CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 29902/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13136/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIOn.7268/20/16 depositata il 23/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7268/20/16 del 23/11/2016 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 26551/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito TTC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.TTC resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, in data 28/10/2025, le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale chiedono un rinvio per definire la conciliazione della presente controversia. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuova udienza tenuto conto dei tempi delineati dagli istanti. P.Q.M La Corte rinvia la causa all’adunanza cameral