di quello effettivo di euro 18.237,00, altresì omettendo di dichiarare di essere proprietario di n. 5 autoveicoli, di cui n. 2 intestati a sé e n. 3 alla moglie [OSCURATO:PERSONA], e che i suoi due figli erano intestatari di n. 3 unità immobiliari site nel Comune di Capo d'Orlando.

La Corte territoriale ha, in particolare, rigettato le doglianze dedotte da parte dell'appellante per non aver ritenuto adeguatamente comprovato l'assunto, giustificativo della mancata indicazione dei redditi della consorte, per cui nel 2013 il Laò era già di fatto separato, e quindi non più convivente, con la propria moglie e con i suoi figli.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di censura.

Con il primo è stata lamentata manifesta illogicità della motivazione.

A dire del ricorrente, sarebbe illogica la sentenza gravata per aver dapprima implicitamente ritenuto la piena valenza probatoria della testimonianza resa dalla moglie dell'imputato - che aveva riferito di come già nel 2013 lei non convivesse più con il Laò per essersi trasferita in un altro Comune - e poi aver ritenuto tale prova insufficiente a dimostrare l'effettiva sussistenza dello stato di non convivenza tra i coniugi, evidenziando la mancata produzione di ulteriori prove documentali a conforto (contratto di locazione; contratti di fornitura di energia elettrica, acqua od altro; comunicazioni inviate al diverso indirizzo).

A prescindere dalla sufficienza della prova offerta con l'esame testimoniale, tali ulteriori prove non sarebbero state comunque reperibili né disponibili da parte dell'imputato, considerato che la Portale ed i loro figli si erano trasferiti presso l'abitazione dei genitori di lei (cui sarebbero intestati sia l'immobile che le utenze).

Con la seconda doglianza è stata eccepita violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 76 e 95 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Con la sua dichiarazione, infatti, il ricorrente non avrebbe violato nessuna disposizione dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, avendo dapprima rappresentato il proprio nucleo familiare, così come risultante dal certificato dello stato di famiglia, e poi correttamente indicato solo il suo reddito personale, tralasciando quello degli altri familiari perché con lui non più conviventi.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge per inosservanza degli artt. 76 e 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, nella ritenuta carenza dell'elemento del dolo.Avendo correttamente indicato solo gli elementi riferentesi al proprio reddito, il Laò non avrebbe perpetrato nessuna condotta espressiva di un comportamento doloso di rilievo penale.

Rispetto a tale motivo, già lamentato in sede di appello, non sarebbe stata offerta, peraltro, argomentazione alcuna da parte della Corte territoriale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito sui motivi di ricorso addotti e sulla richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Il vizio motivazionale dedotto dal Laò con l'introduttiva doglianza è, innanzi tutto, qualificabile come questione pertinente alla ricostruzione del fatto criminoso e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè ad aspetti non passibili di valutazione da parte di questa Corte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui l'evento è da ritenersi sia accaduto.

Le censure sollevate dal ricorrente si appalesano, pertanto, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.

La Corte di appello ha compiutamente esplicato, infatti, le ragioni per cui ha ritenuto di non aderire alla prospettazione difensiva per cui l'imputato, già nell'anno 2013, sarebbe stato in regime di separazione di fatto con la propria consorte, per aver interrotto il rapporto di convivenza, dando prevalente valenza, nel panorama probatorio acquisito, a due dati documentali, e cioè: all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio «nella quale il prevenuto ha indicato anche la moglie e i due figli, senza fare alcun riferimento al dato (incidente anche sul limite per l'ammissione) alla loro presunta dimora in un luogo diverso», tenuto, altresì, conto che all'epoca dei fatti moglie e figli avevano residenza anagrafica nello stesso luogo del Laò; all'annotazione presente in calce al certificato di matrimonio, prodotto nel giudizio di primo grado, da cui risulta evincibile che «la separazione tra i coniugi è stata formalizzata il 20 aprile 2016 e, dunque, in epoca di molto successiva a quella cui si riferisce la contestazione».

A fronte delle rappresentate evenienze documentali, i giudici di merito, ad espressione della propria libertà di convincimento, hanno ritenuto meno credibili, e comunque di valenza probatoria sub-valente, le difformi dichiarazioni rese in udienza da [OSCURATO:PERSONA], soprattutto perché prive di riscontro alcuno, invero rinvenibile anche con produzione di documenti di non difficile reperimento.

La motivazione impugnata appare, dunque, del tutto logica e congrua, oltre che perfettamente coerente con le emergenze probatorie acquisite, e perciò priva dei vizi contestati.

3. Identica infondatezza connota anche le successive due censure, con cui il Laò ha, rispettivamente, invocato la carenza di violazione della norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 e la mancanza del dolo della fattispecie ascrittagli, per essersi correttamente limitato ad indicare, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, soltanto il suo reddito personale, coscientemente omettendo quello degli altri familiari, perché con lui non più conviventi.

A prescindere da ogni considerazione in ordine alla sostanziale identità tra le circostanze indicate a sostegno di tali censure e quelle poste a supporto del primo motivo di ricorso - rispetto alle quali non possono che valere le medesime valutazioni, in precedenza espresse, volte a disattenderne la veridicità ed il rilievo probatorio - questa Corte non può non osservare, in termini del tutto antiteci, come il Laò abbia perfino omesso di dichiarare - per come evincibile dal capo di imputazione - anche autoveicoli a sé intestati, in tal maniera palesemente disattendendo, in piena coscienza e volontà, i contenuti del disposto dell'art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002.

4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti del 27 gennaio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato dì cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 per aver falsamente dichiarato, in un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Patti, di aver percepito nell'anno 2013 il complessivo reddito di euro 9.762,00, in luogo di quello effettivo di euro 18.237,00, altresì omettendo di dichiarare di essere proprietario di n. 5 autoveicoli, di cui n. 2 intestati a sé e n. 3 alla moglie [OSCURATO:PERSONA], e che i suoi due figli erano intestatari di n. 3 unità immobiliari site nel Comune di Capo d'Orlando. La Corte territoriale ha, in particolare, rigettato le doglianze dedotte da parte dell'appellante per non aver ritenuto adeguatamente comprovato l'assunto, giustificativo della mancata indicazione dei redditi della consorte, per cui nel 2013 il Laò era già di fatto separato, e quindi non più convivente, con la propria moglie e con i suoi figli. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di censura. Con il primo è stata lamentata manifesta illogicità della motivazione. A dire del ricorrente, sarebbe illogica la sentenza gravata per aver dapprima implicitamente ritenuto la piena valenza probatoria della testimonianza resa dalla moglie dell'imputato - che aveva riferito di come già nel 2013 lei non convivesse più con il Laò per essersi trasferita in un altro Comune - e poi aver ritenuto tale prova insufficiente a dimostrare l'effettiva sussistenza dello stato di non convivenza tra i coniugi, evidenziando la mancata produzione di ulteriori prove documentali a conforto (contratto di locazione; contratti di fornitura di energia elettrica, acqua od altro; comunicazioni inviate al diverso indirizzo). A prescindere dalla sufficienza della prova offerta con l'esame testimoniale, tali ulteriori prove non sarebbero state comunque reperibili né disponibili da parte dell'imputato, considerato che la Portale ed i loro figli si erano trasferiti presso l'abitazione dei genitori di lei (cui sarebbero intestati sia l'immobile che le utenze). Con la seconda doglianza è stata eccepita violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 76 e 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Con la sua dichiarazione, infatti, il ricorrente non avrebbe violato nessuna disposizione dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, avendo dapprima rappresentato il proprio nucleo familiare, così come risultante dal certificato dello stato di famiglia, e poi correttamente indicato solo il suo reddito personale, tralasciando quello degli altri familiari perché con lui non più conviventi. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge per inosservanza degli artt. 76 e 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, nella ritenuta carenza dell'elemento del dolo.Avendo correttamente indicato solo gli elementi riferentesi al proprio reddito, il Laò non avrebbe perpetrato nessuna condotta espressiva di un comportamento doloso di rilievo penale. Rispetto a tale motivo, già lamentato in sede di appello, non sarebbe stata offerta, peraltro, argomentazione alcuna da parte della Corte territoriale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito sui motivi di ricorso addotti e sulla richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Il vizio motivazionale dedotto dal Laò con l'introduttiva doglianza è, innanzi tutto, qualificabile come questione pertinente alla ricostruzione del fatto criminoso e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè ad aspetti non passibili di valutazione da parte di questa Corte. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui l'evento è da ritenersi sia accaduto. Le censure sollevate dal ricorrente si appalesano, pertanto, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. La Corte di appello ha compiutamente esplicato, infatti, le ragioni per cui ha ritenuto di non aderire alla prospettazione difensiva per cui l'imputato, già nell'anno 2013, sarebbe stato in regime di separazione di fatto con la propria consorte, per aver interrotto il rapporto di convivenza, dando prevalente valenza, nel panorama probatorio acquisito, a due dati documentali, e cioè: all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio «nella quale il prevenuto ha indicato anche la moglie e i due figli, senza fare alcun riferimento al dato (incidente anche sul limite per l'ammissione) alla loro presunta dimora in un luogo diverso», tenuto, altresì, conto che all'epoca dei fatti moglie e figli avevano residenza anagrafica nello stesso luogo del Laò; all'annotazione presente in calce al certificato di matrimonio, prodotto nel giudizio di primo grado, da cui risulta evincibile che «la separazione tra i coniugi è stata formalizzata il 20 aprile 2016 e, dunque, in epoca di molto successiva a quella cui si riferisce la contestazione». A fronte delle rappresentate evenienze documentali, i giudici di merito, ad espressione della propria libertà di convincimento, hanno ritenuto meno credibili, e comunque di valenza probatoria sub-valente, le difformi dichiarazioni rese in udienza da [OSCURATO:PERSONA], soprattutto perché prive di riscontro alcuno, invero rinvenibile anche con produzione di documenti di non difficile reperimento. La motivazione impugnata appare, dunque, del tutto logica e congrua, oltre che perfettamente coerente con le emergenze probatorie acquisite, e perciò priva dei vizi contestati. 3. Identica infondatezza connota anche le successive due censure, con cui il Laò ha, rispettivamente, invocato la carenza di violazione della norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 e la mancanza del dolo della fattispecie ascrittagli, per essersi correttamente limitato ad indicare, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, soltanto il suo reddito personale, coscientemente omettendo quello degli altri familiari, perché con lui non più conviventi. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla sostanziale identità tra le circostanze indicate a sostegno di tali censure e quelle poste a supporto del primo motivo di ricorso - rispetto alle quali non possono che valere le medesime valutazioni, in precedenza espresse, volte a disattenderne la veridicità ed il rilievo probatorio - questa Corte non può non osservare, in termini del tutto antiteci, come il Laò abbia perfino omesso di dichiarare - per come evincibile dal capo di imputazione - anche autoveicoli a sé intestati, in tal maniera palesemente disattendendo, in piena coscienza e volontà, i contenuti del disposto dell'art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 febbraio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 08469/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris