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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 18327/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui: agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Urbino il 15 luglio 2015); art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007 - ora art. 493-ter cod. pen. (fatto commesso in Montecchio di Vallefoglia il 15 luglio 2015), aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale, entrambi commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]; agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Petriano il 17 agosto 2015); artt.81 cpv. e 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007 - ora art. 493-ter cod. pen. (fatti commessi in in Vallefoglia, [OSCURATO:PERSONA] e 3esi il 17 e 18 agosto 2015), aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale, entrambi commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e istruiti nel procedimento riunito contrassegnato dal n. 200/16 RNR e 117/2017 Dib.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tredici motivi; - che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato i primi cinque motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento unitamente a tutti gli altri; [OSCURATO:PERSONA] - che deve preliminarmente ribadirsi il principio di diritto secondo cui è inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione (Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379); che, in particolare, sono inammissibili i rilievi circa l'omessa decisione in relazione ai delitti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento riunito contrassegnato dal n. 200/16 RNR e 117/2017 Dib., tanto non evincendosi né dalla sentenza di primo grado né dalla sentenza di appello; - che, fatto salvo il primo motivo di ricorso, contrassegnato dalla intitolazione:«Premessa», di contenuto descrittivo e non censorio, il secondo, il terzo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, che censurano l'affermazione di responsabilità del ricorrente, segnatamente in punto di prova della riferibilità dei fatti di cui alle imputazioni alla sua persona, prova fondata sulla sua identificazione ad opera dell'operante di P.g. e della persona offesa Smacchia, sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per il riconoscimento dell'imputato realizzato dalla persona offesa Smacchia e dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuti assolutamente attendibili anche in ragione degli elementi di natura probatoria e logica atti a corroborarne le dichiarazioni (vedasi pagg. 6 e 7, punto 1.1, e pag. 9, punto

1.5. della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; Conf.: Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il quarto e il quinto motivo di ricorso, che denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge processuale e del il vizio di motivazione da travisamento delle prove, l'operata valutazione delle stesse (con riferimento all'orario di prelievo dall'ATM), sono affidati a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, perché ancora una volta prive di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della statuizione sul punto e dirette a sollecitare un rinnovato apprezzamento delle prove, senza specifica allegazione di individuati e decisivi loro fraintendimenti, come pure sarebbe stato necessario in presenza di una doppia conforme decisione di merito non inficiata da illogicità evidenti (cfr. pagg. 7 e 8, punto 1.2 della sentenza impugnata); - che il sesto e il settimo motivo di ricorso, che denunciano la violazione dell'art. 493-ter cod. pen. ed il vizio di motivazione in riferimento alla sottrazione dei PIN delle due carte di pagamento, non sono parimenti consentiti in questa sede, giacché interamente versati in fatto e protesi a sollecitare una rivalutazione delle prove e non ad evidenziane decisivi fraintendimenti delle stesse ovvero illogicità ictu °cui/ evidenti, atte a scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata (vedasi pagg. 8 e 9, punto 1.4, della sentenza impugnata); - che il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso, che denunciano il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità.» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119), e che «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod, pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo.» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903), come nel caso che occupa, in cui l'imputato si impossessava di borse e bagagli delle persone offese, custodite all'interno del bagagliaio delle loro autovetture (vedasi pagg. 10 e 11, punto 3, della sentenza impugnata) per recarsi a praticare attività sportiva o ad un funerale; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui: agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Urbino il 15 luglio 2015); art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007 - ora art. 493-ter cod. pen. (fatto commesso in Montecchio di Vallefoglia il 15 luglio 2015), aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale, entrambi commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]; agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (fatto commesso in Petriano il 17 agosto 2015); artt.81 cpv. e 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007 - ora art. 493-ter cod. pen. (fatti commessi in in Vallefoglia, [OSCURATO:PERSONA] e 3esi il 17 e 18 agosto 2015), aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale, entrambi commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e istruiti nel procedimento riunito contrassegnato dal n. 200/16 RNR e 117/2017 Dib.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tredici motivi; - che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato i primi cinque motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento unitamente a tutti gli altri; [OSCURATO:PERSONA] - che deve preliminarmente ribadirsi il principio di diritto secondo cui è inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione (Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379); che, in particolare, sono inammissibili i rilievi circa l'omessa decisione in relazione ai delitti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento riunito contrassegnato dal n. 200/16 RNR e 117/2017 Dib., tanto non evincendosi né dalla sentenza di primo grado né dalla sentenza di appello; - che, fatto salvo il primo motivo di ricorso, contrassegnato dalla intitolazione:«Premessa», di contenuto descrittivo e non censorio, il secondo, il terzo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, che censurano l'affermazione di responsabilità del ricorrente, segnatamente in punto di prova della riferibilità dei fatti di cui alle imputazioni alla sua persona, prova fondata sulla sua identificazione ad opera dell'operante di P.g. e della persona offesa Smacchia, sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per il riconoscimento dell'imputato realizzato dalla persona offesa Smacchia e dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuti assolutamente attendibili anche in ragione degli elementi di natura probatoria e logica atti a corroborarne le dichiarazioni (vedasi pagg. 6 e 7, punto 1.1, e pag. 9, punto 1.5. della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; Conf.: Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il quarto e il quinto motivo di ricorso, che denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge processuale e del il vizio di motivazione da travisamento delle prove, l'operata valutazione delle stesse (con riferimento all'orario di prelievo dall'ATM), sono affidati a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, perché ancora una volta prive di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della statuizione sul punto e dirette a sollecitare un rinnovato apprezzamento delle prove, senza specifica allegazione di individuati e decisivi loro fraintendimenti, come pure sarebbe stato necessario in presenza di una doppia conforme decisione di merito non inficiata da illogicità evidenti (cfr. pagg. 7 e 8, punto 1.2 della sentenza impugnata); - che il sesto e il settimo motivo di ricorso, che denunciano la violazione dell'art. 493-ter cod. pen. ed il vizio di motivazione in riferimento alla sottrazione dei PIN delle due carte di pagamento, non sono parimenti consentiti in questa sede, giacché interamente versati in fatto e protesi a sollecitare una rivalutazione delle prove e non ad evidenziane decisivi fraintendimenti delle stesse ovvero illogicità ictu °cui/ evidenti, atte a scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata (vedasi pagg. 8 e 9, punto 1.4, della sentenza impugnata); - che il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso, che denunciano il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità.» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119), e che «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod, pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo.» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903), come nel caso che occupa, in cui l'imputato si impossessava di borse e bagagli delle persone offese, custodite all'interno del bagagliaio delle loro autovetture (vedasi pagg. 10 e 11, punto 3, della sentenza impugnata) per recarsi a praticare attività sportiva o ad un funerale; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il